Al via dal 1° febbraio l’obbligo assicurativo per i rider, Inail pubblica le istruzioni per le imprese

assicurazione obbligatoria riders

fonte: Inail


Online le prime indicazioni sull’estensione della tutela ai “ciclofattorini” che, come previsto dalla normativa vigente, decorrerà dal 1° febbraio. Successivamente, l’Istituto pubblicherà una circolare in cui il nuovo regime sarà approfondito in maniera più dettagliata.

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L’Inail ha pubblicato una nota con le prime istruzioni relative all’estensione dell’obbligo assicurativo ai rider che decorrerà dal 1° febbraio. Destinatarie le imprese di “delivery”, ovvero di consegna, che utilizzano piattaforme anche digitali e impiegano i ciclofattorini, definiti dal decreto legge n.101/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.128/2019 “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”.

Chi deve mettersi in regola: termini e adempimenti. La nota, a cui seguirà una circolare Inail più dettagliata, fornisce istruzioni su come mettersi in regola per non incorrere nell’evasione del nuovo obbligo assicurativo. Ecco cosa deve fare il datore di lavoro. Se si tratta di un’impresa che non ha già un codice ditta e una posizione assicurativa territoriale Inail (Pat), dovrà trasmettere all’Inail, in via telematica entro il 1° febbraio o prima di questa data, la denuncia d’iscrizione e le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte tra cui la consegna dei beni per conto altrui. Se, invece, l’impresa è già registrata, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui attraverso lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.

Necessario indicare il mezzo utilizzato per individuare la voce di rischio. Oltre alla lavorazione svolta dal rider, è fondamentale indicare il mezzo utilizzato per le consegne (scooter, bici o altro, oppure a piedi) e la percentuale delle attività eseguite in relazione ai diversi mezzi, per esempio con bicicletta o ciclomotore 70%, auto o altro mezzo di trasporto 15%, a piedi 15%, perché la voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può variare in funzione del mezzo usato per le consegne. Il Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali stabilisce infatti che il premio di assicurazione Inail è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

Il premio è totalmente a carico dell’impresa e deve essere versato in anticipo. Per determinare le retribuzioni presunte, le aziende di delivery dovranno moltiplicare il numero delle giornate di effettiva attività che si presume saranno svolte dai rider, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, al momento pari a 48,74 euro. Con l’autoliquidazione 2021 sarà poi stabilito il premio assicurativo dovuto per il 2020 in base alla retribuzione giornaliera convenzionale aggiornata e al numero complessivo delle giornate di attività effettivamente prestate dai lavoratori per quest’anno. In base alle informazioni raccolte, l’Inail invierà tramite Pec il certificato di assicurazione e conteggio del premio oppure il certificato di variazione e conteggio del premio, in cui è stabilito l’importo del premio da versare, in via anticipata,  per il 2020 tramite F24 entro il termine indicato.

Stesse prestazioni dei lavoratori dipendenti in caso di infortunio e malattia professionale. Con il nuovo regime assicurativo ai rider spettano le stesse prestazioni previste per i lavoratori dipendenti. Per ottenerle, però, i ciclofattorini dovranno dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortuno gli accada, anche di lieve entità o denunciare la malattia professionale. Per assolvere quest’obbligo, il lavoratore deve fornire all’impresa il numero identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. L’obbligo di denuncia di infortunio o malattia professionale da parte del datore di lavoro decorre dalla data in cui gli sono stati notificati gli estremi del certificato medico. I rider sono, quindi, assicurati per tutti gli eventi infortunistici, incluso l’infortunio in itinere.

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