Repertorio Salute

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2016, n. 10188

Mancata formazione e informazione dei lavoratori sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro e mancata manutenzione dei mezzi. Responsabilità del datore di lavoro per infortunio.


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
Data Udienza: 10/02/2016

Fatto

1. Con sentenza n.1095/14 del 09/12/2014, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in data 20/03/2013, con la quale F.S. veniva assolto – perchè il fatto non sussiste- dal reato di cui all’art.36, comma 1, D.lgs. 81/08 sub B) e condannato alla pena di mesi 5 di reclusione in relazione ai reati di cui:
A) all’art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p., in relazione agli artt.36, comma 2, 37, comma 1, 71, comma 4, lett. a) nr. 1 e 2, D.lgs. 81/2008 perché, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, nonché nell’inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:
1. non effettuando la dovuta formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro come stabilito dagli arti. 36, 37 e 73 D.lgs. 81/2008;
2. non predisponendo le misure necessarie a garantire l’utilizzo delle attrezzature di lavoro, quali l’escavatore, in conformità alle istruzioni d’uso e per non avere effettuato idonea manutenzione sul camion Fiat 330 tg. …  al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70; cagionava ad A.M. lesioni personali consistite in “fratture falangi prossimali 1°, II0 e 111° dito piede sx”, da cui derivava una malattia di durata superiore a 40 giorni con un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un uguale periodo di tempo. In particolare, dapprima, impartiva ad A.M. l’istruzione di mettersi alla guida di un escavatore per disincastrare, facendo leva con una pala, la sponda laterale sinistra del camion Fiat 330  – bloccata a causa della ruggine presente sulle cerniere di trattenuta – successivamente, ultimata la precedente operazione, diceva all’A.M. di procedere all’apertura manuale della predetta sponda che, a causa delle intense sollecitazioni ricevute, si staccava dalle cerniere di trattenuta -che andavano in frantumi- e precipitava verso il suolo attingendo il piede sinistro di A.M.. Fatto aggravato perché commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In Caltanissetta l’01/09/2009.
B) agli artt. 81, comma 2, c.p., 37, comma 1, in relazione all’art. 55, comma 5, lett. c), D.lgs. 81/2008 (come modificato dal D.lgs. 106/2009) perché, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, non effettuava la dovuta formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa e sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro come stabilito dall’art.73 D.lgs. 81/2008. Fatti accertati in Caltanissetta T01/09/2009.
C) all’art. 71, comma 4, lett. a) nr. 1 e 2, in relazione all’art. 87, comma 2, lett. c), D.lgs. 81/2008, perché, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, non predisponeva le misure necessarie a garantire l’utilizzo da parte dei dipendenti delle attrezzature di lavoro, quali l’escavatore, in conformità alle istruzioni d’uso e per non avere effettuato idonea manutenzione sul camion Fiat 330 tg  al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70. In Caltanissetta l’01/09/2009
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione F.S., a mezzo del proprio difensore, lamentando:
I) violazione di legge in relazione agli artt.125, 192 e 546, c.p.p. e vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per palese travisamento della prova e delle risultanze dibattimentali; in particolare per la parzialità con cui la corte territoriale avrebbe utilizzato le dichiarazioni rese dal teste Rivela e dalla persona offesa in ordine al fatto che il F.S. non aveva mai impartito l’ordine di usare l’escavatore per aprire la sponda;
II) violazione di legge in relazione agli artt.41 e 45, c.p. e vizi di manifesta illogicità della motivazione, essendo qualificabile l’azione posta in essere dalla persona offesa come abnorme e imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale;
III) violazione di legge in relazione agli arti.71 e 37, D.lgs. 81/08, e vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, dato il pieno rispetto di tali norme da parte del ricorrente.

Diritto

3. Il ricorso è infondato.
4. Il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.
4.1. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base dei rigetto di tutti i motivi d’impugnazione procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
5. Nel caso di specie si tratta, in vero, di censure con cui si pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie e la condotta dell’imputato, prerogativa, questa, riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità. Giova rammentare che “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Pen. Sez. Un. 30.4.1997, Dessimone). L’impugnata sentenza -unitamente a quella originaria confermata-, in realtà, hanno reso compiuta ed esaustiva motivazione, come tale non meritevole di alcuna censura, in ordine a tutte le doglianze sollevate con l’atto di appello (Sez. 4 n. 16390 del 13/02/2015).
5.1. In ordine alla definizione dei confini del controllo di legittimità sulla motivazione in fatto può dirsi ormai consolidato il principio giurisprudenziale, ripetuto in plurime sentenze delle Sezioni unite penali, per il quale la Corte di cassazione ha il compito di controllare il ragionamento probatorio e la giustificazione della decisione del giudice di merito, non il contenuto della medesima, essendo essa giudice non del risultato probatorio, ma del relativo procedimento e della logicità del discorso argomentativo. La Corte ha, in vero, più volte chiarito che non è sufficiente che gli atti indicati dal ricorrente siano contrastanti con le valutazioni del giudice o siano astrattamente idonee a fondare una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice; gli atti del processo su cui fa leva il ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudice e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente contraddittoria la motivazione. E ciò, nella specie, non è. In secondo luogo la Corte ha chiarito che resta preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
5.2. Quanto alla manifesta illogicità della motivazione, è consolidata in giurisprudenza la massima secondo cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
6. Tutti i motivi d’impugnazione illustrati dal ricorrente – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte- sono, in vero, infondati.
6.1. Osserva il collegio come, con riguardo agli aspetti evidenziati nell’impugnazione (concernenti l’esatta descrizione della condotta nell’occasione tenuta dalla persona offesa e l’interpretazione della stessa quale fatto abnorme idoneo a recidere il tuo legame nesso di causalità tra le omissioni contestate all’imputato e l’evento lesivo allo stesso ascritto), il ricorrente si sia limitato a prospettare un’alternativa ipotesi interpretativa, fondata su una rilettura delle evidenze probatorie acquisite, senza giungere all’effettiva dimostrazione del concreto e rilevante travisamento della prova infondatamente denunciato. Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 4, n.49361 del 04/12/2015) .
7. Per completezza vale replicare che, nel caso che occupa, la disamina deli motivi del ricorso proposti impone una triplice comune premessa: in punto di contenuto del concetto di colpa in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro; in punto di individuazione dei soggetti che, nella suddetta materia, assumono il ruolo di garante dell’incolumità fisica del prestatore di lavoro; nonché in punto di idoneità delle eventuali condotte negligenti riferibili al dipendente infortunato ad interrompere, ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 2, il nesso di causalità sussistente tra l’omissione colposa di un garante e l’evento lesivo che ne è derivato.
7.1. Sotto il primo profilo, si rammenta che la colpa è l’inosservanza di cautele doverose nell’esercizio di attività consentite; e che l’elemento peculiare della responsabilità colposa è che l’offesa non deve essere oggetto di volizione: il concetto di antidoverosità, invero, richiama una nozione di imputazione normativa dell’offesa. In altri termini, il giudizio colposo si sostanzia nel raffronto fra il comportamento effettivamente tenuto dal soggetto agente e il comportamento (ottemperante alla regola cautelare) che avrebbe potuto e dovuto realizzare. La colpa presenta dunque un profilo oggettivo (l’antidoverosità) e uno soggettivo (la concreta capacità dell’agente di adeguarsi alla regola cautelare). In particolare, la colpa specifica, presa in considerazione dall’art. 43 c.p., comma 1, è determinata dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline concernenti l’esercizio di attività considerate pericolose dall’ordinamento e perciò consentite subordinatamente al rispetto di regole cautelari compendiate in atti normativi (leggi, regolamenti) ovvero provvedimentali (ordini) ovvero codificate in discipline (circolari, regole dell’arte o dell’esperienza). La differenza fra colpa generica e colpa specifica riposa sulla diversa tecnica di redazione del modello legale. Nella prima specie di colpa i concetti di negligenza, imprudenza e imperizia sono concretizzati attraverso la previsione di regole cautelari extragiuridiche di estrazione sociale, parametrate sulla figura immaginaria del cd. agente modello della stessa condizione sociale e professionale del soggetto attivo. Per converso, nella seconda specie di colpa, come sopra rilevato, le regole cautelari a contenuto preventivo sono codificate in documenti normativi o provvedimentali. In linea di principio, l’osservanza di queste regole esclude il profilo dell’antidoverosità, salvo che residui un margine di colpa generica. Occorre ancora chiarire che per dar luogo all’addebito a titolo di colpa specifica non è sufficiente la mera inosservanza della regola cautelare codificata (profilo oggettivo), ma è altresì necessario che l’autore avesse in concreto la possibilità di evitare il prodursi dell’evento offensivo (profilo soggettivo). Opinando altrimenti verrebbero a profilarsi i contorni di una culpa in re ipsa derivante della mera trasgressione, in contrasto con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost., comma 1). Ai medesimi fini, è infine opportuno precisare che per configurare l’ascrizione dell’evento a titolo di colpa specifica, è necessario che, a seguito della violazione della regola preventiva trasgredita, si sia prodotta proprio l’offesa che essa mirava a evitare (cd. nesso di congruità fra regola cautelare violata ed evento verificatosi).
7.2. Quanto poi alla individuazione dei soggetti garanti, si rileva che il legislatore, ha fissato i principi rinvenibili nelle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008. Alla stregua di essi il datore di lavoro, è il primo destinatario delle disposizioni antinfortunistiche. In generale, dalla sopra richiamata disciplina normativa si desume il principio, secondo il quale, in caso di presenza del titolare di una posizione di garanzia (nella specie il ricorrente) costui ha il dovere di attuare tutte le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa.
7.3. Quanto, infine, alla rilevanza della eventuali condotte negligenti ovvero imprudenti riferibili al dipendente infortunato, occorre osservare che, nell’ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante è il soggetto che gestisce il rischio” e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs. n. 81 del 2008 consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.
7.4. Nel caso che occupa l’imputato era il gestore del rischio e l’evento si è verificato nell’alveo della sua sfera gestoria; la eventuale ed ipotetica condotta abnorme del lavoratore non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poiché essa non si è collocata al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini la complessiva condotta del lavoratore non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante (l’imputato) era chiamato a governare (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014 Rv. 261108).
8. Precisati i principi che precedono, occorre complessivamente replicare ai motivi di ricorso.
8.1. In virtù delle congrue e logiche motivazioni rese dai giudici del merito, e perciò non suscettibili di censura in sede di giudizio di legittimità, è indubitabile che:
8.1.1. il F.S. fosse titolare (e perciò titolare della descritta posizione di garanzia) dell’impresa in cui prestava lavoro la vittima;
8.1.2. alla data del fatto il F.S. era, comunque, presente in cantiere ed impartì l’ordine all’A.M. di aprire la sponda laterale sinistra del camion Fiat 330  -bloccata a causa della ruggine presente sulle cerniere di trattenuta- in vista di una successiva operazione di scarico di materiale;
8.1.3. l’A.M., data la difficoltà di apertura della sponda dovuta alla ruggine presente sulle cerniere di trattenuta, utilizzò la benna dell’escavatore (presente in cantiere) per tentare di disincastrare tale sponda;
8.1.4. l’A.M., dopo l’utilizzo dell’escavatore, ha tentato manualmente di aprire la sponda che gli è rovinata sul piede;
8.1.5. il camion Fiat 330  versava in pessimo stato di manutenzione e pressoché di abbandono (v. teste Congiu);
8.1.5. la condotta seppur imprudente riferibile all’A.M., non poteva considerarsi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, posto che essa non si è collocata al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso; la complessiva condotta del lavoratore A.M. non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante (l’imputato) era chiamato a governare;
8.1.6. il F.S., soggetto destinatario dei citati obblighi di sicurezza, ha violato prescrizioni in materia antinfortunistica di cui all’imputazione (escluse quelle per le quali è stato assolto); in particolare di quelle prevista dagli artt.37, comma 1, (obbligo di adeguata -si ribadisce adeguata- informazione ai lavoratori sull’utilizzo dei mezzi presenti in azienda, in specie dell’escavatore) e 71, (obbligo di manutenzione dei mezzi di lavoro -compreso il camion-; non basta la revisione per trasformare un relitto arrugginito in automezzo regolarmente manutenuto) D.lgs. 81/08 che hanno la funzione primaria di eliminare o almeno ridurre i rischi per l’incolumità fisica dei lavoratori intrinsecamente connaturati ai processi produttivi dell’attività di impresa, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi derivino da condotte colpose dei prestatori di lavoro;
8.1.7. nulla è emerso che possa lasciar presumere che il rispetto delle norme cautelari violate non fosse concretamente esigibile dal F.S., nelle condizioni date.
9. In ordine ai reati contravvenzionali di cui ai capi B) e C) dell’imputazione, rileva preliminarmente l’intervenuta estinzione. E’ infatti decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni. D’altra parte, l’impugnazione non è manifestamente infondata alla stregua delle doglianze esposte, né, infine, alla luce delle pronunzie di merito si configura l’evidenza della prova che consente l’adozione di pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
10. Da quanto sopra detto deriva l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente ai reati contravvenzionali di cui ai capi B) e C) perchè estinti per prescrizione e il rigetto nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati contravvenzionali di cui ai capi B) e C) perchè estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 10/02/2016

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