Repertorio Salute

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2016, n. 40037

Omesso arresto del nastro trasportatore dei pacchi. Reato estinto per prescrizione.


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 14/07/2016

Fatto

1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza pronunciata in data 20 Ottobre 2015 confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto B.M., direttore di stabilimento e responsabile della sicurezza della ditta M. s.p.a. sita in Ravenna, colpevole del reato di lesioni colpose aggravate ai danni di D.I. e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata circostanza aggravante lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione. Il giudice di appello dava atto della estromissione della parte civile D.I. per intervenuta accettazione della proposta risarcitoria e della intervenuta rinuncia alla domanda civile da parte dell’Inail e revocava le statuizioni civili.
Al B.M. era contestata, oltre la colpa generica, la specifica violazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 71 comma I D.L.vo81/08 per non avere messo a disposizione degli operai addetti alla reggiatura dei pacchi lamiera, di apparati sicuri idonei a impedire il contatto meccanico nella specie rappresentato dall’omesso arresto del nastro trasportatore dei pacchi; il lavoratore aveva infatti posto il piede sul nastro trasportatore per scavalcarlo ma questo non aveva arrestato il moto.
2. Nel confermare la sentenza impugnata il giudice di appello ravvisava profili di colpa specifica in capo al B.M. per omessa predisposizione di cautele idonee a evitare il contatto con la macchina, ovviabile tramite efficaci dispositivi di arresto della macchina consistenti in barriere immateriali, ovvero mediante la realizzazione di passaggi che consentissero agli operai di oltrepassare la linea produttiva senza procedere allo scavalco del nastro trasportatore;
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato il quale articolava due motivi di ricorso; con il primo motivo deduceva violazione di legge anche processuale relativamente alla valutazione della prova e degli art.40 e 42 cod.pen. in relazione alla ricorrenza del rapporto di causalità e della colpa attribuibile. Evidenziava sul punto che la causa del sinistro era da attribuirsi al guasto occorso al sensore di blocco di cui il nastro trasportatore era dotato e che pertanto era frutto di una errata valutazione della prova quella di andare a verificare la portata eziologica della predisposizione di barriere immateriali o di passaggi tra zone dello stabilimento, laddove il costruttore aveva dotato la macchina di uno specifico accorgimento diretto ad operare in sicurezza.
Con secondo motivo di ricorso lamentava vizio di motivazione apparente sul contenuto delle deleghe atteso che il giudice di appello aveva escluso la operatività di eventuali deleghe senza minimamente riportare il contenuto delle stesse e esprimere le ragioni per le quali la corte aveva ritenuto che le stesse non prevedessero una autonomia decisionale finanziaria del delegato.

Diritto

l. La Corte preliminarmente rileva che il reato per cui si procede risulta medio tempore estinto per prescrizione nelle more del giudizio di cassazione, promosso con ricorso ampiamente articolato, sia in punto di sussistenza del rapporto di causalità, sia in punto a prevedibilità dell’evento, che prima facie non appare manifestamente infondato.
2. Invero il termine di sette anni mesi sei anni necessario a prescrivere il reato di lesioni colpose, comprensivo del massimo periodo di interruzione, risulta spirato in data 30 Novembre 2015 ai sensi dell’art. 157 e 161 co. 2 c.p.p. A tale scadenza deve essere aggiunto il periodo complessivo di 102 giorni per periodi di sospensione del dibattimento, con la conseguenza che il termine prescrizionale è definitivamente venuto a scadenza il giorno 12 Marzo 2016, anteriore a quello di decisione del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
3. Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art. 129 II comma c.p.p., né d’altro canto le doglianze dei ricorrenti risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, anche se prive di evidenza ai fini di cui all’art. 129 II co. c.p.p.
4. Deve conclusivamente pronunciarsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 Luglio 2016.

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