Diaria per assistenza protesica.
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO
Data pubblicazione: 05/09/2016
Fatto
Con sentenza del 5/10 – 21/10/2010, la Corte d’appello di Catania – sezione lavoro ha accolto l’impugnazione proposta dall’Inail avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che l’aveva condannato a corrispondere a M.S. la somma di € 725,58 a titolo di rimborso diaria da ricovero limitatamente al periodo di 29 giorni dell’anno 2005, e per l’effetto ha riformato tale statuizione, rigettando la domanda dell’assicurato.
La Corte territoriale ha osservato che appariva dirimente la considerazione che il regolamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro, approvato con delibera n. 23/2007, prevedeva tra le prestazioni economiche accessorie la diaria limitatamente ai giorni di viaggio, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.S. con due motivi. Resiste con controricorso l’Inail.
Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Diritto
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 178 del d.p.r. n. 1124/1965, dell’art. 24 del regolamento Inail del 2.7.1941, degli artt. 2 e 19 del regolamento Inail dell’1.6.2000, dell’art. 22 del regolamento Inail n. 23 del 2007 e degli artt. 1 e 11 delle disposizioni della legge in generale in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorrente contesta quanto ritenuto dalla Corte territoriale circa il fatto che la diaria in questione debba intendersi riferita ai giorni di viaggio necessari a raggiungere il centro di cura e, quindi, a compensare in via forfettaria ie spese dei pasti e di pernottamento non altrimenti spettanti, sulla base del solo dato letterale vincibile dal regolamento n. 23 del 2007.
Sostiene, invece, il ricorrente che il rimborso delle diarie si fermava nella fattispecie al 2005 e che il regolamento allora già esistente, approvato con delibera consiliare n. 285 dell’l.6.2000, prevedeva, come prestazioni economiche accessorie per gli assistiti che si recavano presso le strutture dell’Inail o che venivano inviati presso altre strutture per accertamenti, forniture e collaudo delle protesi, il diritto: a) al soggiorno alberghiero (ove necessario per la distanza dal luogo di residenza); b) alle spese di viaggio per l’assicurato e l’eventuale accompagnatore; c) alla diaria; d) alla integrazione della rendita quando prevista. Ne consegue, secondo tale impostazione difensiva, che non vi era alcuna ragione, nemmeno derivante da una interpretazione letterale, per negare al ricorrente il beneficio richiesto.
2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 178 del d.p.r. n. 1124/1965, dell’art. 24 del regolamento Inail del 2.7.1941, degli artt. 2 e 19 del regolamento Inail dell 1.6.2000, dell’art. 22 del regolamento Inail n. 23 del 2007 e dell’art. 12 delle disposizioni della legge in generale, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.)
Nel reiterare la contestazione dì cui al motivo precedente il ricorrente fa rilevare che dallo stesso art. 22 del regolamento n. 23/2007 emerge che le spese per i pasti e per il pernottamento sono due prestazioni economiche distinte e autonomamente rimborsabili rispetto alla diaria. Aggiunge il ricorrente che la circolare Inail n. 56 del 24.8.2004 prevede che la diaria di cui alla precedente circolare n. 32 del 22.9.1994 spetta in misura diversa a seconda che l’assistenza comporti o meno il pernottamento, indicandola come tipologia di spesa a sé stante rispetto alle spese di viaggio. Inoltre, i regolamenti del 2.7.1941 e dell’1.6.2000 prevedono espressamente la spettanza della voce “diaria” in aggiunta alle spese di vitto, soggiorno e viaggio, mentre l’inciso “giorni di viaggio”, contenuto accanto alla voce diaria nel regolamento n. 23/2007, non può che avere il significato di diaria per i giorni di “allontanamento dal luogo di residenza.” Quindi, una corretta interpretazione sistematica della normativa sopra richiamata porta a ritenere, secondo il presente assunto difensivo, che la “diaria per assistenza protesica” è un rimborso a sé stante che spetta all’assistito in aggiunta alle spese di viaggio, vitto e pernottamento per il solo fatto che il medesimo è costretto a soggiornare fuori dal luogo di residenza.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.
Anzitutto, va precisato che la norma regolamentare applicabile “ratione temporis” nella fattispecie non poteva essere che quella di cui all’art. 19 del Regolamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro di cui alla circolare n. 54 del 18.7.2000, approvato con delibera n. 295 del 1° giugno 2000 del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, posto che la diaria in esame era stata richiesta fino al 2005.
Tale norma regolamentare prevede espressamente che gli assistiti che si recano presso le strutture dell’Ina il ovvero vengono inviati presso altre strutture per accertamenti, prescrizione, fornitura, collaudo, adattamento, rinnovo, riparazione dei d.t., hanno diritto alle seguenti prestazioni economiche accessorie secondo le vigenti disposizioni: – Soggiorno alberghiero (ove necessario per la distanza dal luogo di residenza) e spese di viaggio per l’assicurato e per l’eventuale accompagnatore; diaria; integrazione rendita quando prevista. Inoltre, nella parte finale della norma in esame è chiarito che le spese di viaggio debbono essere commisurate al mezzo di trasporto ritenuto più idoneo dal dirigente medico, valutate le difficoltà di deambulazione e movimento dell’assistito.
Orbene, stante la chiarezza del dato letterale di tale norma regolamentare non può esservi alcun dubbio sul fatto che la diaria in esame rappresenta una prestazione economica accessoria distinta ed autonoma rispetto alle spese di soggiorno e di viaggio, tanto che per queste ultime, previste anche per l’eventuale accompagnatore, è precisato che debbono essere commisurate al mezzo di trasporto ritenuto più idoneo dal dirigente medico in base alle difficoltà di deambulazione e movimento dell’assistito. Ha, quindi, ragione il ricorrente a dolersi del fatto che la Corte territoriale è incorsa in errore nel ritenere applicabile nella fattispecie il successivo regolamento approvato con delibera n. 23 del 2007 dell’ente, nonostante che la sua richiesta fosse ferma al 2005 e fosse disciplinata dalla precedente disposizione regolamentare del 2000, così com’è fondata la doglianza in ordine alia decisione della stessa Corte di escludere il diritto alla prestazione in esame per i giorni di ricovero presso il centro protesi di Vigorso di Budrio, sulla base del convincimento che la diaria dovesse ritenersi riferita ai giorni di viaggio necessari a raggiungere il centro di cura e a compensare, in via forfettaria, le spese dei pasti e dei pernottamenti.
Invece, dall’inequivocabile contenuto della norma regolamentare del 2000, direttamente applicabile “ratione temporis” nella fattispecie, sì ricava che la diaria per assistenza protesica è un rimborso che spetta all’assistito in aggiunta alle spese di viaggio e di soggiorno per il solo fatto che il medesimo è costretto a soggiornare fuori dal luogo di residenza e non può, quindi, ritenersi comprensiva delle stesse.
Tale interpretazione è anche in linea con le finalità perseguite dal legislatore con le norme primarie di cui agli artt. 66, 90, 126 e 178 del T.U. n. 1124 del 1965, contenente le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, norme delle quali quelle regolamentari emesse dallo stesso istituto assicuratore rappresentano la concreta attuazione.
Infatti, la norma di cui all’art. 66 del citato Testo unico prevede tra le prestazioni in favore dell’assicurato la fornitura degli apparecchi di protesi e la successiva norma di cui all’art. 90 stabilisce che l’istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado di inabilità, nonché alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall’istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell’infortunato. Né può trascurarsi di considerare che l’art. 126 prevede che l’assicurazione è esercitata anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, così come il successivo art. 178 dispone che presso l’Inail è istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale e, in generale, all’assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.
Quindi, il fatto che l’Inail fosse obbligato per legge a fornire le protesi sanitarie agli invalidi del lavoro e a garantirne la buona manutenzione giustificava ampiamente la scelta dell’organo deliberativo dell’istituto assicuratore di prevedere la compiuta esecuzione di un tale obbligo attraverso il riconoscimento ai relativi assistiti del diritto alle suddette prestazioni accessorie, tra le quali la diaria oggetto di causa, funzionali alla piena attuazione delle finalità delle norme del citato testo unico.
Pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio del procedimento, anche per le spese di presente giudizio, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione per l’esatta determinazione della diaria oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2016