La Cassazione condivide le motivazioni della Corte di appello per motivazioni carenti e “scelte irragionevoli.
Una sentenza (Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 gennaio 2014, n. 475) in materia di infortunio in itinere. Si è trattato di esaminare il ricorso di un lavoratore al quale la Corte di appello competente aveva respinto la richiesta di indennizzo di un infortunio reclamato come avvenuto “in itinere”.
Le motivazioni della Corte di appello, condivise dalla Cassazione, si erano fondate sulla valutazione che l’infortunio “non rientra tra quelli definibili come in itinere:
- perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro;
- perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l’orario di lavoro”.
Si era accertato che l’incidente non si era verificato nel normale tragitto dalla casa di normale abitazione sino al luogo di lavoro, ma dalla località scelta per le ferie (fatto irrilevante, per la Corte, che il datore di lavoro ne fosse a conoscenza), e, per di più, che il lavoratore non era stato in grado di offrire la prova:
- dell’impossibilità di utilizzare un mezzo pubblico e
- della necessità di scegliere le ore notturne per compiere il tragitto (non rilevante il fatto, addotto dal lavoratore, delle condizioni climatiche più favorevoli per compiere il viaggio).
In queste scelte (mezzo privato e ore notturne) vi era stato, per la Corte, un rischio elettivo che rendeva l’evento non indennizzabile. Da qui il respingimento del ricorso per motivazioni carenti e scelte “irragionevoli”.
Nella sentenza 475/2014 si legge che “correttamente la Corte di appello ha ricostruito la giurisprudenza di legittimità formatasi sul DPR 1124/1965* che non conteneva una definizione esplicita dell’infortunio in itinere ed ha accertato che l’evento …. non può qualificarsi effettivamente come in itinere, posto che si è verificato non lungo il tragitto che ordinariamente il ricorrente percorreva per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro, visto che lui stesso aveva fissato il proprio domicilio in località diversa da quella conservata come residenza anagrafica…”
fonte: Quotidiano Sicurezza
* Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.