Spesso ci viene chiesto quale responsabilità abbia il DdL verso quei lavoratori che non essendo suoi dipendenti svolgono la propria attività, per periodi più o meno lunghi, all’interno dei locali aziendali: stiamo pensando ai collaboratori, ai lavori in appalto, alle figure professionali che intervengono a vario titolo. Pubblichiamo un articolo sull’argomento.
di Enzo Gonano
fonte: Quotidiano Sicurezza
Creare e mantenere l’ambiente salubre è obbligatorio anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l’esecuzione del contratto debba operare all’interno dell’impresa. Così la sentenza n. 24538 della Cassazione civile, Sez. Lav. del 02 dicembre 2015.
Il ricorso alla Cassazione era stato presentato da un medico in quanto costretto, fra l’altro, a operare in condizioni di notevole disagio ambientale e organizzativo.
Sulla questione della garanzia delle condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro posta a carico dell’imprenditore, la Corte, sul piano generale, puntualizza che
è vero che questa Corte ha in più occasioni affermato che l’art. 2087 c.c. (“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità…”) riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato.
Ma la predisposizione di un ambiente salubre ed esente da rischi costituisce a carico dell’imprenditore un obbligo anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l’esecuzione del contratto debba operare all’interno dell’impresa.
Dall’obbligo
deriva una responsabilità di natura contrattuale e una possibile responsabilità penale”, considerato che l’art. 66, c. 4 del DLgs 276/03 prevede che al lavoratore a progetto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al DLgs 626/94 “quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
La Cassazione precisa che, se quest’ultima disposizione è stata abrogata dall’art. 52 c. 1 del D.Lgs. n. 82 del 2015 (Codice dell’amministrazione digitale), tuttavia:
- continua ad applicarsi solo ai contratti già in atto,
- prevede che per i rapporti stipulati a far data dal 1.1.2016, si applica “anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Con riferimento, poi ai medici specialisti ambulatoriali, l’art. 21 del DPR 271/2000 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale), prevede espressamente che “le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia”.