Campi elettromagnetici: segnaletica di identificazione

Fonte: PAF


Pubblichiamo una risposta circa la segnaletica di identificazione della presenza di campi elettromagnetici, tratta dal sito PAF.

In quali casi va fatta la delimitazione delle aree con segnaletica?

La segnaletica di identificazione della presenza di campi elettromagnetici entra in gioco, ai sensi dell’art.210, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e smi, nel caso in cui vi siano aree in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori d’azione.

Ai sensi di detto articolo sussiste l’obbligo di identificazione e limitazione dell’accesso di tali aree con segnaletica opportuna.

Lo stesso art. 210 prescrive al comma 2 che, sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti.

Pertanto, anche le aree di superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale andranno opportunamente delimitate e segnalate al fine di prevenire gli effetti dell’esposizione su soggetti particolarmente sensibili, con controindicazioni assolute o relative all’esposizione, anche se questi non sono presenti nell’azienda al momento della valutazione del rischio CEM.

Considerato che la valutazione del rischio deve essere ripetuta con periodicità quadriennale, se nell’arco dei quattro anni a un lavoratore che sia addetto o non addetto alla sorgente CEM, viene impiantato un dispositivo elettronico, questi dovrà essere in grado di individuare in quali aree dell’azienda sono presenti livelli di CEM potenzialmente interferenti con il suo dispositivo. Lo stesso vale per qualsiasi mutamento nella situazione di suscettibilità individuale che intercorra nell’arco dei quattro anni, quale ad esempio il caso di una lavoratrice che entri in stato di gravidanza, anche se non direttamente addetta alla sorgente CEM; anche il Medico Competente deve essere al corrente dell’entità dell’estensione dell’area interdetta ai soggetti sensibili (“Zona 1”) per individuare le appropriate misure di tutela.

Viceversa, in assenza di zonizzazione e di segnaletica idonea, un qualsiasi soggetto sensibile potrebbe accidentalmente avvicinarsi ad un’area a rischio di esposizione a CEM. Le stesse considerazioni si applicano per i lavoratori terzi che accedono in azienda.

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Delimitazione delle aree

Le aree di lavoro ove i valori di esposizione possono risultare superiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla Raccomandazione Europea 1999/519/CE, coincidenti con i livelli di riferimento ICNIRP del 1998, dovranno essere delimitate con cartelli di segnalazione di presenza di campi elettromagnetici, conformi alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza (Figura 1-a).

L’accesso a tali aree sarà consentito solo a personale autorizzato, previa valutazione dell’assenza di controindicazioni fisiche all’esposizione. È in genere necessario apporre specifica segnaletica di divieto per prevenire gli effetti indiretti e l’esposizione di soggetti con controindicazioni (fig. 1-b). L’accesso al personale non autorizzato dovrà essere interdetto possibilmente mediante barriere fisiche.

In Figura 2 si riporta il diagramma di flusso da seguire ai fini della delimitazione delle aree ad accesso controllato, conformemente a quanto indicato nella norma CENELEC EN 50499.

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