Cassazione Civile, 21 luglio 2014, n. 16593

L’incompetenza per materia, valore o territorio va rilevata non oltre la prima udienza di trattazione. La nomina di un consulente tecnico da parte del giudice va considerata come una affermazione della propria competenza e dunque preclusiva di un successivo diniego d’ufficio. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una dipendente di un centro oncologico contro la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Pordenone.

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