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Attribuzioni e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: alcuni aspetti da non dimenticare

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Presenza, attribuzioni e ruolo del Rappresentante per i Lavoratori della Sicurezza (Rls) sono stabiliti da ormai molti anni per legge (dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 626/1994 e prima ancora dalla L. 300/1970). Eppure fatte le dovute, significative e per fortuna numerose eccezioni, per molti Rls, Rlst o RLs le difficoltà a operare sono frequenti. Questo per il mancato rispetto, da parte delle aziende, delle disposizioni previste, o per una interpretazione così burocratica delle norme che ne annulla il valore e l’efficacia.

Per superare gli ostacoli causati dal mancato rispetto della legge o dalla sua cattiva interpretazione, il Rls ha un unico mezzo: quello di convincere il Datore di Lavoro/la dirigenza (ma anche il Medico competente, il Responsabile e gli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione) che, senza la partecipazione attiva del Rappresentante dei lavoratori, il sistema organizzativo aziendale e le misure di prevenzione adottate rischiano di veder di molto indebolita la loro efficacia.

Il principio della partecipazione è il tassello centrale nel quadro delle misure proposte per il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza, sia esso attuato nel rispetto della Norma UNI ISO 45001, e formalizzato da una certificazione, sia venga esso applicato nei suoi elementi costitutivi anche senza la formalizzazione della certificazione. La partecipazione che si auspica, in merito alla quale la norma fornisce strumenti e procedure, riguarda in primis i lavoratori. Ma chi meglio del Rls è il tramite tra i lavoratori e l’azienda? Quale figura è la più adatta per aiutare a superare difficoltà di comunicazione e di trasmissione delle informazioni in senso bidirezionale? Significativo il commento di Accredia [1] in tema di coinvolgimento, proprio con riferimento alla Norma 45001:

Coinvolgimento
Diventano centrali gli aspetti della partecipazione e consultazione dei lavoratori a partire dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (strumenti imprescindibili per individuare i pericoli occulti e per l’attuazione delle politiche di prevenzione).

Ciò detto, anche il dettato della legge, se letto con lo spirito di collaborazione che anima la direttiva europea e la legge nazionale, può dare buoni frutti: vediamo le potenzialità dell’Art. 50 nella declinazione delle attribuzioni del Rls/Rlst/ Rls di sito, considerando anche il contenuto dell’art. 20 comma 2 lettera e).

Art. 50 – Le attribuzioni del Rls/Rlst/ Rls di sito – Comma 1

Ruolo consultivo

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37.

Il diritto alla consultazione ha naturalmente dei risvolti, in termini di obblighi, per il datore di lavoro: Art. 18 Comma 1 lettera s),

… consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50,

con conseguente sanzione penale in caso di mancato rispetto (ammenda da 2.000 a 4.000 euro).

Gli obblighi di consultazione sono tra quelli che ricevono la maggiore attenzione da parte delle aziende, perché essendone il mancato rispetto attestato dall’assenza della firma sul DVR, è più facile per l’organo di vigilanza verificarne l’inadempienza. Se la verifica dell’applicazione formale dell’obbligo di consultazione è immediata, più difficile è accertarsi che si realizzi secondo le modalità prescritte dalla legge, ovvero: “consultare preventivamente e tempestivamente il rappresentante”.

Cosa significa applicare questa disposizione?
Poniamoci alcune domande:

  • consegnare al rappresentante un documento bello e confezionato senza che questi abbia potuto partecipare alla sua stesura?
  • non aver dato la possibilità al Rls di dare alcun contributo di merito?
  • limitarsi a permettere\ al Rls di mettere a verbale gli elementi critici eventualmente rilevati?

La risposta a tutte e tre le domande è ovviamente “no”. Questo quadro non solo rivela una non corretta applicazione della legge, ma è evidente che rende pressoché impossibile per il Rls lo svolgimento dei compiti relativi al suo ruolo comunicativo e relazionale (anche questo previsto dalle attribuzioni di cui all’art. 50).

Coerente con tale ruolo sarebbe il coinvolgimento passo passo del Rls, in tutte le diverse fasi del processo di individuazione, valutazione e gestione dei rischi, valorizzando le sue conoscenze del contesto lavorativo, degli aspetti organizzativi, delle procedure realmente utilizzate, dei comportamenti, dei bisogni formativi dei lavoratori, delle incongruenze tra misure di prevenzione individuate e quelle realmente adottate.

Art. 50 – Le attribuzioni del Rls/Rlst/ Rls di sito – Comma 1

Ruolo comunicativo/relazionale

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.

Art. 20 – Obblighi dei Lavoratori – Comma 2

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi … e qualsiasi eventuale condizione di pericolo ….. dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La funzione del Rls, quale tramite tra lavoratori e Datori di Lavoro, è di centrale importanza per il sistema di prevenzione aziendale. Come recita un antico documento della Commissione europea [2]:

Quando si effettua una valutazione dei rischi il sistema più rapido e sicuro… è quello di rivolgersi ai lavoratori interessati. Essi sanno infatti quale metodo di lavoro applicano, sono in grado di porre in luce pratiche di lavoro non corrette o metodi poco raccomandabili per realizzare un compito difficile oltre a poter chiarire quali precauzioni mettono in tatto.

È proprio il Rls, al quale venga riconosciuto un ruolo comunicativo/relazionale all’interno della comunità aziendale, che può dare voce ai lavoratori i quali, individualmente, spesso non vogliono esporsi nel segnalare elementi di criticità (talvolta non ne sono nemmeno consapevoli). Non a caso Accredia parla di “pericoli occulti”, che possono essere svelati e resi manifesti da un’attenta osservazione e dall’ascolto da parte del Rls.

Giungiamo quindi a considerare il ruolo propositivo che, per nulla nuovo (era già previsto dalla L. 300 dallo Statuto dei lavoratori), è il punto di arrivo delle disposizioni fin qui esaminate.

Art. 50 – Le attribuzioni del Rls/Rlst/ Rls di sito- Comma 1

Ruolo propositivo

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione.

Senza una corretta (e non formale) applicazione degli obblighi di consultazione e di quelli relativi al ruolo comunicativo/relazionale, il Rls non potrebbe in alcun modo esercitare il suo ruolo propositivo, ovvero la possibilità di fare proposte per ridurre i rischi o migliorare le condizioni ambientali dell’azienda. Il Rls non è un tecnico e le sue competenze sono tutte iscritte, oltre che nel percorso formativo e auto formativo attuato, nel quadro delle capacità di ascolto e di confronto con i lavoratori, arricchito dalla relazione con i tecnici aziendali, ma anche con le figure della gerarchia aziendale a partire dai preposti.

Di seguito due tematiche sensibili legate all’esercizio delle proprie funzioni da parte del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Accesso agli ambienti di lavoro

Tra i diritti fondamentali legati allo svolgimento del proprio ruolo in azienda va ricordato che la legge prevede per il Rls il diritto di “accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni” (art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008), diritto già previsto dal D.Lgs. 626/1994 e prima ancora dallo Statuto dei lavoratori.

La legge si è limitata a prescrivere tale diritto senza ulteriori indicazioni. A questo hanno provveduto gli Accordi attuativi – realizzati tra le parti in occasione della emanazione prima del 626 e poi dell’81 – prevedendo regole più dettagliate che possono essere così sintetizzate:

  • il diritto di accesso deve essere esercitato “nel rispetto delle esigenze produttive/organizzative”: questo comporta che una comunicazione preventiva, preferibilmente per iscritto, debba essere fatta dal Rls alla direzione aziendale
  • in alcuni casi si prevede che le visite agli ambienti di lavoro possano svolgersi congiuntamente al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o a un addetto incaricato.

Quindi, rispetto alle modalità di attuazione, oltre alla legge sono riferimenti validi gli Accordi tra le parti relativi ai diversi settori, tipologia di imprese o aziendali. Va ricordato però che il datore di lavoro non può ostacolare tale attività del Rls, in quanto l’art.18 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 81/2008 prevede esplicitamente che il datore di lavoro deve “consentire ai lavoratori di verificare mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute”: l’accesso a tutti gli ambienti di lavoro rientra pienamente in questa possibilità di verifica delle misure adottate.

La violazione di tale norma è sanzionata penalmente, in capo al datore di lavoro e al dirigente, con l’ammenda da 2000 a 4000 euro.

Accesso alle informazioni

Consegna del Dvr

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […] consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
(Art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” comma 1 lettera o)

Inoltre il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.
(Art. 50, “Attribuzioni dell’Rls” comma 1 lettera e).

Elenco non esaustivo dei principali documenti aziendali ai quali il Rls ha diritto di accesso

  • Documento di valutazione dei rischi
  • Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
  • Verbale della riunione periodica
  • Schede delle sostanze e dei preparati pericolosi
  • Libretti di uso e di manutenzione di macchine e attrezzature di lavoro
  • Comunicazione e denuncia d’infortunio
  • Denuncia di malattia professionale
  • Registro infortuni
  • Registro esposti ad agenti cancerogeni e mutageni
  • Registro esposti ad agenti biologici e degli eventi accidentali
  • Notifiche lavori comportanti esposizione ad amianto e piano di lavoro delle attività
  • Documenti relativi a procedure di comunicazione aziendale in tema di salute e sicurezza, ad esempio procedura degli infortuni mancati
  • Documentazione relativa alla adozione del Sistema di gestione della sicurezza .

NOTE

[1] Accredia è l’Ente italiano di Accreditamento
[2] Direzione Occupazione e Affari sociali, Orientamenti sulla valutazione dei rischi sul lavoro, Lussemburgo 1996

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