Amianto, prorogato al 31 Dicembre 2016 il termine per le domande.

Fonte: www.rs-ergonomia.com
di Paolo Piva


La scadenza riguarda la deroga al regime previdenziale previsto per le attività con esposizione all’amianto come previsto dalla legge di stabilità 2015.

È stato spostato al 31 dicembre 2016 il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dei benefici per esposizione all’amianto previsti dall’art. 1, comma 115, della Legge n. 190/2014. Lo comunica l’INPS, tra l’altro, nella Circolare 45/2016.

La scadenza riguarda la deroga al regime previdenziale per le attività con esposizione all’amianto introdotta dalla legge di stabilità dello scorso anno. La norma, in particolare, ha previsto a favore dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e assicurati per il rischio malattie professionali all’Inail, la possibilità di presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione contributiva del periodo d’esposizione all’amianto in attività lavorativa, secondo il regime (più favorevole) previsto prima dell’entrata in vigore del D.L. 269/2003 che ha riformato i benefici connessi all’esposizione ad amianto. Questa norma si traduce, pertanto, nell’applicazione del coefficiente 1,5 (contro l’1,25 previsto dalla legislazione sopravvenuta) al periodo contributivo di esposizione all’amianto, da far valere sia ai fini del diritto sia della misura della pensione.

Destinatari dell’agevolazione sono gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali hanno ottenuto in via giudiziale l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’ importo del trattamento pensionistico.

Questi lavoratori potranno, pertanto, presentare domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2016 per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi del richiamato articolo 13, comma 8, della Legge n. 257 del 1992 che, come noto, prevede che il periodo di esposizione all’amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.

Si ricorda che non possono partecipare al beneficio gli iscritti a fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’AGO e i lavoratori non soggetti all’assicurazione Inail (Circolare 8/2015).

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