Repertorio Salute

Come applicare l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature

Fonte: Punto Sicuro


In un Convegno su “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015, organizzato dall’Associazione Tavolo 81 Imola, c’è stato l’intervento Formazione e addestramento: facciamo il punto, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola) di cui pubblichiamo anche le slide.

L’intervento parte dagli articoli del D.Lgs. 81/2008:

  • Art.71 comma 7 titolo III: qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (omissis);
  • Art.73 comma 5 titolo III: in sede di Conferenza permanente (omissis) sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

E prosegue con l’Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 – concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione – costituisce attuazione dell’art.73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 ed individua nell’Allegato A le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

La Dott.ssa Tarozzi cita poi gli interpelli e i successivi chiarimenti che in questi anni hanno riguardato questa tipo di formazione. Eccone alcuni:

L’Accordo del 2012 riguarda innanzitutto “solo ed unicamente” le attrezzature individuate nell’Allegato A dell’Accordo stesso”, anche con riferimento “all’utilizzo saltuario od occasionale” di tali attrezzature.

Nell’intervento vengono riportati due esempi di attrezzature escluse:

  • “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale;
  • piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma”.

E l’ Accordo si applica a:

  • “lavoratori incaricati dell’uso di un’attrezzatura di lavoro (art.69 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – applicazione obbligatoria;
  • datore di lavoro che fa uso di un’attrezzatura di lavoro (art.69 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – applicazione obbligatoria” (“novità introdotta dal D.Lgs. 151 del 14 settembre 2015 che ha modificato l’art.69 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”);
  • “soggetti di cui all’art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. – applicazione obbligatoria”.

Mentre non si applica “ad operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro , ecc. E in tutti quei casi in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro”.

Ricordiamo ora le attrezzature (Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012) per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • Gru a torre;
  • Gru mobile;
  • Gru per autocarro;
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
  • Trattori agricoli o forestali;
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
  • Pompa per calcestruzzo.

Ricordiamo per concludere che l’Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 febbraio 2012 è entrato in vigore il 12 marzo 2013 e, con riferimento a questa data, riportiamo la tabella presentata nell’intervento con le scadenze, passate e future, correlate all’Accordo:

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L’intervento segnala infine che “gli operatori incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni dopo il 12 Marzo 2015 devono effettuare la formazione specifica prima del loro utilizzo”. E riporta anche una nota della Regione Emilia-Romagna – Nota PG/2015/0136794 del 04/03/2015 – che indica che “tutti gli operatori che dopo il 12 Marzo 2015 non hanno regolarizzato la loro posizione devono fare la formazione completa così come prevista negli allegati dell’Accordo Stato-Regioni, relativi alle diverse tipologie di attrezzature”.

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