Lo scorso luglio (2018) è stata rilasciata una versione aggiornata del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), a breve distanza da una precedente pubblicata a maggio.
La revisione di luglio ha incluso:
- rivalutazione delle sanzioni dell’1,9% e il Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018;
- la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
- la Circolare n. 10 del 28/05/2018 – Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi;
- gli Interpelli del Ministero del Lavoro 3, 4 e 5 di maggio e giugno 2018;
- il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 – Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
Inoltre, con la pubblicazione del DL 4 ottobre 2018, n. 113 – Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale è stato invece modificato l’articolo 99, comma 1, per quel che riguarda la notifica preliminare.
Vengono aggiunte le parole “nonché al prefetto” dopo “direzione provinciale del lavoro” al comma 1, che così ora recita:
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.