Danno biologico per demansionamento anche senza mobbing.
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DORONZO ADRIANA
Data pubblicazione: 05/11/2015
Fatto
1. Con sentenza depositata in data 15 dicembre 2008 la Corte d’appello di Caltanissetta accoglieva l’appello proposto da A.F. contro la sentenza resa dal Tribunale di Gela e, per l’effetto, condannava la Raffinerie di Gela S.p.A., di cui il A.F. era dipendente dal 12/8/1974, al risarcimento del danno biologico e da perdita di professionalità da questo subiti.
2. Diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, la Corte territoriale riteneva provata una condotta datoriale di demansionamento in danno del lavoratore, consistita nel fatto questo era stato tenuto inattivo per un apprezzabile periodo di tempo: risultava, invero, dal prospetto degli incarichi conferiti a lui ed ai suoi colleghi di pari inquadramento nel periodo 2001-2003, che “nessuno degli incarichi corferiti al medesimo appellante (era) stato effettivamente portato a compimento, ovvero ‘contabilizzato’, e che “la totalità dei medesimi (era) stata oggetto di un provvedimento di ‘riassegnazione’ in favore di altri colleghi del A.F.”.
Escludeva che tale condotta integrasse gli estremi del mobbing; riteneva tuttavia provato il nesso di causalità tra la mancata assegnazione di mansioni al ricorrente e la lesione alla sua integrità psicofisica come accertata dalla c.t.u. disposta in appello e, pertanto, condannava la società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico, quantificato nel 15% e liquidato sulla base delle tabelle redatte dal Tribunale di Palermo, nonché del danno da perdita di professionalità, determinato in via equitativa in € 5000,00.
3. Contro la sentenza, la Raffinerie di Gela s.p.a. propone ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi. Il A.F. non svolge attività difensiva.
Diritto
Va preliminarmente rilevato che, trattandosi di sentenza pronunciata in data 15 dicembre 2008, si applica al ricorso per cassazione il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. (abrogato dall’alt. 47, comma 1°, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed inapplicabile ai provvedimenti impugnati per cassazione pubblicati successivamente all’entrata in vigore della legge medesima , ovvero dopo il 4/7/2009, ex art. 58, comma 5°, 1. cit ), con la conseguenza che l’illustrazione di ciascun motivo deve concludersi con la formulazione di un quesito di diritto per i vizi previsti nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c. e con la chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni per le quali si deduce l’insufficienza della motivazione per il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. in relazione all’eccepita mancata specificazione dei motivi d’appello, e chiede a questa Corte di accertare se sia conforme a tale norma un ricorso in appello che si limiti a reiterare le difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado senza sottoporre ad una specifica censura la motivazione della sentenza impugnata.
1.1. Per il vero, nella prima parte del motivo la ricorrente si duole anche dell’omesso esame dell’eccezione di genericità dei motivi di appello, da lui ritualmente sollevata nella memoria di costituzione in quel grado. Ora, non è configuratale il vizio di omesso esame di una questione o di una eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio), quando tali questioni e eccezioni debbano ritenersi esaminate e decise, sia pur con pronuncia implicita, nel senso della loro irrilevanza o infondatezza in quanto superate, pur se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione data ad altra questione (o domanda), il cui solo esame presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (Cass., 24 giugno 2005, n. 13649; Cass., 28 marzo 2014, n.7406). Nella specie, la Corte territoriale ha esaminato il gravame proposto dal A.F. e ha valutato nel merito i motivi posti a base dell’impugnativa, il che comporta logicamente l’implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità per l’asserita genericità dei sottostanti motivi.
1.2. Il secondo profilo, invece, meglio sintetizzato nel quesito di diritto, è inammissibile per difetto di autosufficienza, dal momento che la ricorrente non trascrive l’atto di appello del A.F. né fornisce precise indicazione circa la sua facile reperibilità nel presente giudizio, così non rispettando il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., di indicare esattamente in quale fascicolo, di parte o di ufficio, si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. da ultimo, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966). Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077) hanno poi precisato che, anche nel caso in cui vengano dedotti errores in procedendo, rispetto ai quali il giudice di legittimità è anche giudice del fatto – con la conseguenza che gli è consentito l’esame diretto degli atti -, tale esame è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato. Infine deve rilevarsi che, se è vero che il requisito della specificità dei motivi d’appello implica la necessità che l’esposizione dell’appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate, e se è pur vero che non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, è altrettanto vero che può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese. Ciò vale allorquando sia impugnata una sentenza di totale reiezione della domanda originaria, poiché il bene della vita richiesto non può che essere, in linea di massima, quello negato in primo grado, ovvero delimitato dagli stessi motivi di impugnazione, ove questi siano ” specifici” e chiaramente rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto della domanda (Cass., Cass., 16/05/2006, n. 11372; Cass., 7/06/2005, n. 11781; Cass., 27/02/2004, 4053). La Corte d’appello ha fatto puntuale applicazione di tale principio, rilevando, in primo luogo, le censure rivolte alla sentenza, e consistenti nella “inadeguata valutazione del materiale probatorio” e, in particolare delle prove documentali e testimoniali delle quali si è richiesta l’integrazione anche d’ufficio, dall’altro la riproposizione integrale di tutte le domande espresse in primo grado. Ciò impedisce che possa ravvisarsi l’eccepita genericità dell’appello.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.112, per avere la sentenza impugnata risarcito il danno biologico nonostante abbia rigettato per difetto di prova la domanda di mobbing. L’illustrazione del motivo si conclude con il quesito di diritto con cui si chiede che questa Corte affermi se violi l’art. 112 c.p.c. la sentenza che, in presenza di una domanda di mobbing e di risarcimento dei danni da esso causati ed esclusane la fondatezza, condanni il datore di lavoro a risarcire il danno biologico ed alla professionalità in relazione ad un asserito demansionamento, menzionato nella narrativa del ricorso ma non oggetto di alcuna domanda subordinata.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente si limita a trascrivere le conclusioni rassegnate daU’originario ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c., senza riportare la parte espositiva, in cui sono esposti i fatti per i quali si chiede la condanna, non deposita l’atto unitamente al ricorso, né fornisce indicazioni precise circa la sua attuale collocazione. Con ciò viola gli oneri imposti dalle norme di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., su richiamate, applicabili anche nel caso in cui si denunci un vizio di extrapetizione. Deve invero ricordarsi che, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice di merito deve aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass., 17/09/2007, n. 19331), e, in questa attività, tanto il petitum quanto la causa petendi vanno individuati attraverso l’esame complessivo dell’atto introduttivo, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva del ricorso (Cfr. Cass., 25/09/2014, n.20294; Cass., 9/09/2008, n. 22893).
2.2. In ogni caso il motivo è infondato. La censura è in realtà volta a censurare la qualificazione della domanda giudiziale e della sua ampiezza operata dalla Corte territoriale, la quale ha correttamente ritenuto compresa nella domanda di risarcimento dei danni da preteso mobbing anche quella, di portata e contenuto meno ampio, di risarcimento dei danni da dequalificazione professionale, conseguente allo stato di inattività o di scarsa utilizzazione del lavoratore. Del resto, nelle stesse conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. il lavoratore ha richiesto il risarcimento del danno – oltre che alla lesione della sua integrità psicofisica – anche alla professionalità, causati “dai comportamenti posti in essere dalla società resistente e da alcuni colleghi’, previo accertamento della loro vessatorietà e arbitrarietà, sicché bene ha fatto la Corte, una volta esclusa la natura “mobbizzante” delle condotte, ad esaminare la domanda anche sotto il profilo della violazione degli obblighi posti al datore di lavoro dall’art. 2103 c.c.
2.3. E’ ius receptum che il mobbing è una figura complessa che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003; Cass. 5 novembre 2012, n. 18927). Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (vedi: Cass., 25 settembre 2014, n. 20230; Cass. 21 maggio 2011, a 12048; Cass. 26 marzo 2010, n. 7382).
2.4. La complessità della fattispecie del mobbing e la mancanza di una sua specifica disciplina confermano l’esattezza della scelta della Corte territoriale di ritenere che, esclusa la sussistenza dell’intento vessatorio e persecutorio, rimane giuridicamente valutabile, nell’ambito dei medesimi fatti allegati e delle conclusioni rassegnate, la condotta di “radicale e sostanziale esautoramento” del lavoratore dalle sue mansioni, la quale è fonte di danno alla sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del lavoratore ove ricollegabile eziologicamente all’inadempimento del datore di lavoro. Ciò in quanto la riconduzione al “demansionamento” dell’identico comportamento ascritto alla datrice di lavoro non comporta domanda nuova ma solo diversa qualificazione dello stesso fatto giuridico (cff., per l’ipotesi inversa, di qualificazione in termini di mobbing della domanda di demansionamento, Cass., 23/03/2005, n.6326).
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’insufficiente e illogica motivazione, l’omesso esame di circostanze decisive della controversia, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. Assume che la Corte territoriale, dopo aver ordinato l’esibizione del prospetto degli incarichi conferiti al lavoratore nel periodo dal 2001 al 2003, ha dedotto dal mero dato del loro mancato assolvimento e dalla rassegnazione ad altri colleghi resistenza di una condotta inadempiente della società datrice, ritenendo priva di rilevanza la circostanza, addotta dalla società a giustificazione della sua scelta, delle prolungate assenze dal lavoro del ricorrente.
3.1. Il motivo è infondato. Nonostante nella sua intestazione la ricorrente deduca la violazione di legge, in realtà la censura si appunta esclusivamente sulla motivazione adottata dalla Corte, senza che sia individuabile, né la parte formula al riguardo un adeguato quesito, un momento di conflitto tra le affermazioni della Corte territoriale e la norma giuridica che si assume violata.
3.2. È opportuno premettere che secondo l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148). Si aggiunge che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499; Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 7 agosto 2003 n. 11933).
3.3. La Corte territoriale ha dato adeguato conto del percorso logico che l’ha condotta a ritenere provata la prolungata inattività del lavoratore, attribuendo rilievo al prospetto degli incarichi conferiti a lui e agli altri lavoratori di pari inquadramento nel periodo dedotto, nonché alle deposizioni dei testimoni escussi. Ha valutato le giustificazioni addotte dalla società datrice di lavoro, e in particolare l’assenza prolungata dal lavoro del A.F., e le ha ritenute inadeguate a sorreggere la scelta datoriale di non assegnargli incarichi e di riassegnarli ad altri, sì da escludere ogni suo inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. Ha altresì preso in esame le dichiarazioni rese dal superiore gerarchico del A.F., e le ha giudicate inattendibili in quanto smentite dal menzionato prospetto. Si è in presenza di un ragionamento congruo ed esaustivo, privo di salti logici e ancorato a precise emergenze istruttorie, al quale la ricorrente oppone un diverso percorso logico ed una diversa valutazione delle prove in una prospettiva a lei più favorevole, richiedendo a questa Corte un riesame del merito inammissibile.
3.4. A ciò deve aggiungersi che le testimonianze che invoca a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti sono riportate in stralcio, senza che sia indicata l’attuale collocazione dei verbali in cui esse sono state raccolte, mentre – al di là di ogni rilievo circa la sua decisività – non specifica in che termini è stata posta la questione della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore per aver goduto di un permesso sindacale senza autorizzazione, di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata. Tale ultimo rilievo impone, infatti, alla ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non solo di allegare l’awenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto e dove tale atto sia attualmente collocato, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675). Infine, come si è detto illustrando i precedenti di questa Corte, non costituisce un vizio motivazionale la scelta del giudice di merito di privilegiare alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre, sicché non configura un omesso esame su un punto decisivo della controversia il mancato rilievo attribuito dalla Corte alle deposizioni di alcuni testi, compresi quelli per i quali è stato emesso il decreto di archiviazione nel procedimento penale per il reato di falsa testimonianza. In definitiva, il motivo deve essere rigettato.
4. Con il quarto motivo, erroneamente indicato come quinto nel ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2059 c.c. e 194 c.p.c., nonché l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la Corte territoriale ha demandato al consulente tecnico di ufficio non solo l’accertamento del danno biologico, bensì anche quello del nesso causale tra “quanto lamentato in ricorso” e le patologie eventualmente accertate, così supplendo alla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa, il cui onere gravava sul lavoratore. Ravvisa altresì un ulteriore profilo di erroneità nel fatto che la Corte si è discostata, senza adeguata motivazione, dalle conclusioni del c.t.u. , il quale, da un lato, ha escluso la sussistenza di un’azione discriminatoria e persecutoria ai danni del lavoratore, e, dall’altro, ha collegato la patologia riscontrata nel A.F. essenzialmente ad una situazione di conflittualità tra le parti, e non già ad un demansionamento. Inoltre la Corte ha riconosciuto, senza spiegazione, un’ulteriore somma titolo di danno alla professionalità, senza considerare che la conflittualità non costituisce di per sé un’ipotesi di inadempimento e non può dar luogo ad un danno risarcibile, trascurando poi di considerare sia le numerose assenze del ricorrente sia il fatto che il c.t.u. aveva ritenuto causa del disagio psicofisico del lavoratore anche problematiche di natura familiare, di cui la Corte avrebbe dovuto tener conto nel determinare il danno. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto e con la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni per le quali si reputa insufficiente la motivazione.
4.1. Anche questo motivo è infondato. La Corte ha ritenuto provata l’esistenza del demansionamento non già sulla base dei risultati della consulenza tecnica d’ufficio, bensì sulla base delle prove documentali e testimoniali raccolte nel corso del giudizio: diviene così inconferente la censura con cui la ricorrente denuncia l’errore della Corte nell’aver demandato al consulente, con il quesito proposto, l’accertamento dei fatti costitutivi della domanda, giacché correttamente di tale accertamento la Corte non ha tenuto alcun conto siccome privo di qualsiasi valore, probatorio o indiziario (cfr. Cass., 10/03/2015, n. 4729). Conseguentemente, non può contraddittoriamente imputarsi alia Corte di aver dissentito senza adeguata motivazione dalle conclusioni del c.tu. circa l’inesistenza del mobbing e del demansionamento, trattandosi di valutazioni tipicamente giuridiche che esulano dai compiti dal consulente.
4.2. Il resto del motivo è sostanzialmente incentrato su un inammissibile dissenso critico rispetto alla consulenza, al grado di invalidità riconosciuto ed all’entità del danno: sul punto, la valutazione della Corte è fondata non solo sulla consulenza tecnica d’ufficio (in ordine all’entità della lesione dell’integrità psicofisica, costituita da una “moderata sindrome depressiva associata a disturbi dell’adattamento”), bensì anche sulla base della documentazione sanitaria in atti, nell’ambito di un ragionamento coerente ed adeguato, in cui ha dato conto delle osservazioni contenute nella consulenza di parte della ricorrente (fondate essenzialmente sull’accertata sussistenza di altre situazioni di tipo familiare stressanti per il lavoratore), disattendendole in quanto distanti temporalmente dalle certificazioni sanitarie in atti. Quanto all’entità del danno, esso è stato determinato in via equitativa, in considerazione del grado di professionalità del lavoratore e del tempo per cui è durata la sua inerzia lavorativa, e tale valutazione in quanto sorretta da una motivazione adeguata è insindacabile in questa sede. Ed invero, la valutazione equitativa del danno, inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass., 26/01/2010, n. 1529; Cass., 19/05/2010, n. 12318). Circostanze queste non evidenziate né ricorrenti nel caso di specie.
5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Non deve adottarsi alcun provvedimento sulle spese, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 16 settembre 2015