La sicurezza nelle scuole è un argomento di grande attualità.
Il decreto legge 104/2013 (12 settembre) dispone che entro il 2015 vengano emanate nuove norme di prevenzione incendi per gli istituti scolastici.
In ordine cronologico, l’ultima legge ad occuparsi di sicurezza negli edifici scolastici è stata la finanziaria del 2007, secondo cui le Regioni entro il 31 dicembre 2009 avrebbero dovuto procedere al completamento delle opere di messa in sicurezza, previste dai piani di edilizia scolastica dalla legge n. 23 dell’11 gennaio 1996.
Precedentemente il decreto ministeriale 26/08/1992 aveva disposto che per ogni tipo di emergenza doveva essere garantito il sicuro esodo delle persone dall’edificio scolastico.
Secondo le attuali norme di sicurezza in ambito di edilizia scolastica spetta all’ente proprietario dell’immobile, tramite un tecnico abilitato, far redigere un progetto che preveda la realizzazione delle misure di prevenzione incendi da presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’approvazione.
Al termine della realizzazione delle opere indicate all’interno del progetto il tecnico incaricato dovrà richiedere il sopralluogo da parte del funzionario dei vigili del fuoco per verificare la corrispondenza del progetto approvato con le opere effettivamente realizzate e ottenere quindi il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Il CPI ha una data di emissione e una data di scadenza.
Il rinnovo dovrà essere effettuato da un tecnico abilitato e sarà compito del dirigente scolastico riferire al Comune di appartenenza la scadenza del certificato e richiedere eventualmente una verifica da parte dei vigili del fuoco, i soli autorizzati al controllo e verifica delle misure di prevenzione incendi nelle attività scolastiche.
fonte: Gazzetta Ufficiale