Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 marzo 2016, n. 4225

Termine per l’esercizio del diritto di regresso dell’Inail.


Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA
Data pubblicazione: 03/03/2016

Fatto

– 1. Con ricorso depositato il 28 febbraio 2003 l’INAIL agiva in regresso nei confronti di P.T., amministratore della Sidit s.r.l., per il recupero di quanto corrisposto all’assicurato M.P., dipendente della società, infortunatosi durante l’esecuzione della prestazione lavorativa. Rappresentava che, all’esito del processo penale, il P.T. era stato prosciolto per prescrizione del reato con sentenza dibattimentale pubblicata il 4 febbraio 2000 e divenuta irrevocabile il 10 marzo 2000.
2. Si costituiva il P.T. che eccepiva la prescrizione del diritto dell’Inail di agire in via di regresso. L’eccezione veniva respinta dal Tribunale di Napoli, il quale riteneva che il termine triennale per l’esercizio dell’azione di regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro di cui all’art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 decorre dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, e poiché la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato era divenuta irrevocabile il 10 marzo 2000, il ricorso proposto dall’INAIL era tempestivo, essendo stato depositato il 28 febbraio 2003.
3. Tale sentenza veniva riformata dalla Corte di appello di Napoli che, con sentenza depositata il 23 giugno 2010, in accoglimento dell’appello proposto dal P.T., riteneva, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, che il termine di cui all’alt. 112, comma 5, d.P.R. n. 1124/1965 decorresse, nel caso di mancato accertamento della responsabilità penale, dal momento in cui viene emessa la sentenza di proscioglimento (nel caso di specie per prescrizione del reato) e che solo nel caso di sentenza di condanna occorresse attendere, ai fini del decorso del termine, il momento della irrevocabilità dell’accertamento della responsabilità penale. Nella specie, il termine di prescrizione era completamente decorso al momento del deposito dell’atto introduttivo (28 febbraio 2003), poiché il dies a quo del termine doveva ravvisarsi nella data di emissione della declaratoria di improcedibilità per essere il reato estinto per prescrizione (4 febbraio 2000) e non nella data di irrevocabilità della sentenza (10 marzo 2000).
4. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INAIL con unico motivo. Il P.T. è rimasto intimato.

Diritto

1. Con unico motivo l’INAIL, denunciando violazione degli artt. 10, 11 e 112 d.P.R. n. 1124/65 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), richiama la sentenza n. 3288 del 1997 delle Sezioni Unite della Corte, secondo cui l’ultimo comma dell’alt. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse, previste allorché esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall’esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna, pronunciata nei confronti del datore di lavoro o del suoi dipendenti o dello stesso infortunato; correlativamente l’azione di regresso dell’I.N.A.I.L soggiace, nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell’ultimo comma dell’art.112 su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscettibile di interruzione) decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di non doversi procedere e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell’ultima parte dell’ultima parte dello stesso art.112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.
2. Il motivo è meritevole di accoglimento.
3. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 112, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il giudizio civile di cui al precedente art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell’Imputato o l’intervenuta amnistia del reato, e l’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
3.1. La norma contempla, nelle disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto – reato da parte del giudice penale e la seconda, Invece, dall’esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato).
4. La Corte di appello ha ritenuto che, trattandosi di ipotesi ricadente nell’alveo applicativo della prima fattispecie, ossia di sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato (che, al pari del proscioglimento per amnistia o per morte del reo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1967 e della sentenza n. 6428 del 1990 delle Sezioni Unite, attribuisce al giudice civile il potere di accertamento, con la conseguenza che anche in tale ipotesi l’azione di regresso dell’INAIL deve essere proposta entro tre anni dalla data della sentenza penale), occorresse fare riferimento alla “data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere” e non alla data del suo passaggio in giudicato.
5. Tuttavia, come evidenziato da Cass. n. 5947 del 2008, la sentenza delle Sezioni Unite n. 3288 del 1997, interpretata alla stregua del tenore della motivazione ed in particolare del suo paragrafo e), aveva dato rilievo al momento della irrevocabilità della pronuncia e non al momento della sua emissione, affermando che “…l’ultimo comma dell’art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse, previste allorché esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall’esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato);
correlativamente l’azione di regresso dell’I.N.A.I.L. soggiace , nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell’ultimo comma dell’art.112 su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscettibile di interruzione) decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere (id est: dal momento del suo passaggio in giudicato), e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell’ultima parte dell’ultima parte dello stesso art.112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna”.
6. Ritiene il Collegio condivisibile il principio di diritto espresso da Cass. n. 5947 del 2008, in sintonia con S.U. n. 3288 del 1997 (vedi pure Cass. n. 5812 del 1996 e n. 10097 del 1998) secondo cui, in tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l’azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere, il termine triennale di decadenza previsto per l’esercizio dell’azione di regresso dell’INAIL, di cui all’art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale.
6.1. Premesso che nella fattispecie in esame è stata esercitata l’azione penale e il giudizio si è concluso in sede dibattimentale con sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il dies a quo del termine triennale per l’esercizio dell’azione di regresso dell’INAIL non poteva che decorrere dal momento della irrevocabilità di tale pronuncia.
7. Né rispetto a tale soluzione contrasta la recente pronuncia di questa Corte n. 1061 del 2012, la quale, come può evincersi dalla sua motivazione, essendo chiamata a decidere circa il decorso del termine in fattispecie in cui era stato emesso decreto di archiviazione, ha richiamato e condiviso l’orientamento espresso da Cass. n. 11722 del 2000. Questa aveva rilevato che, potendo intervenire il provvedimento liberatorio del giudice penale non solo nella fase dibattimentale ma anche nel momento della chiusura delle indagini preliminari, occorreva definire il concetto di “passaggio in giudicato”, esclusivo della sentenza dibattimentale, non potendo a questa limitarsi l’ambito di operatività della disposizione in esame.
7.1. La Corte ha dunque precisato che, per sentenza “passata in giudicato” deve necessariamente intendersi, qualora si tratti di provvedimento adottato nella fase precedente al dibattimento, “quel provvedimento che preclude, se non nella presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini, il che certamente è per la sentenza di non luogo a procedere, essendo subordinata la sua revoca al sopravvenire o alla successiva scoperta di nuove fonti di prova (articolo 434 del codice di procedura penale). Ma ciò vale anche per il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell’articolo 409 dello stesso codice, essendo anche esso assistito, diversamente da quanto era previsto per il provvedimento di cui all’articolo 74 del codice del 1930, da una – sia pure più limitata efficacia preclusiva, essendo la sua rimozione subordinata a una autorizzazione del giudice , (articolo 414), la cui mancanza determina non solo l’impossibilità per il pubblico ministero di dare nuovo inizio alle indagini preliminari ma anche impedisce l’esercizio della azione penale che abbia per oggetto quei medesimi fatti e sia rivolta nei confronti della medesima persona (Corte cost., sent. n.27 del 1995; Cass.pen. 6 luglio 1999, n. 4717). In tal caso, dunque, l’azione di regresso esperibile dall’INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell’infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista l’art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d’interruzione), decorrente dalla data di emissione del provvedimento che, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona. Con la conseguenza che, ove sia stato emesso, ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalle relative date di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzate dal giudice”.
7.2. Tali regole non rilevano nella fattispecie in esame, alla quale resta applicabile il principio espresso da S.U. n. 3288 del 1997 (pronuncia che, peraltro, è stata espressamente richiamata e condivisa anche dalla sopra citata sentenza n. 1061 del 2012).
8. Alla luce di ciò, deve concludersi che, in relazione alla prima delle due ipotesi previste dall’ultimo comma dell’articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, essendosi dato inizio al procedimento penale per l’accertamento delle responsabilità a carico del datore di lavoro per l’evento occorso al lavoratore ed essendo stata emessa sentenza dibattimentale di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il dies a quo del termine triennale per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’Inail decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
8.1. Incidentalmente va notato che una sentenza di primo grado di proscioglimento per prescrizione ben potrebbe essere impugnata dal P.M., atteso che con sentenza in data 6 febbraio 2007 n. 26 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell’art. 10, comma 2 della medesima legge nella parte in cui prevedeva che l’appello proposto dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore dell’indicata legge fosse dichiarato inammissibile (Cass. pen, n. 8080 e 8081 del 2007, n. 12695 del 2007).
9. Conclusivamente, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi e va dunque cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
10. Per completezza, va segnalata la recente decisione n. 5160 del 2015 delle Sezioni Unite di questa Corte, che, investite in merito al contrasto sorto in ordine alla individuazione del dies a quo del termine previsto dall’art. 112 ult. comma T.U. 1124/1965 nell’ipotesi – diversa da quella in esame – di mancato esercizio dell’azione penale e alla necessità di un chiarimento anche circa la natura del termine, hanno precisato che “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall’alt. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

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