Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 febbraio 2015, n. 1918

Operare in prossimità di macchine in movimento, omessa formazione e omessa vigilanza: manca la prova liberatoria.

Presidente Lamorgese – Relatore De Marinis

Fatto

Con sentenza del 30 luglio 2009, la Corte d’Appello di L’Aquila riformava la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Chieti e accoglieva l’appello proposto dalla Golden Lady Company S.p.A. e da C.S., respingendo la domanda dell’INAIL, che agiva in via di regresso, di rifusione dell’onere sostenuto per l’indennizzo dell’infortunio sul lavoro subito da una dipendente.
La decisione discende dall’aver la Corte territoriale escluso in radice la sussistenza della colpa del datore per aver omesso la necessaria istruzione antinfortunistica nonché la rilevanza penale dell’accertata colpa per omissione del dovere di vigilanza antinfortunistica ex art. 2087 c.c., non essendo stata raggiunta la prova positiva dell’omissione di un comportamento doveroso qui dato dall’impedire l’intervento della dipendente sulla macchina in movimento.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INAIL affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono, con controricorso, gli intimati.

Diritto

L’Istituto ricorrente, nell’impugnare la sentenza della Corte territoriale con i due motivi rispettivamente rubricati “violazione dell’ari. 2087 c.c., art. 4  D.P.R. n. 547/55, art. 10, 11 D.P.R. n. 1124/65” e “violazione degli artt. 2087 e 2967 c.c., dell’art. 4, comma 1, lett. C) D.P.R. n. 547/55” lamenta in termini complessivi l’erroneità della decisione per aver la Corte stessa sancito nei confronti della Società datrice l’esonero da responsabilità civile per l’infortunio occorso alla dipendente nonostante la Società medesima, a fronte di quanto allegato e provato dall’Istituto circa l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale di questo con la prestazione lavorativa, non avesse fornito la prova liberatoria in ordine all’adozione di tutte le misure idonee a prevenire l’evento implicando l’adempimento dell’obbligo di sicurezza tanto il fornire un’adeguata informazione ed istruzione antinfortunistica, comunque indispensabile quando si opera in prossimità di macchine in movimento che possono esporre a rischio la salute del lavoratore, quanto l’aver predisposto un adeguato servizio di vigilanza e di intervento in presenza dell’esposizione del lavoratore al predetto rischio quale appunto può derivare dall’operare di questi in prossimità di macchine in movimento.
Il motivo è fondato.
Va a riguardo richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende uniformarsi, secondo cui “in presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell’ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l’integrità fisica e psichica dell’altro (ai sensi dell’art. 2087 c.c.), non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, siccome la fattispecie astratta di reato e configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c.” (così Cass. 24 febbraio 2006, n. 4184 ma vedi anche Cass. 7 novembre 2007, n. 23162, Cass. 17 marzo 2009, n. 6454, Cass. 6 agosto 2014 n. 17693) per poi derivarne, in relazione anche solo alla violazione del dovere di vigilanza accertata dalla Corte di merito, la configurabilità di una responsabilità del soggetto datore per inadempimento dell’obbligo di sicurezza non potendosi condividere, alla stregua dell’orientamento di cui sopra, l’affermazione della Corte di merito per la quale “La responsabilità penale può essere affermata non quando manchi semplicemente la prova liberatoria, di avere tutelato l’incolumità dei dipendenti, ma soltanto sussista la prova positiva della emissione di comportamenti doverosi”. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di l’aquila in diversa composizione che provvederà in conformità all’enunciato principio di diritto decidendo altresì sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Fonte: Olympus Uniurb

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