Autocertificazione crediti formativi

Fonte: Legislazione Tecnica


In merito alla formazione professionale continua degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale presentiamo in questo articolo le istruzioni per l’autocertificazione dei 15 crediti formativi per “aggiornamento informale” legato all’attività lavorativa.
L’istanza va presentata esclusivamente al CNI mediante compilazione online di apposito modulo entro il 31/03/2016. Tutti i chiarimenti.

PREMESSA

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 e dell’Allegato A del Regolamento di formazione [1], l’ingegnere può maturare crediti formativi a fronte di varie attività cosiddette “informali di apprendimento”. Nell’ambito delle varie tipologie di tali attività, è prevista la possibilità di formarsi mediante un “apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell’esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano” [2].
Al fine di dare evidenza di tale tipologia di apprendimento informale, e di conseguire i relativi crediti, l’iscritto è tenuto ad inviare all’Anagrafe Nazionale, tramite apposito modello predisposto dal CNI, un’autocertificazione nella quale viene attestato l’aggiornamento professionale concernente la propria attività [3].
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pertanto diffuso e reso noto il Modello di Autocertificazione e la relativa Guida alla compilazione (Circolare 449/2015 per il 2014; Circolare 624/2015 per il 2015), assolvendo così all’onere di predisporre “apposito modulo” per consentire agli Ingegneri, tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale, di autocertificare l’aggiornamento informale connesso alla propria attività lavorativa professionale.
Il Modello predisposto dal CNI e la Guida alla compilazione [4], oltre ad assolvere alla funzione di creare un template unico ed omogeneo per l’autocertificazione, forniscono definitivi chiarimenti in merito alle attività professionali rilevanti ai fini dell’autocertificazione, alla tipologia di attività di aggiornamento informale ritenuta idonea e ai criteri orientativi per la quantificazione dei CFP conseguibili.

Dalla lettura combinata del Modello e della Guida derivano le indicazioni riportate nel seguente articolo. Per una più ampia panoramica sugli obblighi formativi si rinvia invece all’altro articolo Formazione obbligatoria Ingegneri, le nuove Linee di indirizzo: chiarimenti e suggerimenti per professionisti e Ordini territoriali.

SCADENZE ED ISTRUZIONI PER L’AUTOCERTIFICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2015

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha reso noto che a far data dal 09/11/2015 e fino al 31/03/2016 (proroga comunicata con Circolare CNI n. 646 del 29/12/2015) è possibile presentare l’autocertificazione, a cura degli iscritti all’Albo, per il riconoscimento dei 15 CFP dovuti all’aggiornamento informale legato all’attività professionale svolta nell’anno 2015, di cui all’art. 5, tabella A del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale” (crediti formativi derivanti da attività di aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile). È stata altresì prorogata, alla medesima scadenza del 31/12/2016, l’autocertificazione che consente, agli iscritti all’Albo, il riconoscimento della seguente tipologie di Crediti informali:

  • pubblicazioni qualificate nell’ambito dell’ingegneria;
  • brevetti nell’ambito dell’ingegneria;
  • partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell’ambito dell’ingegneria;
  • partecipazione a commissioni di esami di stato per l’esercizio della professione di ingegnere.
DEFINIZIONE DI “ATTIVITÀ LAVORATIVA”
  • L’attività lavorativa da sola non è qualificabile alla stregua di attività formativa; per essere rilevante ai fini dell’autocertificazione, l’attività lavorativa deve essere collegata ad attività di aggiornamento e tale collegamento deve essere chiaro e – se del caso – dimostrabile;
  • per “attività lavorativa” si intende l’attività svolta in forma di libera professione o di dipendenza, nelle varie forme sussistenti. Ad avviso di chi scrive, la locuzione “nelle varie forme” non deve essere letta solo nell’accezione di “lavoro dipendente” ma può comprendere anche tutte le forme di collaborazione e le forme di prestazione di attività ritenute tali dalla vigente normativa sul lavoro;
  • l’attività lavorativa deve essere descritta puntualmente e con opportuni riferimenti. Ad avviso di chi scrive ciò implica che l’indicazione dell’attività deve essere circostanziata con luoghi e date (sia del conferimento e accettazione dell’incarico sia del completamento da parte del professionista) ma non necessariamente deve riportare le generalità del/dei committenti, soprattutto se si tratta di committenti privati ed in particolar modo se l’iscritto non abbia ricevuto il consenso al trattamento dei dati ex art. 13 D.Lgs. 196/2003. A tal riguardo, solo laddove il professionista sia richiesto di fornire spiegazioni – in sede di eventuali controlli da parte del CNI – potrà individuare i committenti, avendone previamente richiesto il consenso per il trattamento dei dati;
  • l’attività lavorativa può consistere in attività [5] di:
    – progettazione e collaborazione alla progettazione;
    – direzione dei lavori e collaborazione alla direzione dei lavori;
    – consulenza per clienti pubblici e privati;
    – consulenza in atti giudiziari.

Questa elencazione copre tutti gli ambiti tipici dell’attività dell’ingegnere ma il CNI fornisce anche la categoria residuale delle “altre attività” da utilizzare tutte le volte in cui le categorie tipizzate non siano rispondenti al tipo di attività svolta. Va da sé che in questo caso l’attività dovrà essere ulteriormente circostanziata rispetto agli elementi sopra indicati.

CREDITI AUTOCERTIFICABILI IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

In relazione all’attività lavorativa come sopra individuata, possono essere autocertificati crediti formativi per “aggiornamento informale” in relazione a quanto segue:

  • approfondimenti tecnici (da svolgere mediante consultazione di libri, riviste e articoli tecnici; mediante apprendimento e aggiornamento di software e hardware tecnici purché connessi all’attività lavorativa svolta). I crediti formativi conseguibili vanno da 0,5 a 5 a seconda della tipologia di approfondimento svolto;
  • aggiornamenti normativi (da svolgere attraverso la disamina di produzione legislativa di qualsiasi rango purché connessa all’attività svolta). I crediti formativi conseguibili sono pari a 3 per ogni documento disaminato;
  • partecipazione ad eventi e manifestazioni, anche fieristiche, relative al proprio ambito professionale (citando a via esemplificativa il SAIE e il MADE). I crediti formativi conseguibili sono pari a 3 CFP per evento;
  • partecipazione – sia nel territorio italiano che in quello estero – a corsi, seminari, convegni o altri eventi con provato valore scientifico, sia nella forma Aula che nella forma FAD. Il numero massimo di crediti formativi conseguibili è pari a 3 per evento, sulla base di 0,50 CFP per ora;
  • partecipazione a corsi o attività formative erogate dall’ente/azienda datore di lavoro benché in assenza di cooperazione o convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente. Il numero “altre attività non specificate”; questa categoria è residuale e va utilizzata nel caso di attività non tipizzate dal CNI ma dalle quali comunque può derivare apprendimento informale se connesse all’attività lavorativa; l’autovalutazione di tali attività va svolta dall’iscritto per similitudine con le altre attività meglio descritte.

Nota bene
È possibile usufruire dei 15 CFP per l’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa solo se tale attività è stata svolta per almeno 6 mesi nel corso dell’anno, al netto di eventuali esoneri.
Questa norma, essenziale, è contenuta nelle Linee di indirizzo 3 (Circ. CNI 450/2014) al punto 15.
Si rappresenta inoltre che i crediti possono essere 0 o 15, non ci sono misure intermedie. In conformità a quanto indicato dal CNI, chiariamo infatti che l’autocertificazione darà diritto ad ottenere un numero di 15 CFP e che non è possibile autocertificare per un numero di crediti inferiori. L’iscritto che intende avvalersi dell’autocertificazione, pertanto, dovrà indicare ed autocertificare attività professionali e formative il cui impegno sia stato superiore o uguale a 15 ore in totale.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO

L’istanza di riconoscimento dei CFP, deve essere presentata esclusivamente al CNI (e NON all’Ordine provinciale) mediante la COMPILAZIONE ONLINE dell’apposito modulo che è reso disponibile sulla piattaforma MYING (www.mying.it). NON SONO ACCETTATE ALTRE FORME DI INVIO ISTANZA.
Il modulo diffuso è dunque per la sola consultazione, ma NON VA UTILIZZATO per l’autocertificazione.

FORMA DELL’AUTOCERTIFICAZIONE

La certificazione consiste in un’autodichiarazione delle attività lavorative e degli eventi formativi connessi e in un’autovalutazione di tali attività in termini di crediti.
La dichiarazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, con ciò rientrando nell’alveo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione regolate dalla normativa pubblicistica sulla semplificazione.
Trattandosi di autodichiarazione, la presentazione della certificazione non è soggetta ad istruttoria da parte dell’ente ricevente; tuttavia si richiama l’attenzione dell’iscritto sulla responsabilità connessa all’autodichiarazione in caso di attestazione falsa e sulla possibilità, da parte dell’ente ricevente, di effettuare controlli – anche a campione – sulla veridicità delle informazioni dedotte dall’iscritto.
L’autodichiarazione falsa comporta sanzioni amministrative e penali ai sensi del citato articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dell’art. 75. Specificatamente, rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale alla stregua dei cd. “Reati di falso” e delle leggi speciali in materia (ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera).


NOTE

[1] Regolamento CNI 21/06/2013 per l’aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3, del D.P.R. 137/2012.

[2] Cfr. art. 2 del Regolamento, Definizioni.

[3] Cfr. art. 1.4 Linee di Indirizzo del 13/12/2013.

[4] È essenziale che la compilazione del Modello venga fatta avuto riguardo alle indicazioni fornite dalla Guida alla compilazione. La Guida, oltre a contenere indicazioni pratiche sulla compilazione, contiene specifiche e novità importanti che vanno ad integrarsi nel più generale alveo dell’obbligo formativo.

[5] Viene anche indicata una categoria residuale di “altre attività” che se scelta deve essere specificata con gli opportuni riferimenti al pari delle altre categorie.

Non concorrono a tale forma di aggiornamento le attività di apprendimento “non formale” (diverse quindi da quelle di tipo “informale” di cui è qui in discussione una delle varie tipologie) di cui all’Allegato A del Regolamento, le quali attribuiscono crediti formativi ex se e nella misura stabilita dal Regolamento stesso.

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