Responsabilità civili e penali del RSPP

Fonte: Studio Bottini.eu


Lezione tenutasi nell’ambito del Seminario tecnico: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio della professione. Pubblichiamo in allegato gli atti del Prof. Fabrizio Bottini, Docente in Diritto del lavoro e tutela assicurativa Univ. Dell’Aquila – Master M.C. tenutosi nel seminario del 16 febbraio 2017 presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di ROMA.

> Responsabilità civili e penali del RSPP (file .ppt)

Il perno del nuovo sistema di sicurezza aziendale è rappresentato dalla procedimentalizzazione dell’obbligo di programmazione della prevenzione globale dei rischi, gravante, in primo luogo, sul datore di lavoro, e scandito nelle fasi della valutazione dei rischi medesimi nonché della redazione del documento di sicurezza aziendale, predisposto con la partecipazione necessaria delle altre figure sulle quali il D.Lgs. 81/2008 ripartisce l’obbligo di sicurezza.

Con l’espressione responsabilità, in senso giuridico, si vuole indicare quella situazione in cui un soggetto è chiamato a rispondere del proprio comportamento verso terzi.

Si distingue:

  • nei confronti di soggetti privati: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
  • nei confronti dello Stato: responsabilità  penale e amministrativa.

La vigente tutela penale del bene giuridico dell’integrità psicofisica dei lavoratori risente della scelta di fondo, compiuta dal legislatore, di far ruotare la disciplina delle azioni e degli strumenti volti al contrasto degli infortuni sul lavoro sul concetto di prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa; prevenzione basata sulla programmazione del sistema di sicurezza aziendale e sul coinvolgimento di un gran numero di soggetti – anche dotati di specifiche professionalità.

La responsabilità del datore di lavoro non esclude la concorrente responsabilità del RSPP, il quale, essendo privo di poteri decisionali e di spesa (e quindi non essendo in grado di intervenire direttamente per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, soltanto quando questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che, ove tale situazione pericolosa gli fosse stata segnalata, il datore di lavoro avrebbe adottato le necessarie iniziative idonee a neutralizzarla.

Lascia un commento