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DM del 12 luglio 2016 | modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

Fonte: Snop


MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 12 luglio 2016

Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. (16A05823) (GU Serie Generale n.184 del 8-8-2016).

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.184 del 8-8-2016 è stato pubblicato il Decreto 12 luglio 2016 del Ministero della Salute relativo alle modifiche dei contenuti dell’allegato 3° e 3B del decreto legislativo 81 del 2008 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.

Viene innanzitutto chiarito che la trasmissione telematica della relazione annuale secondo l’allegato 3B da parte dei medici competenti può avvenire unicamente utilizzando la piattaforma gestita da INAIL, superando eventuali controversie sulle modalità di trasmissione sorte in alcune Regioni rendendole omogenee su tutto il territorio nazionale. Viene soppresso l’obbligo di firma da parte del lavoratore prevista nei contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio, allegato 3A.

Vengono inoltre modificati alcuni  contenuti dell’allegato 3B:

  • è stata introdotta la distinzione delle idoneità e non idoneità per fattore di rischio, il che permetterà di capire l’origine delle non idoneità
  • sono stati aggiunti alcuni rischi: rischi posturali e da campi elettromagnetici, altri rischi sono stati disaggregati (cancerogeni e mutageni), altri ancora sono stati aggregati (ultrasuoni e infrasuoni). Rimane il problema della voce altri rischi, in cui non viene richiesto di precisare quali, e quindi non si è in grado di conoscere a quali rischi ci si riferisce.

> DM del 12 luglio 2016

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