Cassazione Civile, Sez. Unite, 22 dicembre 2015, n. 25768

Dipendente regionale e infortuni: domanda per la condanna della Regione al pagamento degli ulteriori danni da inabilità.


Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: CURZIO PIETRO
Data pubblicazione: 22/12/2015

FattoDiritto

1. Con ricorso del 19 gennaio 2005 G.D., dipendente della Regione Friuli-Venezia Giulia convenne in giudizio la Regione, esponendo di aver subito tre infortuni sul lavoro in data 4 febbraio 1978, 2 novembre 1991 e 7 marzo 1998, per i quali era stato indennizzato con rendita INAIL. Chiedeva la condanna della Regione al pagamento degli ulteriori “danni da inabilità (previa detrazione di quanto corrisposto dall’INAIL), danno biologico, danno morale, rimborso spese”.
2. La Regione eccepì il difetto di giurisdizione. Il Tribunale di Gorizia accolse l’eccezione.
3. La Corte d’appello di Trieste confermò decisione di primo grado, ribadendo che 1) la questione era integralmente anteriore al 30 giugno 1998 in quanto i tre infortuni costituivano “illeciti istantanei con effetti permanenti”; 2) il termine di decadenza previsto dal tu. sul pubblico impiego ha natura sostanziale non processuale, con la conseguenza che si perde il diritto se non lo si è azionato entro il 15 settembre 2000.
4. Il G.D. chiede l’annullamento della sentenza, proponendo un unico motivo di ricorso, articolato peraltro in diverse questioni.
5. La Regione si è difesa con controricorso.
6. Il G.D. ha depositato una memoria per l’udienza.
7. Con la prima parte del ricorso il G.D. sostiene che, a seguito della modifica apportata dal Legislatore alla norma che disciplina la giurisdizione sul piano temporale (art. 69 del d. lgs. n. 165 del 2001, tu. sul pubblico impiego) dovrebbe essere rimessa in discussione la giurisprudenza per cui le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, qualora non siano state proposte dinanzi al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000, non possono essere più proposte.
8. Si sostiene che; a seguito della introduzione dell’inciso “solo qualora”, la norma andrebbe ora interpretata nel senso che qualora l’azione non sia stata promossa entro il 15 settembre 2000 dinanzi al giudice amministrativo, essa sarebbe comunque proponibile e la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario.
9. Questo cambio di orientamento non è possibile per due ragioni.
10. In primo luogo perché, anche a seguito dell’introduzione di quell’inciso, la struttura della norma rimane inalterata e l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario viene comunque prevista solo per le controversie “relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”.
11. In secondo luogo perché il Legislatore, pur avendo aggiunto l’inciso “solo qualora” nella seconda parte del comma, riguardante la giurisdizione amministrativa, ha lasciato nel testo l’espressione, decisiva, “a pena di decadenza”, il che implica che se le controversie relative a questioni attinenti il periodo del rapporto di lavoro precedente al 30 giugno 1998 non vengono proposte entro il termine del 15 settembre 2000, si decade dalla possibilità di proporle.
12. Con la seconda parte del motivo il G.D. assume che,pur avendo egli subito gli infortuni in date tutte anteriori al 30 giugno 1998, i relativi postumi si sarebbero stabilizzati solo nel 2004 e che inoltre i danni morali ed esistenziali avrebbero continuato a prodursi anche in seguito.
13.11 motivo è inammissibile perché introduce valutazioni di merito, peraltro concernenti fatti meramente allegati e non provati, che non possono essere oggetto di ricorso per cassazione.
14. Con una terza parte del motivo il G.D. sollecita una rimessione alla Corte costituzionale assumendo che l’art. 69 cit. Sarebbe in contrasto con gli arti. 3, 24 e 36 della Costituzione. Anche questa parte del ricorso non è fondata in quanto la Corte costituzionale si è già espressa più volte sulla legittimità costituzionale della norma nel vecchio testo che, sotto questi profilo aveva il medesimo contenuto della nuova versione, nel senso che tanto l’originaria, che la nuova versione, comportano la decadenza dall’azione giudiziaria per le azioni non proposte entro il 15 settembre 2000 (cfr., per tutte, e con riferimento ai parametri costituiti dagli artt. 3, 24 e 36 Cost, Corte cost. n. 197 del 2006, anche per i richiami dei precedenti della Corte, tutti nel medesimo senso).
15. Non rileva, infine, il richiamo, operato con la memoria per l’udienza, alla giurisprudenza più recente delle Sezioni unite concernente le questioni riguardanti i rapporti, di lavoro che si pongono a cavallo dei due periodi divisi dalla data del 30 giugno 1998, perché nel caso qui in esame è pacifico che le questioni rientrano tutte nel periodo anteriore al 30 giugno 1998.
16. Il ricorso, per queste ragioni, deve essere rigettato. Le spese per legge devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Condanna il ricorrente al pagamento alla Regione controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 200,00 euro per esborsi, 3.000,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali, in misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.

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