Adeguamento prevenzione incendi DM 19/03/2015

La Circolare del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 detta varie scadenze per mettersi in regola con l’adeguamento sulle norme di prevenzione incendi previste dall’art. 2 del Decreto 19 marzo 2015: “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”  Strutture sanitarie – DM 19 Marzo 2015.

Ecco il testo della Circolare con gli indirizzi applicativi.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’interno ha emanato la Circolare prot. n. 12580 del 28 ottobre 2015, che fornisce alcuni indirizzi applicativi sul DM 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie, che riassumo di seguito:

Strutture interessate

Gli aggiornamenti riguardano:

  • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di  entrata in vigore del DM 18 settembre 2002;
  • strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime   ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie maggiore di 500 mq;
  • strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del DPR 151/2011.
Adeguamenti e scadenze

Gli allegati I e II del DM 19 marzo 2015 sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi del DM 18 settembre 2002, mentre l’Allegato III aggiunge il titolo V, che concerne il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l’adeguamento antincendio nei termini inizialmente previsti previsti dal DM 18 settembre 2002 (27 dicembre 2007).

La circolare riassume le prossime scadenze da considerare per gli adeguamenti:

Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di superficie maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq:
  • 1^ scadenza 24 ottobre 2015
  • 2^ scadenza 24 ottobre 2018
  • 3^ scadenza 24 ottobre 2021
Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2:
  • 1^ scadenza 24 aprile 2016
  • 2^ scadenza 24 aprile 2019
  • 3^ scadenza 24 aprile 2022
Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:
  • 1^ scadenza 24 aprile 2016
  • 2^ scadenza 24 aprile 2019
  • 3^ scadenza 24 aprile 2022
  • 4^ scadenza 24 aprile 2025
Sistemi di Gestione della sicurezza antincendio

Per quanto riguarda l’allegato III, riguardante le specifiche indicazioni sul sistema di gestione della sicurezza per l’adeguamento antincendio della intera struttura sanitaria o di parte di essa (padiglione, lotto, reparto), si precisa che la predisposizione e l’adozione del sistema di gestione deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento, seguendo in modo dinamico l’intero processo.

I responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento sulla base di un progetto già approvato, che non intendano optare per l’applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del cronoprogramma dei lavori, da completarsi, in ogni caso, entro il 24 aprile 2025.

Per la predisposizione ed attuazione del sistema di gestione della sicurezza deve essere individuato, un “responsabile tecnico della sicurezza antincendio” , in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura tecnica presente all’interno dell’attività.

Deve essere previsto, inoltre, un numero di addetti antincendio, determinato con il metodo riportato nello stesso titolo V. Tali addetti antincendio sono distinti in:

  • addetti di compartimento, nel numero indicati in tabella 1, che assicurano il primo intervento immediato e che possono svolgere altre funzioni;
  • quadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.

Tutti gli addetti antincendio dovranno frequentare il corso relativo ad attività a rischio di incendio elevato di cui al D.M. 10 marzo 1998 e conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della Legge 28.11.1996, n. 609.

Ulteriori chiarimenti

Relativamente alla tabella 1 del titolo V, si chiarisce che per compartimento si deve intendere quello di superficie massima ammessa dalla stessa regola tecnica. Pertanto, il numero minimo di addetti di compartimento viene così determinato:

  • almeno 1 ogni 1500 mq di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D1;
  • almeno 1 ogni 1000 mq di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D2.

Relativamente alla determinazione del numero minimo di addetti di compartimento, la circolare ricorda che si dovrà, in ogni caso, assumere il numero più cautelativo tra quelli che si determinano con riferimento ai diversi parametri indicati in tabella 1 e che la stessa è da intendersi relativa ai soli compartimenti dove sono previste degenze (a prescindere dal numero dei ricoverati effettivi).

Requisiti del responsabile tecnico

Il responsabile tecnico della sicurezza antincendio dovrà essere:

  • figura tecnica che rientra tra i professionisti antincendio individuati nel DM 5 agosto 2011;
  • in possesso dell’attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione di cui al decreto 5 agosto 2011.  Tali requisiti risultano in possesso di tutti i professionisti antincendio già iscritti negli appositi elenchi del Ministro dell’interno.
Precisazione sui punti 17.3.2, 26.2.2 e 36.3.2 – Distribuzione dei gas medicali

La distribuzione di gas medicali, oltre a quanto previsto nei punti sopra indicati, deve essere progettata, realizzata e gestita a regola dell’arte essendo gli impianti inclusi nel campo di applicazione del DM 37/08.

> leggi le slide esplicative: Le procedure autorizzative nel regime transitorio

 

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