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Cambiare la legislazione o impegnarsi per farla applicare?

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Dal 26 aprile 2024 opera la Commissione dedicata alla legislazione sulla sicurezza nel lavoro, istituita dal Ministro della Giustizia [1] in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La Commissione ha il compito di analizzare l’attuale quadro normativo e la relativa giurisprudenza per individuarne i limiti e le criticità. La Commissione avrà un anno di tempo per presentare delle proposte riguardanti la sicurezza sul lavoro.

D’altronde il Ministro del lavoro si è da tempo espressa nel senso di una modifica della legislazione attuale affermando a proposito del Testo Unico che

andrebbe rivisto per un aggiornamento sulle modalità e i sistemi con cui si rilevano i rischi nel Documento di valutazione dei rischi, Dvr legato a varie fattispecie, modalità, e soprattutto dimensioni aziendali e casistiche di rischio.

L’iniziativa non può che preoccupare considerando che le motivazioni dell’istituzione della Commissione sono legate al succedersi degli incidenti plurimi che dal settembre scorso si sono verificati nel nostro Paese, coinvolgendo 22 lavoratori, con una sequenza così ravvicinata di cui non sia ha memoria.

È opinione diffusa e maturata da tempo che la legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sia nel complesso una buona legislazione che i problemi di fondo vadano individuati altrove, comunque piuttosto nella mancata applicazione della legge e non nei sui limiti.

Le condizioni di lavoro e le garanzie di tutela si rivelano oggi fortemente critiche. Da parte di più soggetti istituzionali e sociali emerge una domanda di confronto per far fronte a quella che va delineandosi come una vera e propria emergenza. Le risposte sono assolutamente inadeguate, si coinvolgono figure non impegnate nella gestione della vigilanza e quindi non realmente competenti, non si utilizzano le informazioni messe a disposizione dal sistema informativo [2], non si attivano gli istituti di partecipazione (vedi Commissione consultiva tripartita). In sostanza chi “conosce” non è chiamato a partecipare ne consegue che le reali condizioni di rischio e prevenzione non verranno adeguatamente considerate, mentre si ritiene di dover partire proprio da quello che non è davvero il cuore del problema.

Certo un tavolo di confronto ci vorrebbe davvero in cui, di fronte all’esame dei dati concreti come emergono dall’analisi dei casi (che si ripetono per lo più sempre uguali) nel nuovo quadro dei rapporti di lavoro e del sistema delle imprese, siano chiamate a responsabilità le aziende tramite le loro Associazioni con cui pianificare, insieme alle Organizzazioni sindacali, seri interventi di supporto e vigilanza territoriale (in un quadro d’azione nazionale) mediante i modelli di intervento cooperativi di cui abbiamo più volte parlato [3]. Interventi possibili solo se si interrompe il prosciugamento di operatori e di competenze nei Dipartimenti di prevenzione delle Asl.

Proprio questi aspetti avrebbero dovuto essere il punto di partenza di una azione del Governo, a riprova di una vera volontà di affrontare le gravi criticità della situazione attuale. Cui deve essere aggiunto l’impegno a considerare le cause sociali iscritte nella precarietà dei rapporti di lavoro, nelle esternalizzazioni irresponsabili, nella frantumazione della catena produttiva, nei meccanismi della competitività, con ricadute sugli aspetti organizzativi e sui ritmi di lavoro e quindi di sulla salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

Gli interventi sulla legislazione invece inducono serie preoccupazioni soprattutto se si esaminano gli interventi goccia a goccia che sono stati fatti negli ultimi anni e in particolare negli ultimi mesi.

Abbiamo già scritto in merito alle nuove disposizioni emanate mediante l’art. 29 comma 19 del D.L. 19/2024, ora convertito con alcune modifiche nella L. 56/2024; disposizioni che introducono cambiamenti significativi all’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 modificandone il contenuto sin dalla rubrica del titolo che, da “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”, diviene “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. Quindi il tema della patente a punti (o a crediti) diviene centrale, e l’art. 27 non si occupa più della qualificazione di tutte le imprese ma solo di quelle edili, e in realtà non si occupa più di qualificazione delle imprese, citiamo in merito le riflessioni del Prof. Pascucci [4] che ben evidenziano i limiti delle nuove disposizioni rispetto alle precedenti:

…è peraltro evidente l’importanza che il legislatore aveva assegnato alla qualificazione delle imprese, affidandone l’elaborazione dei criteri all’organismo istituzionale – la Commissione consultiva permanente – rappresentativo di tutti gli attori pubblici e privati del sistema.
[…] Ne emergeva pertanto un quadro nel quale, da un lato, il sistema della qualificazione delle imprese sarebbe stato definito grazie al contributo di tutti gli attori del sistema e, dall’altro lato, si sarebbe dovuto fondare su elementi realmente qualificanti, vale a dire non limitati solo al possesso dei requisiti di base previsti dalla legge, bensì ulteriori, come in particolare una formazione mirata (aggettivo che pare alludere ad un quid pluris rispetto a quella di base), oltre all’applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, essendo evidente come un uso irregolare o distorto della stessa favorisca un’organizzazione opaca e maggiormente esposta a rischi (come confermano le recenti tragiche vicende).

È evidente che l’integrale sostituzione, a opera dell’art. 29, comma 19, del D.L. 19/2024, del precedente testo dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, nonché della sua rubrica – nella quale ora campeggia significativamente l’espressione «tramite crediti» – fa venir meno tutti i riferimenti del precedente testo a un sistema di qualificazione fondato anche su altri criteri e proiettato anche al di là dell’ambito cantieristico, oltre a cancellare quella specifica funzione della Commissione consultiva permanente.

La qualificazione secondo il Testo originario dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 81/2008

…sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati…

Testo attuale, secondo l’Art. 29 del D.L. 19/2024

Per quanto riguarda la formazione fa riferimento esclusivamente

All’adempimento, da parte dei datori di lavoro dei dirigenti dei preposti dei lavoratori autonomi dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal presente decreto (D.Lgs. 81/2008).

La trasposizione in legge del D.L. 19/2024 ha inoltre peggiorato in più punti la situazione come ben evidenzia il dottor Norberto Canciani [5] nella sua nota tecnica pubblicata su Ambiente e lavoro, sottolineando in particolare che:

La modifica più rilevante in questa parte (della legge) riguarda l’autocertificazione del possesso dei requisiti senza quindi una seppur minima verifica documentale e burocratica [6].


NOTE

[1] Decreto del 27 marzo 2024

[2] Previs, InFormo, Malprof.

[3] Piani mirati di prevenzione

[4] Prof. Paolo Pascucci, Dalla tragedia di Firenze alla patente in edilizia. Prime osservazioni sulla ratio dell’art. 29, comma 19, del d.l. n. 19/2024 dopo la conversione in legge (L.56/2024).

[5] Presidente Associazione Ambiente e Lavoro

[6] Norberto Canciani, Convertito in legge il Decreto che modifica l’Art. 27 del D.Lgs.81/08 e introduce la patente a punti – Nota tecnica, Rivista Ambiente e Lavoro 2024.

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