Al Senato la bozza di un DDL che introduce l’omicidio sul lavoro

Il 9 febbraio 2017 a Palazzo Madama è stato presentato, dai senatori Giovanni Barozzino e Felice Casson e altri, un DDL che prevede l’introduzione nel codice penale del reato di omicidio sul lavoro e quello di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime.

Lo scopo  della proposta è quello di punire

più severamente chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti.

L’idea prende spunto, come è evidente, dalla recente normativa sul reato di omicidio stradale (L. 41/2016), per tracciare sulla falsariga della stessa un percorso analogo in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Nonostante il recente inasprimento delle pene operato dalla L. 125/2008 intitolata Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, è chiaro che non risulta soddisfatto il bisogno, si legge nella relazione al DDL,

di una punizione più severa nei confronti di chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti, per distrazione, disinteresse, o peggio per un’assoluta non curanza delle normative sul lavoro dimostrando di dare la precedenza ad altri interessi e valori rispetto alla tutela massima della vita umana in ogni manifestazione sociale.

Il reato di omicidio sul lavoro è previsto dunque dal nuovo articolo 589-quarter c.p., che attribuisce una rilevanza penale ad una serie di condotte, graduate in base al grado di colpa ed alle conseguenti violazioni in materia di sicurezza.

Viene introdotta una pena di reclusione che va dai 2 ai 7 anni per l’omicidio commesso in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Viene inoltre inasprita la pena se il datore di lavoro non adempie alla valutazione dei rischi ed alla nomina di un responsabile di sicurezza e prevenzione (RSPP). La reclusione va dai 5 ai 10 anni se la morte è causata per aver messo a disposizione del lavoratore strumenti non conformi alla normativa nazionale ed europea e sale a 8 o 12 anni, nel caso in cui la morte sia stata causata dalla violazione delle norme in materia di sostanze pericolose e agenti biologici.

La pena può arrivare fino a 18 anni di carcere se è stata cagionata la morte di una o più persone.

Analogamente a quanto fatto sul reato di omicidio sul lavoro, viene introdotto il nuovo articolo 590-quinquies “Lesioni personali gravi o gravissime”, in base al quale il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione che va da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Anche in questo caso la pena viene aggravata per il datore di lavoro che causi lesioni personali al lavoratore, perché non ha adempiuto alla valutazione di tutti i rischi o non ha designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (la reclusione va in questo caso da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime).

Per il datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle norme, cagionando così lesioni personali, la pena è di reclusione da 1 anno e mezzo a tre anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per lesioni gravissime.

Nel caso di lesioni a più lavoratori, la pena che si applica è la più grave (relativa alle violazioni) aumentata fino al triplo, a patto di non superare sette anni.

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