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Il principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile nella sentenza n. 3616 del 27 gennaio 2016

Fonte: Cassazione Penale


Con la sentenza n. 3616 del 27 gennaio 2016 la Corte di Cassazione ha analizzato l’applicazione del principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile sul lavoro e per la prevenzione di infortuni.

In tema di prevenzione infortuni, se è ben vero che costituisce onere dell’imprenditore adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori, deve tuttavia precisarsi che, qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, non è possibile pretendere che l’imprenditore proceda ad un’immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative, dovendosi pur sempre procedere ad una complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell’innovazione, purché, ovviamente, i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza.

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