Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 novembre 2014, n. 23473

Ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 270 del 1999 e 47 della legge n. 428 del 1990, nel caso di cessione di azienda con trasferimento parziale dei lavoratori dipendenti al cessionario, la rinuncia alla sua solidarietà per le obbligazioni anteriori ad esso quale condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, oggetto di previsione dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 47 cit., costituisce deroga consentita dall’art. 2112 cod. civ.

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