Violazioni dell’impresa edile: non ha assicurato la viabilità delle persone, la formazione dei lavoratori e i parapetti.
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
Data Udienza: 17/02/2016
Fatto
1. Con sentenza de! 7 gennaio 2014 il Tribunale di Pescara ha condannato A.G. alla pena di euro 3.500,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 108 e 159, comma 2, lett. b, d.lgs. 81/08 (per avere omesso, durante l’esecuzione di lavori da parte della propria impresa edile, di assicurare la viabilità delle persone e dei veicoli), 37 e 55, comma 4, lett. c, d.lgs. 81/08 (per avere omesso di provvedere ad una formazione adeguata e sufficiente di ogni lavoratore in materia di salute e sicurezza), 147 e 159, comma 2, lett. b, d.lgs. 81/08 (per avere omesso di tenere, lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, prive di ringhiere, parapetti con tavole fermapiede idonei ad impedire la caduta di persone o cose).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente l’imputato, affidato ad unico articolato motivo, mediante il quale ha censurato l’affermazione della sua responsabilità, sulla base del rilievo che i lavori di realizzazione della scala erano ancora in corso e che quindi non poteva essergli addebitata la mancanza dei relativi parapetti; ha evidenziato anche la insussistenza della contestata insufficiente viabilità nel cantiere, non specificata nella motivazione e comunque insussistente, stanti le ridotte dimensioni dello stesso.
Ha lamentato inoltre l’eccessività della pena, stante la modestia del fatto e la pronta regolarizzazione del cantiere, e domandato in via di subordine, per le medesime ragioni, l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
2.1. E’ stato proposto altro ricorso da parte del difensore dell’imputato, mediante il quale è stata prospettata l’insufficienza degli elementi probatori acquisiti a consentire di pervenire alla affermazione di responsabilità dell’imputato, in ragione della genericità della testimonianza dell’ispettore del lavoro F.P..
Diritto
I ricorsi sono inammissibili.
Giova ribadire che, secondo la uniforme e costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568), cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti – s’intende – delle censure di legittimità.
Nel caso di specie il Tribunale di Pescara ha chiarito adeguatamente le ragioni della affermazione di responsabilità del ricorrente, fondata sugli esiti del sopralluogo eseguito dagli ispettori del lavoro della Asl di Pescara presso il cantiere edile in Montesilvano dell’impresa dell’imputato, laddove avevano riscontrato che non era stato predisposto alcun sistema di sicurezza per la viabilità, che non risultava essere stata svolta alcuna attività di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza del lavoro e che non erano stati predisposti i parapetti a protezione di rampe e pianerottoli, sottolineando anche la successiva osservanza da parte dell’imputato delle prescrizioni impartite all’esito del sopralluogo. A fronte di tale motivazione il ricorrente si è limitato, in entrambi i ricorsi, a dolersi della insufficienza degli elementi acquisiti per addivenire alla affermazione della sua responsabilità, sottolineando la genericità della contestazione relativa alla mancata predisposizione di un piano per la sicurezza della viabilità all’interno del cantiere (pur riconoscendone l’omissione ed anche ia difficoltà della viabilità all’interno del cantiere, per la ridotte dimensioni dello stesso e la presenza di materiali ed attrezzature di cantiere), e la non necessarietà della apposizione dei parapetti a protezione di rampe e pianerottoli, in quanto ancora in costruzione (omettendo di considerare l’indicazione delle tavole fermapiede come sistema di protezione dei lavoratori proprio nel corso del lavori di costruzione), formulando, dunque, censure inammissibili, in ordine alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice del merito e con le ragioni poste a fondamento della decisione, con le quali ha omesso qualsiasi confronto critico, con la conseguente inammissibilità della censura.
Altrettanto generica, ed allo stesso modo inammissibile, risulta la doglianza in ordine alla eccessività della pena, formulata senza l’individuazione di alcun vizio della motivazione e senza tener conto del fatto che la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice deve ritenersi compiutamente osservato, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi, come nella specie, di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen., cui è stato fatto espresso richiamo (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv 181825).
Non sussistono, poi, neppure i presupposti per escludere la punibilità del fatto per la sua particolare tenuità.
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità di tale istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 bis (Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 4, n. 22381 del 17/4/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 8/4/2015, Mazzarotto, Rv.263308).
Peraltro, nel caso in esame non emerge alcuna particolare tenuità del fatto, essendo sufficiente, per escluderla, considerare che, con una condotta potenzialmente pericolosa per la sicurezza del lavoro, l’imputato aveva violato più norme in materia di salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro, omettendo, in particolare, di dotare scale e pianerottoli in corso di costruzione di qualsiasi protezione per i lavoratori che vi operavano, ponendo a rischio la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, con la conseguenza che essere esclusa l’esiguità dei pericolo derivante dal reato commesso dall’imputato e con essa anche l’esclusione della punibilità per la particolate tenuità del fatto.
In conclusione tutte le ragioni poste a fondamento di entrambi i ricorsi risultano inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa de! ricorrente (Corte Cost. sentenza 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/2/2016