Fonte: Quotidiano Sicurezza
di Enzo Gonano
L’art. 7 del DPR 151/2011 (regolamento di semplificazione dei prevenzione incendi) ha introdotto l’istituto della deroga alle materie di prevenzioni incendi, appunto, con l’obiettivo di
temperare la rigidità delle prescrizioni e di consentire al professionista, attraverso la valutazione dei rischi, di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti a quelle prescritte dalla regola tecnica.
La circolare 11.03.2016 del Dipartimento dei VVFF ha fornito sulla materia chiarimenti sulle procedure di deroga. Dopo aver richiamato il Codice di prevenzione incendi (DM 3.8.2015) indicando le attività di applicazione dello stesso (sono quelle espressamente elencate nell’allegato del ricordato DPR 151/2011), ha formulato alcune direttive con riferimento alle attività rientranti o meno nel campo di applicazione del Codice di prevenzione dell’agosto 2015.
Così ha ribadito che il ricorso alla deroga è consentito alle attività del DPR 151/2011 dell’allegato 1.
Per le attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi,
l’adozione delle singole misure previste non assicura automaticamente l’accoglimento dell’istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse.
A proposito, invece, delle attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientrante anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 (es scuole, Regola tecnica, D.M. 26/08/1992),
non è assicurato l’automatico accoglimento dell’istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.
Infine la Circolare dei VVF ribadisce che non è consentita la deroga per le attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Nel sito dei VV.FF. trovate le normative e le circolari esplicative.