Repertorio Salute

Legge di conversione del decreto milleproroghe

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 febbraio 2014, n. 15 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (il cosiddetto “milleproroghe”) recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
E con questa pubblicazione sono state non solo confermate le proroghe in materia di salute e sicurezza, che PuntoSicuro aveva già segnalato in relazione al  Decreto legge milleproroghe, e che erano in vigore dal 31 dicembre 2013, ma sono state aggiunte nuove proroghe in materia ambientale.

Ricordando che la conversione avviene con alcune modifiche, ricordiamo brevemente le proroghe confermate.

Ad esempio nel Decreto legge 150/2013 era contenuta la proroga dei termini per le disposizioni in materia di sicurezza antincendio nelle strutture turistico-ricettive oltre i 25 posti letto, giustificata dalla necessità di maggiori margini per uniformarsi alla normativa antincendio.
Tuttavia l’articolo 11, che conferma la proroga al 31 dicembre  2014, è stato riscritto.

Ne riportiamo la nuova versione:

Art. 11 (Proroga termini in materia di turismo)
1.  Il termine stabilito dall’articolo 15, comma  7,  del  decreto-legge  29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 febbraio 2012, n. 14, per completare l’adeguamento alle  disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato  al  31  dicembre  2014  per  le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del Ministro  dell’interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l’ammissione al  piano  straordinario  biennale  di adeguamento  antincendio,  approvato   con   decreto   del   Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
2. Con decreto  del  Ministro  dell’interno,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del  presente  decreto,  si  provvede  ad  aggiornare  le disposizioni del citato decreto del Ministro  dell’interno  9  aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive  turistico-alberghiere  fino  a  cinquanta  posti letto.
3. All’attuazione del presente articolo si  provvede  nel  limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Da notare che al testo originario, oltre ad alcune modifiche lessicali, sono stati aggiunti due commi. Il secondo comma dovrebbe permettere, “entro sessanta giorni”, l’aggiornamento esemplificazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 semplificando i requisiti prescritti in particolare per le strutture ricettive  turistico-alberghiere  fino  a  cinquanta  posti letto.

Un’altra proroga del milleproroghe riguardava gli impianti funiviari.

Riportiamo a questo proposito le modifiche (indicate in grassetto) all’articolo 4, comma 7 del decreto legge:

Art. 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
(…)
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all’articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a dodici mesi, compresi  gli  impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in  vigore  del presente decreto, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
Nessuna modifica invece alla proroga che riguarda l’invio telematico del certificato medico di gravidanza.

Art.8 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi”; b) al comma 2-ter, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento settantesimo giorno”.

fonte: PuntoSicuro

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