Responsabilità del titolare di un’impresa edile per una serie di violazioni delle norme antinfortunistiche. Carenza di motivazione.
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MOCCI MAURO
Data Udienza: 16/03/2016
Fatto
1. I.S. è stato condannato dal Tribunale di Isernia, l’8 giugno 2015, alla pena di euro 4.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 108 comma 1°, 122, 124 comma 1°, 134 comma 1° e 159 comma 2° lett. b), 80 comma 3° e 87 comma 3° lett. d), 168 comma 2° lett. d) e 170 comma 1° lett. a), 96 comma 1° lett. g) e 159 comma 1° D. L. 9 aprile 2008 n. 81, relativi ad una serie di fattispecie poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Tribunale ha affermato che l’imputato, quale titolare dell’omonima impresa edile, aveva allestito un cantiere in violazione delle norme antinfortunistiche, come accertato dai Carabinieri verbalizzanti il 21 marzo 2011 e confermato dal teste S..
2. Ricorre per cassazione il I.S., sulla base di due motivi.
Con la prima doglianza, deduce carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sarebbe mancata, in proposito, qualunque indagine circa la riconducibilità dei ponteggi e di tutti gli strumenti di lavoro alla ditta dell’Imputato. Il Tribunale avrebbe altresì trascurato le risultanze delle sommarie informazioni, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento, rese da tale B., che avrebbero dimostrato l’estraneità dell’imputato all’allestimento del cantiere. La sentenza neppure avrebbe menzionato l’esame dell’imputato e le ragioni da costui esposte a suo discarico.
Con la seconda lagnanza, il ricorrente sostiene che la pena inflitta non sarebbe proporzionata, considerato lo stato di incensuratezza e gli altri elementi considerati dal legislatore.
Diritto
1. Il ricorso è fondato.
2.1. In effetti, al di là della puntuale elencazione delle violazioni accertate, il problema della titolarità del cantiere e dunque dell’addebitabilità delle carenze antinfortunistiche è stato superato dal Tribunale in modo assiomatico (‘L’istruttoria dibattimentale espletata ha consentito di appurare che effettivamente l’imputato I.S. , nell’occorso di cui al capo d’imputazione, in qualità di titolare dell’omonima impresa edile, aveva allestito un cantiere in località Scalzavacca in violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro”). Nulla è detto in ordine alle fonti di prova, giacché nel prosieguo della motivazione l’estensore si sofferma sulla natura delle violazioni e lo stesso teste ricordato in sentenza pare riferire appunto solo l’esito del sopralluogo.
Ha dunque buon gioco il ricorrente nel rilevare la carenza di motivazione sul punto.
La decisione va dunque annullata e gli atti rinviati al Tribunale di Isernia, affinché approfondisca il problema della titolarità del cantiere, presso il quale furono riscontrate le violazioni attribuite all’Imputato
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Isernia.
Così deciso il 16/03/2016