Una pubblicazione Inail si sofferma sui costi della sicurezza da interferenze nel DUVRI.
L’elaborazione del DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
a cura di Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici), Inail, 2013
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Nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. (articolo 26 c.5 del D.Lgs.81/08)
Che il tema dei costi della sicurezza abbia ancora alcuni punti da chiarire è l’Inail stessa a dirlo con il documento Inail L’elaborazione del DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze curato da Raffaele Sabatino con la collaborazione di Andrea Cordisco, pubblicato alla fine del 2013.
Come è noto i costi della sicurezza si suddividono tra:
- costi della sicurezza speciali (o diretti) che sono i costi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari che discendono dall’apposita stima effettuata nel DUVRI (o nel PSC);
- costi della sicurezza ordinari (o indiretti): quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l’attuazione di tutta la normativa vigente in materia di salute e di sicurezza e che, sono già contenuti nell’offerta dell’operatore economico; (si veda in proposito l’art.32 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 0TT0BRE 2010 N. 207
Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Gli autori della guida ritengono che solo per i costi della sicurezza speciali la Stazione Appaltante “sia tenuta ad effettuare una stima, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nel DUVRI. Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ai prezzari della Stazione Appaltante o ad elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell’Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Questi costi debbono essere esplicitati e tenuti distinti dall’importo soggetto a ribasso d’asta, rappresentando la quota da non assoggettare a ribasso, e sono quindi sottratti da ogni confronto concorrenziale. Pertanto, si può affermare che tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte e, pertanto, congrui per definizione”.
Invece i costi della sicurezza ordinari – componente del costo sicurezza proprio dell’Appaltatore – “dovranno essere indicati dal singolo operatore economico, in sede di offerta ai sensi del comma 6 dell’art. 26 e del comma 3 bis dell’art. 86 del Codice dei contratti, e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto alle caratteristiche dell’appalto, ai sensi citato comma dell’art. 86 del Codice dei contratti. Tale componente, tuttavia, non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso, bensì un costo che la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare separatamente nel Quadro Economico relativo all’appalto”.
Dunque – “al contrario di quanto invece parte della dottrina sostiene” – gli autori della guida ritengono che “la Stazione Appaltante, non debba effettuare alcuna stima o artifizio contabile per determinare a priori un costo della sicurezza generica, o del personale, non avendo la Norma in alcuna parte stabilito tale incombenza e per la semplice constatazione che la Stazione Appaltante ignorando, ovviamente, le realtà delle diverse singole organizzazioni aziendali, non ha modo di determinare tale importo, se non in termini del tutto ipotetici”.
In sostanza – continua la guida – “gli oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta sono solamente quelli speciali e non quelli ordinari, che restano oggettivamente ignoti alle Stazioni Appaltanti essendo questione del tutto interna agli operatori economici, parallelamente alla componente costo del personale, presentando requisiti di determinazione assolutamente soggettivi non generalizzabili o stimabili in serie”.
In definitiva si ritiene – anche sulla base della Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF) – “percorribile il seguente iter:
A. la Stazione Appaltante fissa l’importo a base d’asta evidenziando solo i costi speciali non soggetti a ribasso, senza quindi esplicitare la componente riferita ai costi ordinari;
B. gli operatori economici debbono indicare nell’offerta sia i costi speciali per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla Stazione Appaltante), sia quelli per i rischi specifici (costi ordinari);
C. la Stazione Appaltante tiene conto dell’intera offerta così prodotta ai fini dell’aggiudicazione e della determinazione della soglia di anomalia;
D. la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse, ivi compresa la verifica relativa dei costi ordinari evidenziati dagli operatori economici, anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale, come avviene ad esempio negli affidamenti mediante procedura negoziata”.
L’eventuale mancata indicazione, nell’offerta economica, degli oneri di sicurezza da interferenze e/o degli oneri della sicurezza aziendali “comporta la legittima esclusione del concorrente dalla gara per carenza di un elemento essenziale dell’offerta a norma del comma 1 bis dell’art. 46 del Codice dei contratti (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4622/2012)”.
La guida ricorda tuttavia, “a dimostrazione di quanto l’argomento rimanga per molti aspetti complesso e controverso”, una recente sentenza n. 3706/2013 del Consiglio di Stato “che ha ritenuto che, laddove la Stazione Appaltante non abbia predisposto un modello ad hoc ad uso dell’Appaltatore al fine di indicare i costi ordinari, e di conseguenza questi non li abbia indicati, ciò non determini l’automatica esclusione dell’Impresa”. Si sottolinea, per inciso, che “la disciplina degli appalti pubblici relativa alle offerte anomale, eccessivamente basse, non si applica agli appalti del settore privato; in tali contratti gli unici costi della sicurezza connessi allo specifico appalto, da indicare a pena di nullità, sono quelli necessari per eliminare o ridurre le interferenze pericolose”.
Viene mostrato poi – con riferimento al punto B – un facsimile di prospetto dei costi della sicurezza per l’esecuzione dell’opera.
Nella guida, vi è proprio un paragrafo che dà specifiche indicazioni su “come computare i costi della sicurezza da interferenze”.
In particolare la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 stabilisce che, al fine di quantificare i costi della sicurezza da interferenze, “in analogia a quanto avviene per gli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle categorie di cui all’Allegato XV del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (ex d.p.r. 222/03 art. 7)”; in particolare:
- agli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- agli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi” (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso gli ambienti del Datore di Lavoro Committente);
- ai mezzi e servizi di protezione collettiva nel DUVRI;
- alle procedure previste nel DUVRI per specifici motivi di sicurezza ed agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale, previsto nel DUVRI, delle lavorazioni interferenti;
- alle misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.