Cassazione Civile, Sez. 6, 23 febbraio 2016, n. 3530

Risarcimento danni non patrimoniali per il decesso in un infortunio sul lavoro.


Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: DE STEFANO FRANCO
Data pubblicazione: 23/02/2016

Fatto

§ 1. — Con atto notificato a partire dal 31.7.14 la S. srl e G.C. ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione esclusivamente dell’ordinanza della corte di appello di Venezia del 31.1.14 con cui è stato dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza n. 1165 del 31.5.12 del tribunale di Verona, con cui erano stati condannati a risarcire i danni non patrimoniali subiti da Omissis per il decesso in un infortunio sul lavoro del congiunto O.M.H., con contestuale rigetto della loro domanda di manleva nei confronti di AXA assicurazioni.
Degli intimati, solo quest’ultima resiste con controricorso.

Diritto

§ 2. — È superfluo l’esame dei motivi di ricorso (recanti l’indifferenziata rubrica di “art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione delle norme in materia di assicurazione, arti. 1882 e 1971 c.c.” e di “violazione e falsa applicazione delle norme relative all’onere probatorio”) e delle repliche della contro ricorrente, tra cui anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto sottoscritto esclusivamente da avvocato non cassazionista.
In disparte il fatto che l’avv. Omissis risulta cassazionista fin dal 25.11.11, è infatti inammissibile un’impugnazione diretta dell’ordinanza del giudice di appello ex art. 348-bis cod. proc. civ., secondo quanto diffusamente argomentato da questa Corte regolatrice, con le ordinanze del 16.4.14, nn. 8940 a 8943, alla cui esaustiva motivazione può qui bastare un semplice richiamo (ma v. pure: Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. 23 giugno 2014, n. 14182; Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968; Cass., ordd. 9 aprile 2015, n. 7130 e 29 aprile 2015, n. 8608; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. 18 maggio 2015, n. 10118; Cass. 21 maggio 2015, n. 10516).
Né rileva, in particolare, il contrasto rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 223 del 12 gennaio 2015, siccome relativo alla questione della sussistenza o meno della possibilità di impugnare l’ordinanza in esame per vizi propri del procedimento della sua emanazione, ma non anche a quella (unica a venire in considerazione nella specie) della possibilità — radicalmente esclusa dalla concorde giurisprudenza di questa Corte — di impugnare quell’ordinanza per le valutazioni di merito in essa contenute in punto di esclusione di ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello.
§ 3. — Tanto va dichiarato in dispositivo, con condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente comunanza dell’interesse in causa, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente; e va applicato (per carenza di discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la S. srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., nonché G.C., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della AXA ass.ni, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 20 gennaio 2016

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