Anche in Italia il fenomeno dei Whisteblower?

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Nella Rassegna internazionale di agosto [1] abbiamo affrontato, facendo riferimento a una campagna dell’Occupational health and safety administration (Osha) statunitense, il tema dei cosiddetti Whisteblower [2]:

si tratta di un termine ombrello che copre chiunque riveli informazioni che mettano in evidenza errori ed illegalità avvenuti in un’azienda o un’organizzazione.

Quindi

un Whistleblower ha anche a che vedere con il mondo del lavoro e la prevenzione dei rischi. L’Osha  degli Stati Uniti ha infatti elaborato degli strumenti per difendere questi Whistleblower del mondo del lavoro da possibili rappresaglie messe in atto dai propri datori di lavoro. Con il termine Whistleblower in questo contesto si indicano coloro che decidono di denunciare attività illecite o condizioni di lavoro non sicure nel proprio posto di lavoro.

La campagna dell’Istituto americano nasce da eventi di grave portata che hanno interessato molte aziende,  anche se con esiti diversi, e in particolare  due ben note aziende statunitensi: la Chiquita e la Boeing.

La lettura di quegli eventi colpisce il cittadino europeo come se di fatto non lo riguardassero o fossero condizioni comunque molto lontane dalla logica di cooperazione/partecipazione su cui le Direttive comunitarie stabiliscono  si debbano fondare, nei  paesi dell’Unione europea tra cui il  nostro, le  relazioni aziendali e in particolare quelle relative alla salute e sicurezza del lavoro.

Giunge a smentire questa superficiale opinione una recentissima sentenza della Cassazione Civile – la n. 23850 del 5 settembre 2024 – che si esprime sulla figura del Rls, sulla sua attività equiparata a quella del Rappresentante sindacale, con diritto quindi di critica anche aspra del sindacalista nei confronti del datore di lavoro (il limite è la correttezza formale).

La sentenza si esprime con estrema chiarezza su due grandi temi che illuminano il ruolo e i diritti del Rls. 

Primo grande tema: diritto alla critica

La Corte di Cassazione ribadisce quanto stabilito dalla Corte di appello e  conferma l’illegittima della sanzione disciplinare inflitta da un’azienda a un dipendente per le sue dichiarazioni ai media in materia di incidenti sul lavoro, con una interessante argomentazione, non solo forte dal punto di vista giuridico ma anche di valore etico e sociale:

…il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest’ultimo; l’esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana; solo ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare.

… la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di lavoro siccome caratteristica della dialettica sindacale, ove posta in essere dal lavoratore sindacalista e sempreché inerisca all’attività di patronato sindacale, non può essere sanzionata disciplinarmente.

Secondo tema: diritto a esprimere solidarietà

Questo secondo tema della sentenza, altrettanto significativo del precedente,  riconosce al Rls[3], nel quadro del suo ruolo politico/sindacale il diritto di esprimere la propria solidarietà nei confronti di lavoratori, nella fattispecie dipendenti della  Fiat, per  vicende lavorative inerenti lo stabilimento di Melfi:

… proprio ricomprendendo il ruolo di Rls nell’area dei soggetti tutelati come i lavoratori sindacalisti quali portatori di interessi collettivi, la manifestazione di solidarietà ad altri lavoratori con generale valenza politico-sindacale rientra nell’ambito del diritto di critica e del diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelati.


NOTE

[1] Yann Maurelli, I Whistleblower, Rassegna internazionale, agosto 2024. 

[2] Whistleblower: letteralmente colui che soffia nel fischietto.

[3] Si ricorda che l’Rls oggetto della sanzione  ricopriva  un ruolo importante nel sistema di relazioni aziendali ovvero quello di Coordinatore nazionale degli Rls di Trenitalia.

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