Repertorio Salute

Cassazione Civile, Sez. 6, 01 febbraio 2016, n. 1894

Danno biologico scaturito da infortunio sul lavoro. Ricorso improcedibile.


Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 01/02/2016

FattoDiritto

La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello con il quale l’INAIL aveva impugnato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di N.G. intesa al riconoscimento di rendita commisurata al 55% di danno biologico scaturito da infortunio lavorativo. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla tardività dell’impugnazione per essere l’atto di appello stato depositato in data 3 aprile 2009, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 comma 1 cod. proc. civ., decorrente, ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., dalla notificazione della sentenza di primo grado perfezionatasi in data 2 marzo 2009.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INAIL sulla base di un unico motivo. L’intimato ha resistito con tempestivo controricorso, successivamente illustrato con memoria.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Ritiene il Collegio, infatti, di non condividere la relazione del Consigliere relatore che aveva concluso per la fondatezza del ricorso. Invero, come ribadito nella memoria depositata dalla parte contro ricorrente, la sentenza impugnata è stata notificata all’INAIL in data 31.12.2014. Dall’esame degli atti causa ed in particolare dal fascicolo dell’odierna parte contro ricorrente risulta che la notifica è stata effettuata alla parte presso i procuratori e nel domicilio eletto dall’ente in secondo grado; essa era pertanto idonea, ai sensi degli artt. 170 e 325 cod. proc. civ., a determinare il decorso del termine breve di impugnazione. Il ricorso per cassazione risulta all’evidenza tardivo atteso che la relativa richiesta di notifica all’ufficiale giudiziario è stata effettuata dall’INAIL in data 13 maggio 2014 e quindi decorso il termine di sessanta giorni per l’impugnazione prescritto dall’art. 325 comma 2 cod. proc. civ. .
Occorre peraltro rilevare che il mancato deposito della copia della sentenza notificata da parte dell’INAIL, il quale nel ricorso per cassazione ha dato espressamente atto che la sentenza impugnata non era stata notificata, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Trova infatti applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale: «Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità.» ( Cass. n. n. 9004 del 2009 ) .
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l’INAIL alla rifusione delle spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Roma, camera di consiglio del 16 dicembre 2015

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