Il caso delle interferenze durante un lavoro di scarico merci

Fonte: Sito web di INFOR.MO., scheda numero 4184 (archivio incidenti 2002/2015)


Molte volte abbiamo trattato gli episodi tratti dalle schede di Infor.MO. Il sistema di sorveglianza nazionale “Infor.MO” è nato nel 2002 come progetto di ricerca e attualmente adottato nel Piano Nazionale di Prevenzione (2014-2018) delle Regioni, ed è finalizzato a studiare le cause degli infortuni mortali e gravi sul lavoro, tramite l’analisi della dinamica infortunistica sviluppata secondo un proprio modello.

L’obiettivo delle schede informative è quello di analizzare le principali modalità di accadimento degli infortuni mortali riportando, per la tematica analizzata, le principali caratteristiche descrittive, l’analisi puntuale delle dinamiche infortunistiche e, a partire dai fattori di rischio evidenziati, alcune delle possibili misure preventive da adottare per ridurre il rischio di infortuni. 

Il caso che esaminiamo riguarda il rischio di investimento per il contatto tra mezzi operativi o tra mezzi e pedoni.

Il caso

L’infortunato è un autotrasportatore ed il giorno dell’infortunio si trova con il mezzo (un camion centinato) proprio avanti all’ingresso di un magazzino portuale, in attesa che il camion venga caricato con alcuni pallet di sacchi di caffè da un carrellista dell’impresa portuale, che li inforca e li carica progressivamente, prelevandoli dall’interno del magazzino e depositandoli sul pianale del mezzo di trasporto.

Dopo che alcuni pallet sono già stati caricati sul camion dal carrellista, l’autotrasportatore si porta all’esterno della cabina di guida, lateralmente al rimorchio, per cominciare ad assicurare il carico al mezzo (lavoro del tutto fattibile anche a fine carico); tale operazione è da lui compiuta lanciando da un lato all’altro del rimorchio delle lunghe cinghie. Durante l’azione finale di trazione e chiusura di tali cinghie da parte dell’autotrasportatore, posizionato frontalmente rispetto al fianco del rimorchio dallo stesso lato dell’ingresso del magazzino, sopraggiunge il carrellista, il quale è uscito in retromarcia con un ulteriore carico sulle forche; l’addetto, dopo aver percorso con il mezzo alcuni metri in linea retta, sempre in retromarcia e senza girarsi all’indietro, passa, non accorgendosene, con una ruota posteriore del carrello sul piede sinistro dell’infortunato che sta chiudendo le cinghie, trovandosi in quella circostanza sulla traiettoria del mezzo in uscita dal magazzino; l’infortunato in quel momento ha la gamba sinistra un po’ divaricata e il piede con la punta rivolta all’esterno; in conseguenza il piede subisce l’investimento da parte del mezzo, riportando la frattura del malleolo tibiale sinistro.

Ai controlli effettuati alcuni giorni dopo il segnalatore acustico di retromarcia del carrello risultava funzionante. L’area operativa peraltro risulta spesso rumorosa. Si è valutato che l’utilizzo delle scarpe antinfortunistiche (che non si è potuto accertare fossero in uso) non avrebbe evitato il danno conseguente all’infortunio. È risultato che non fossero presenti, nell’ambito dell’organizzazione aziendale per la sicurezza, istruzioni operative specifiche per gli autotrasportatori e per gli addetti al carico atte a eliminare le interferenze nelle aree operative tra le persone a piedi e i mezzi”.

Questi i fattori causali individuati:

  • “l’infortunato si trovava nella zona operativa di manovra del carrello e non prestava attenzione al sopraggiungere di esso”;
  • “il carrellista non si è accertato della posizione dell’autotrasportatore durante il percorso in retromarcia”.
Come prevenire questo tipi di infortuni?

Ce lo spiega l’ATS Brianza con un suo documento dal titolo Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda. Requisiti essenziali per l’uso in sicurezza dei carrelli elevatori.

Il documento consiglia di dotarsi di un vero e proprio “Piano della viabilità aziendale”, un piano scritto che

definisca le regole di circolazione in uso nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda e che stabilisca le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto (transpallet, auto, camion, ecc.)

Il Piano dovrebbe prevedere:

  • “lo stato della pavimentazione e della sua manutenzione deve essere tale da evitare buche o avvallamenti pericolosi per la stabilità del mezzo e del carico;
  • la pavimentazione va tenuta costantemente pulita da scarti di lavorazione al fine di rendere sicuro il transito di persone e mezzi;
  • la segnaletica e cartellonistica, adottare una chiara segnaletica che permetta di interpretare chiaramente la viabilità aziendale, la disposizione dei luoghi e degli spazi e l’organizzazione complessiva della circolazione interna; dovrà inoltre informare e far rilevare la presenza di pericoli generici e particolari connessi alla viabilità” (ad esempio: prevedere la separazione delle corsie di marcia, evidenziare i luoghi di stoccaggio delle merci, di passaggio dei carrelli e dei pedoni;
  • utilizzare la tradizionale segnaletica verticale per evidenziare le condizioni di “pericolo, indicazione, prescrizione”; evidenziare gli attraversamenti pedonali, gli STOP, eventuali pericoli particolari e ostacoli; …);
  • “spazi riservati alle merci, devono essere stoccate in aree allo scopo dedicate, in modo da lasciare sempre sgombri i pavimenti ed i passaggi per la normale circolazione dei pedoni e dei mezzi di trasporto sulle rispettive vie di circolazione;
  • le corsie riservate ai carrelli ed ai pedoni, dove è tecnicamente possibile, al fine di evitare il più possibile le ‘interferenze’ ed i relativi rischi di investimento; a questo proposito si rammenta la necessità di tracciare i relativi attraversamenti, coerenti e funzionali alle reali necessità di spostamento delle persone in azienda;
  • uscite dai luoghi distinte e protette, dove questo è tecnicamente possibile, per carrelli e pedoni;
  • le misure di prudenza necessarie (velocità ridotte dei mezzi, uso di specchi nei punti critici e negli incroci tra le corsie e presso le uscite, ecc) per tutte le altre aree dove, la distinzione tra pedoni e mezzi, non è tecnicamente realizzabile;
  • protezione delle aree di sosta e ristoro (distributori di bevande, ecc) con barriere idonee;
  • l’ubicazione delle uscite di sicurezza e le procedure in uso per garantire sempre che le uscite di sicurezza siano tenute sgombre da intralci ed apribili; i relativi percorsi di esodo devono anch’essi essere liberi e accessibili;
  • le misure organizzative per la possibile presenza, sui luoghi di transito e di manovra, di terze persone (autisti, fornitori, clienti, ecc.) che devono essere anch’esse tutelate;
  • l’informazione ai lavoratori del contenuto del “piano di circolazione interna Aziendale” di cui va lasciata traccia;
  • procedure di controllo aziendali per la vigilanza sul rispetto concreto delle procedure di sicurezza elaborate nel piano della viabilità. A questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata, un incaricato al controllo periodico frequente (es. un preposto/capo magazziniere)”.

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