Cassazione Penale, Sez. 3, ud. 7 ottobre 2015, n. 51000

Mancata nomina del M.C.. Nessun obbligo per l’OdV di avvertire il contravventore dell’effetto estintivo del reato che deriva dall’adeguamento alla prescrizione e dal pagamento dell’oblazione.


Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 07/10/2015

Fatto

1. – Con sentenza del 7 marzo 2014, il Tribunale di Genova ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda per il reato di cui agli artt. 18, comma 1, lettera a), e 55, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 81 del 2008, per avere, in qualità di legale rappresentante di una società e datore di lavoro, omesso di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria relativa all’azienda (il 28 giugno 2011).

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l’inosservanza dell’alt. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994. Lamenta il ricorrente che l’avviso di accertamento notificato non conteneva l’avvertenza della facoltà di pagare la somma indicata nel termine di legge, evitando così la punibilità per il reato commesso; né vi sarebbe alcuna equipollenza con il decreto penale di condanna. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che all’imputato fossero state date tutte le informazioni necessarie per procedere al pagamento, perché avrebbe preso in considerazione la comunicazione di notizia di reato destinata alla Procura della Repubblica e non l’informativa inviata al destinatario della prescrizione, nella quale mancherebbe, invece, un riférimento specifico alla portata estintiva del pagamento della sanzione.

Diritto

3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata sia in punto diritto, sia in punto di fatto.
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che – contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – né l’art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, che prevede l’imposizione della prescrizione per i reati in materia di sicurezza sul lavoro, né il successivo art. 21, che prevede la verifica dell’adempimento della prescrizione e l’ammissione al pagamento dell’oblazione in sede amministrativa, richiedono che l’organo di vigilanza espressamente avverta il contravventore dell’effetto estintivo del reato, che deriva dall’adeguamento alla prescrizione e dal pagamento dell’oblazione. Tale effetto estintivo è infatti previsto, quale conseguenza automatica di tali adempimenti, dal successivo art. 24.
Sotto il secondo profilo deve rilevarsi – anche a prescindere dalle assorbenti considerazioni appena svolte – che il verbale di verifica di adempimento della prescrizione del 21 maggio 2012, destinato al contravventore, contiene, oltre all’indicazione della disposizione penale violata, sia il riferimento all’avvenuto accertamento dell’adempimento di detta prescrizione, sia il termine entro il quale effettuare il pagamento, sia l’indicazione che l’attestazione di pagamento sarà comunicata dall’Azienda sanitaria locale procedente al pubblico ministero unitamente all’adempimento della prescrizione, con l’effetto di realizzare l’estinzione del reato.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’alt. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015.

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