Brexit: distacco ed esercizio di attività in due o più Stati

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fonte: Ministero del Lavoro


Con la Circolare n. 71 del 27 aprile 2021, l’INPS fornisce indicazioni sulla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco e dell’esercizio di attività in due o più Stati in seguito alla pubblicazione dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e la Comunità Europea dell’Energia Atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (TCA).

L’Istituto ricorda che, in attesa che il TCA sia esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, prima che possa essere ratificato dall’Unione Europea, le Parti hanno convenuto di applicare l’accordo in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, termine prorogato al 30 aprile 2021.

Con specifico riferimento al settore della sicurezza sociale, le norme di coordinamento sono contenute nel Protocollo (parte integrante del TCA), che ha validità per 15 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo (in particolare, le disposizioni sulla legislazione applicabile sono contenute nel Titolo II del Protocollo e nell’Allegato SSC-7).

In merito ai lavoratori distaccati – in deroga alle disposizioni generali e quale misura transitoria – il Protocollo prevede che coloro che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) restino assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.

L’INPS precisa che le previsioni del Protocollo in tema di distacco trovano applicazione soltanto agli Stati che avranno comunicato all’UE l’intenzione di voler derogare alle disposizioni generali (c.d. Stati di categoria A).

A tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è fatto portavoce dell’interesse dell’Italia a essere inclusa nell’elenco degli Stati di categoria A che, nei rapporti con il Regno Unito, si avvarranno delle norme sul distacco con decorrenza dal 1° febbraio 2021 e per 15 anni (periodo di validità del Protocollo).

La Circolare procede, quindi, a esaminare le situazioni di distacco rientranti nell’ambito di applicazione dell’Accordo di recesso e la validità delle certificazioni emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020, fornendo le seguenti indicazioni:

  • i cittadini dell’Unione Europea che esercitano un’attività di lavoro subordinato o autonomo nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono detta condizione fino a che continuino a trovarsi nella fattispecie sopra descritta senza soluzione di continuità;
  • è confermata la validità delle certificazioni di distacco rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020. Per tali situazioni sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità (in applicazione delle disposizioni del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004).

Nel provvedimento si dà atto, inoltre, che eventuali proroghe di distacco (art. 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004) autorizzate anteriormente al 1° gennaio 2021 – e in corso di esecuzione alla predetta data – saranno valide fino alla naturale scadenza. Parimenti, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, in deroga alle disposizioni generali previste dalla previgente normativa comunitaria, restano validi fino alla naturale scadenza.

Infine, con riferimento alle ipotesi di esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma in due o più Stati, l’Istituto rappresenta che le Strutture territoriali potranno continuare a rilasciare le certificazioni in materia di legislazione applicabile anche per tali situazioni di lavoro.

Per maggiori dettagli, consulta la Circolare.

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