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Accordo sulla Formazione: le proposte da valutare

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Vecchie e nuove regole

Con oltre un anno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per l’emanazione dell’atteso Accordo sulla formazione (la legge L. 215/2021 ne aveva disposto la scadenza al 30 giugno 2022), l’iter non è ancora alla sua conclusione. La prossima settimana verranno consultate le Organizzazioni sindacali, quindi le associazioni datoriali e gli altri soggetti interessati.

Se si esamina il corposo documento, elaborato nell’ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome, non si può di certo non cogliere la complessità del quadro legislativo affrontato e dei temi connessi.

L’Accordo rivede e coordina precedenti disposizioni previste dagli Accordi dal 2011 al 2016 e introduce elementi di novità con riferimento a specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e al DPR 177/2011, sinteticamente richiamate di seguito.

D.Lgs. 81/2008 Soggetti interessati
Art. 37 Datori di lavoro, dirigenti, preposti lavoratori
Art. 32 Responsabili e addetti  dei servizi di prevenzione  e protezione
Art. 34 Datori di lavoro che svolgono  direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art. 98  e Allegato  XIV Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione  dei lavori
Art. 73 Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
Dpr 177/2011 -Art. 2 –  Personale impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Tra le novità, significativa è quella relativa alla formazione dei lavoratori, della quale parleremo più avanti e che sta facendo molto discutere, mentre per quanto riguarda i preposti l’Accordo riprende le indicazioni introdotte dalla L. 215/2021 mantenendo la cadenza biennale per l’aggiornamento e l’esclusione dell’e-learning, ma non della video conferenza.

Per i dirigenti, il monte ore di formazione obbligatoria scende da 16 a 12, prevedendo un modulo aggiuntivo “Cantieri” dalla durata minima di 6 ore per il settore edile. La formazione può avvenire in presenza, in video conferenza sincrona e in e-learning.

Tra le nuove disposizioni, davvero molto importanti sono quelle che riguardano l’obbligo formativo introdotto dalla Legge 215/2021 per il datore di lavoro: 16 ore di formazione per tutti (modulo giuridico normativo e modulo organizzazione e gestione della Ssl), mentre per il settore edile si prevede un modulo aggiuntivo “Cantieri”, dalla durata minima di 6 ore. Il percorso formativo può esser svolto, oltre che in presenza, anche in video conferenza sincrona e in e-learning.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte alla formazione del datore di lavoro Rspp, il precedente accordo del 2011 prevedeva  un monte ore  di 16 ore per i datori di lavoro di aziende a basso rischio, 23 ore per il medio rischio, 48 ore per l’alto rischio. Attualmente, dopo un modulo comune di 8 ore, ci sono moduli tecnici integrativi previsti solo per alcuni settori: Agricoltura Silvicoltura Zootecnia 16 ore, Pesca 12 ore, Costruzioni 16 ore, Attività manifatturiere del settore chimico e petrolchimico 6 ore. Ovviamente, le ore per il Datore di lavoro Rspp vanno considerate aggiuntive rispetto all’obbligo generale di formazione introdotto dall’Accordo, che prevede per tutti i Datori di lavoro 16 ore di formazione. Quindi saranno:

Nuovo Accordo Accordo del 2011
16 + 8 = 24h

per tutti i settori

Precedentemente per il  rischio basso si prevedevano 16h
16+8+12= 36

per la Pesca

precedentemente per rischio medio  si prevedevano 32h
16+8+16= 40 h

per Agricoltura Silvicoltura Zootecnia, Costruzioni, Attività manifatturiere del settore chimico petrolchimico, costruzioni.

precedentemente per il rischio alto si prevedevano 48h

 

Anche in questo caso, come per i lavoratori, abbiamo la modifica del criterio di valutazione (non più rischio basso, medio, alto) con risultati migliorativi (dal punto di vista del monte ore formativo assegnato) per alcuni e peggiorativo per altri. Si comprende l’intento semplificativo, con l’eliminazione dei codici Ateco, ma risulta difficile capire[1], come vedremo per i lavoratori, perché non si sia comunque mantenuto sempre il livello del monte ore precedente.

Segue, nei Capitoli 5, 6, 7,8 della bozza di Accordo, lo sviluppo delle diverse tematiche legate alle altre figure tecniche della prevenzione quali Rspp, Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori che utilizzano le attrezzature di cui all’art. 73 del D.Lgs. 81/2008.

Indicazioni metodologiche (formazione, verifiche, monitoraggio)

Il nuovo Accordo non si occupa solo dell’individuazione della durata e dei contenuti minimi per i numerosi soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo. Come possiamo vedere anche solo scorrendo l’indice, l’attenzione degli estensori dell’Accordo si concentra in maniera particolare su:

  • modalità della formazione
  • modalità della verifica finale di apprendimento e modalità di verifica di efficacia  della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
  • monitoraggio dell’applicazione degli Accordi in materia di formazione, nonché controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa.
Bozza Accordo Formazione – Conferenza Stato Regioni Province
Parte IV – Indicazioni metodologiche per la progettazione erogazione e monitoraggio dei corsi
1. Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori
1.1 Approccio per processi nell’organizzazione e gestione della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1.2. Analisi dei fabbisogni formativi e contesto
1.3. Progettazione
1.4. Erogazione
1.5. Monitoraggio e valutazione della qualità  della formazione
1.6. Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento
1.7. Le risorse: i profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l’organizzazione e gestione della formazione sul Ssl

Interessante la struttura delle Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione  dei corsi rivolte ai soggetti formatori, le quali propongono un approccio per processi, che riconduce al ciclo di Deming i processi di produzione della formazione, articolando le 4 fasi  come nella tabella proposta:

Ciclo PDCA Processi di produzione della formazione
Plan Pianificazione Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto

Progettazione

Do Realizzazione Erogazione
Check Monitoraggio e valutazione Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
Act Riesame e adozione di misure di miglioramento Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

Segue, sempre nella IV Parte dell’Accordo, il Paragrafo 2 dedicato alle “Indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio”, che dà indicazioni sulla progettazione dell’unità didattica, per ciascuna delle quali si dovranno definire:

  • obiettivi specifici, e risultati attesi
  • argomenti da trattare contenuti e durata
  • strategia formativa e metodologia didattica
  • modalità e criteri di verifica e valutazione dei risultati.

Si sottolinea, nel testo dell’Accordo, in merito alla strategia formativa, l’importanza delle metodologie didattiche attive mediante lavori di gruppo, presentazione di casi di studio, simulazioni. Si richiamano anche le ormai diffuse Information and Communication Technologies come realtà aumentata e virtuale, simulatori/bordo macchina, Gamification. Sottolineando però che “il ricorso alla realtà virtuale o amentata non sostituisce la parte pratica relativa ai corsi di cui ai punti 7(Ambienti confinati) e 8 (lavoratori che utilizzano attrezzature) dell’Accordo”.

Il Paragrafo 3 affronta i temi legati alle diverse modalità di erogazione del corso (tenendo conto che il presenta accordo estende a nuovi soggetti le modalità diverse da quella in presenza), soffermandosi su modalità e procedure e fornendo indicazioni per l’erogazione  oltre che dei corsi in presenza, dei corsi in videoconferenza sincrona,  per i corsi e-learning, per i corsi misti.

Le modalità non in presenza sono di fatto consentite a tutti i soggetti ( con alcuni limiti):

  • per la video conferenza sincrona sono  esclusi i  lavoratori che operano in ambiente confinato  (consentita solo per il modulo giuridico) e  dei lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro (consentita solo per il modulo teorico-tecnico)
  • per  l’e-learning sono esclusi i Preposti,  i Datori di lavoro Rspp, gli Rspp (consentita solo per il modulo A),  i coordinatori alla sicurezza, i lavoratori che operano in ambiente confinato  e i lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro.

Da questa sommaria descrizione di una parte degli argomenti affrontati nell’Accordo (che abbiamo ritenuto i più significativi per modalità di approccio e/o per elementi innovativi) emerge uno strumento organico mediante il quale si è inteso rispondere alle diffuse criticità che la formazione in tema di salute e sicurezza ha manifestato dal D.Lgs. 81/2008 in poi.

Trattiamo a parte, per non coinvolgere nella critica l’intero apparato di misure disposte, l’eliminazione del nesso tra percorso formativo e profilo di rischio del settore per i lavoratori.

Per loro era fino ad oggi prevista, con riferimento ai codici Ateco, l’individuazione di un livello di rischio basso medio alto, cui erano collegati diversi moduli formativi anche in termini di monte ore. In particolare, con le nuove disposizioni i lavoratori dei settori a rischio alto perdono 6 ore di formazione i lavoratori dei settori a rischio medio ne perdono 2.

Sembra essere un punto di caduta difficilmente spiegabile considerando che ad oggi, con gli strumenti offerti dai Sistemi di sorveglianza (Informo, Malprof, Previs), l’identificazione del livello di rischio dei settori viene molto facilitata. D’altronde, altrettanto critica è la formulazione che vincola al documento di valutazione dei rischi la possibilità prevista a livello aziendale  di aumentare e specificare il numero delle ore. Il nesso tra formazione e valutazione dei rischi aziendali è sicuramente fondamentale, ma sarebbe più facilmente praticabile all’interno di un quadro vincolante che individua un monte ore definito per settore.

Nuovo Accordo Accordo 2011
 

 

Formazione generale 4 h per tutti

Formazione specifica 6 h per tutti

Totale 10h

 

Per gli edili si riconosce la validità del Progetto nazionale 16 mics per la formazione generale e specifica

Rischio basso

formazione generale 4h

formazione specifica 4h

Totale 8h

Rischio medio

formazione generale 4h

formazione specifica  8h

Totale 12h

Rischio alto

formazione generale 4h

formazione specifica 12h

Totale 16h


NOTE

[1] Essendo il testo dell’ Accordo ancora in bozza, questo non è accompagnato da una relazione esplicativa come avviene di solito all’atto dell’emanazione.

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