Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 marzo 2016, n. 4022

Riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità da asbetosi, silicosi o pneumoconiosi. Domanda in appello di riunificazione dei postumi delle diverse malattie.


Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO
Data pubblicazione: 01/03/2016

Fatto

Con ricorso al Tribunale di Cagliari, P.R. convenne in giudizio l’INAIL per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita per inabilità da asbetosi, silicosi o pneumoconiosi per cui aveva proposto domanda amministrativa in data 22.4.2002. L’INAIL si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell’avversa domanda e chiedendone pertanto il rigetto.
Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali e ctu., accoglieva la domanda con sentenza 9.2.2010, condannando l’INAIL a un indennizzo in rendita per danno biologico da bronco pneumopatia pari al 18% dalla domanda e al 20% dal maggio 2007.
L’INAIL proponeva appello sostenendo che il danno biologico risultava all’epoca della domanda al di sotto del minimo indennizzabile e attualmente non superiore al 6%.
Resisteva il P.R., proponendo altresì appello incidentale lamentando la mancata valutazione del danno angioneurotico agli arti inferiori nella misura del 5%, già riconosciutogli dall’NAIL.
La Corte d’appello di Cagliari, disposto il rinnovo della consulenza, con sentenza depositata il 21 ottobre 2011, accoglieva parzialmente i gravami ed in riforma dell’impugnata sentenza condannava l’INAIL al pagamento di un indennizzo in rendita per danno biologico da asbetosi, broncopneumopatia e angioneurosi pari al 16% dalla domanda amministrativa e al 22% dal maggio 2010, con gli interessi legali.
Osservava la Corte che il ctu. aveva accertato che l’assicurato era affetto da asbetosi pleurica da inalazione di fibre di amianto e broncopatìa cronica da fumi di saldatura industriale, valutando il grado del danno biologico nell’11% dalla domanda e nel 17% dal maggio 2010. Rilevava tuttavia la fondatezza dell’appello incidentale per l’omessa valutazione del danno angioneurotico del 5% (in godimento per altra malattia professionale) che comportava il conglobamento della rendita, rispettivamente al 16 ed al 22%.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INAIL, affidato ad unico motivo.
Resiste il P.R. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

1.-L’Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 80 d.P.R. n. 1124\1965, in relazione agli artt 112 e 113 c.p.c. Lamenta che l’assicurato non aveva mai richiesto in primo grado la riunifìcazione dei postumi delle diverse malattie professionali, con conseguente inammissibilità di tale domanda svolta solo in grado di appello.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha infatti già evidenziato che in rapporto all’originaria domanda di riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro è inammissibile la richiesta in appello, formulata ex art 80 d.P.R. n. 1124 del 1965, di cumulo con altra rendita relativa a diverso infortunio sul lavoro non riferibile a modificazioni delle condizioni fìsiche dell’assicurato successive alla proposizione della predetta domanda, comportando tale richiesta la valutazione dei fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, in violazione dei limiti posti dall’art 437 cod. proc. civ., e non potendo trovare applicazione, d’altra parte, il disposto dell’art 149 disp. att cod. proc. civ., invocabile solo ove il diverso infortunio sia intervenuto in corso di giudizio (cfr. Cass. sez. un. 29.7.2002 n. 11198 e successiva conforme giurisprudenza, tra cui, da ultimo, Cass. 20.12.2011 n. 27691).
Il medesimo principio deve applicarsi in tema di distinte e diverse malattie professionali, conseguendone che non era consentito al P.R. di richiedere, solo in grado di appello, la riunificazione dei postumi (e delle rendite) relative a diversi titoli indennizzabili o indennizzati.
Il ricorso deve pertanto accogliersi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con il riconoscimento dell’indennizzo in capitale, pari all’11%, dalla domanda amministrativa, e con l’indennizzo in rendita per danno biologico da asbestosi, bronco pneumopatia e angioneurosi, pari al 17%, dal maggio 2010, oltre accessori di legge.
Avuto riguardo alle alterne vicende dei giudizi di merito e all’esito finale della lite, va confermata la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, mentre vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’INAIL al risarcimento del danno biologico nella misura dell’11% dalla domanda amministrativa e del 17% dal maggio 2010, con gli accessori di legge, ex art. 13 L. n. 38 del 2000.
Conferma la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e compensa le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2015.


 

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