Cassazione Civile, Sez. 6, 13 gennaio 2016, n. 424

Malattia professionale e fattori lavorativi o extralavorativi scatenanti. Motivo di ricorso inammissibile.


Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 13/01/2016

FattoDiritto

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19 novembre 2015, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art 380 bis cod. proc. civ.: “ L.M. adiva il giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento di postumi invalidanti derivati da malattia professionale nella misura del 30% e la condanna dell’INAIL all’erogazione della relativa prestazione ai sensi dell’art. 13 l. n. 38 del 2000.
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava l’Istituto assicuratore alla liquidazione dell’indennizzo rapportato a menomazioni conseguenti la lesione dell’integrità psicofìsica nella misura del 14%.
La decisione era confermata dalla Corte di appello di Napoli che respingeva l’appello del L.M..
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’originario ricorrente sulla base di un unico motivo; l’INAIL ha resistito con tempestivo controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra parti, censura la decisione per avere, aderendo alle conclusioni del consulente d’ufficio di primo grado ed al cd. metodo Rossi da questi seguito, ritenuto che il 50% del danno accertato fosse ascrivibile a fattori extralavorativi e su questa base proceduto alla liquidazione dell’indennizzo. Si duole in particolare che il giudice di appello, come del resto il giudice di primo grado e il consulente d’ufficio nominato in quel giudizio, non avessero tenuto conto delle risultanze istruttorie relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa (guida di un autocarro per circa quattordici ore al giorno per venti anni) che deponevano per la esclusiva imputabilità della lesione accertata a fattori lavorativi.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Si premette che nel caso di specie, in ragione della data di pubblicazione della decisione impugnata – il 21 febbraio 2013-, trova applicazione l’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalla modifica introdotta dall’art 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. A riguardo le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il motivo di ricorso per cassazione risultante dalla richiamata modifica deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. ( Cass. ss.uu. n.8053 del 2014)
In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni .di cui agli artt. 366, primo comma , n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.
Parte ricorrente non ha sviluppato il motivo di ricorso in termini coerenti con tali prescrizioni.
Premesso, infatti, che alla luce della nuova formulazione dell’art. art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non possono trovare ingresso censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si rileva che l’odierno ricorrente non ha specificamente individuato il fatto storico, avente carattere di decisività, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti ed il cui esame è stato omesso dal giudice di appello. Palesemente inidonei a riguardo si rivelano i richiami alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado attinenti alla durata ed alla modalità di espletamento della prestazione lavorativa resa dal L.M. atteso che tali circostanze, anche a voler prescindere dalle modalità generiche e non auto sufficienti con le quali sono state evocate, non evidenziano alcuno specifico errore della decisione impugnata in relazione alla ritenuta parziale ascrivibilità a fattori extralavorativi delle patologie accertate.
In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza camerale.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale.
Consegue il rigetto del ricorso. In considerazione della dichiarazione in atti del ricorrente le spese sono irripetibili, ai sensi dell’art. 152 disp. att cod. proc. civ. .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 qua ter del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .

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