Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 febbraio 2015, n. 1919

Sospensione della prescrizione dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro.

Presidente Lamorgese – Relatore De Marinis

Fatto

Con sentenza del 21 marzo 2008, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, dichiarava il diritto del Sig. Ma.Ci. alla costituzione di una rendita da inabilità da malattia professionale nella misura del 25 % ai sensi degli artt. 66 e 74 del D.P.R. 1124/65 a decorrere dalla domanda del 5.3.1996 e condannava l’INAIL al pagamento in favore degli eredi, costituitisi a seguito del decesso del M. dei relativi ratei dal 5.3.1996 al decesso.
La decisione discende dall’aver la Corte territoriale ritenuto non decorso il periodo prescrizionale previsto dall’art. 112 del D.P.R. 1124/65 per essere stato questo dapprima interrotto e poi sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo intervenuta il 21 maggio 1997, risultando così l’azione giudiziale, promossa con il deposito del relativo ricorso in data 12 maggio duemila, già pendente alla scadenza del triennio previsto per la prescrizione del diritto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INAIL affidando ad un unico motivo l’impugnazione rispetto alla quale gli eredi M. sono rimasti intimati.

Diritto

Con l’unico motivo l’istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 3 e 112, comma 1, del T.U. 1124/65 per aver la Corte territoriale ritenuto erroneamente che il termine di sospensione della prescrizione triennale della prestazione previdenziale richiesta dalla legge fissato in 150 giorni ai fini della definizione dell’iter amministrativo della domanda dell’interessato possa protrarsi ulteriormente fino all’effettivo esaurimento della relativa procedura amministrativa.
Il motivo merita accoglimento.
Il Collegio sulla questione della sospensione del termine di prescrizione durante la pendenza del procedimento amministrativo propende per l’orientamento accolto in prevalenza da questa Corte per il quale il termine di 150 giorni previsto dalla legge rappresenta la misura massima della sospensione, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi, ciò anche considerando, in chiave di interpretazione sistematica, la pronuncia a Sezioni Unite n. 5572 del 2012 in tema di sospensione della prescrizione di diritti di natura previdenziale e assistenziale per la pendenza della preventiva procedura amministrativa, il cui esaurimento è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. Di conseguenza il Collegio si conforma al principio di diritto per il quale “la sospensione della prescrizione dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro di cui all’art. 111, comma 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, opera limitatamente al decorso dei 150 giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità previste dal terzo comma della stessa disposizione: la mancata pronuncia definitiva dell’INAIL entro il suddetto termine configura una ipotesi di “silenzio significativo” della reiezione dell’istanza dell’assicurato e comporta, quindi, l’esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione”.
Ne discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che si atterrà all’enunciato principio, decidendo altresì sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Fonte: Olympus Uniurb

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