Repertorio Salute

Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 novembre 2015, n. 22710

Amianto: la sua pericolosità era conosciuta fin dal secolo scorso. Mancato assolvimento della prova liberatoria da parte della datrice di lavoro.


Presidente: Amoroso
Relatore: Berrino

Fatto

Con sentenza del 12.5 – 14.6.2010 la Corte d’appello di Genova ha respinto l’impugnazione proposta da B.C. e da D.C. avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva rigettato la domanda da essi svolta, sia “iure proprio” che “iure hereditatis”, nei confronti della Fincantieri – Cantieri Navali Italiani s.p.a., per la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno conseguito al decesso del loro dante causa D.G.B. per mesotelioma pleurico, contratto nell’esercizio dell’attività lavorativa svolta dal 1955 al 1982 come impiegato addetto al controllo ed alla rilevazione dell’orario di lavoro degli operai.
La Corte genovese ha spiegato che, pur non essendo contestato che la malattia era stata contratta da D.G.B. nel periodo in cui aveva svolto l’attività lavorativa, era mancata la prova dell’elemento soggettivo in riferimento alla condotta omissiva addebitata alla parte datoriale, posto che non era stato dimostrato che gli ambienti di lavoro frequentati dal D. fossero tali, per la polvere che vi stazionava, da richiedere l’adozione di particolari misure per il loro abbattimento.
Per la cassazione della sentenza propongono ricorso B.C. e D.C. con tre motivi.
Resiste con controricorso la società Fincantieri – Cantieri Navali Italiani s.p.a. che deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Rimane solo intimata la società Milano Assicurazioni s.p.a. (già Sasa Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a.).

Diritto

1. Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, commi primo e secondo, c.p.c., nonché l’erronea interpretazione ed applicazione della nozione di “fatto notorio”. In sostanza i ricorrenti contestano la decisione nella parte in cui si è affermato, ai fini della esclusione dell’elemento soggettivo necessario per la configurazione della responsabilità della datrice di lavoro, che all’epoca in cui il D. aveva contratto il male non era ancora nota la particolare insidiosità dell’amianto, così come non era noto il fatto che una sola fibra di tale materiale, se inalata, era idonea ad innescare la malattia, sicché l’unica precauzione efficace consisteva nell’abolizione dell’uso di tale sostanza, come avvenuto solo a partire dagli anni novanta del secolo scorso. Sostengono, invero, i ricorrenti che non ricorrono nella fattispecie le condizioni perché possa configurarsi l’ipotesi del fatto notorio, non potendo farsi rientrarsi in tale concetto le nozioni che derivino al giudice dalla pregressa trattazione di cause analoghe, né quelle medico-scientifiche relative al meccanismo di eziopatogenesi della patologia “mesotelioma pleurico”, né tantomeno una teoria medico-scientifica specificamente contestata in base ad altre teorie scientifiche o la considerazione dell’inutilità dei presidi di igiene del lavoro di cui al R.D. n. 530/27 (art. 17) e al D.P.R. n. 303/56 (art. 21) contro il rischio di inalazione di fibre di amianto in relazione all’art. 2087 cod. civ..
Inoltre, i ricorrenti lamentano la violazione del principio di disponibilità della prova in quanto il giudice di merito ha fondato la propria decisione sul criterio del “notorio” acquisito alla comune esperienza pretermettendo la valutazione delle specifiche istanze probatorie offerte dalla parte.
2. Col secondo motivo i ricorrenti si dolgono della insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto la Corte d’appello non ha preso in considerazione i seguenti elementi: il mancato rispetto da parte dell’impresa delle norme di igiene del lavoro in materia di protezione dalle polveri nocive; la conoscenza della nocività dell’amianto all’epoca dello svolgimento del rapporto (1955-1982); la rilevanza dei fattori tempo ed intensità dell’esposizione all’amianto nella determinazione della malattia; la mancata ammissione della consulenza medico-legale-ambientale; la mancata valutazione delle istanze istruttorie tese all’accertamento della presenza di polveri nell’ambiente di lavoro, delle modalità di svolgimento dell’attività lavorative del loro dante causa e dell’assenza di mezzi di protezione collettiva ed individuale. Inoltre, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non ha considerato quanto emerso in sede testimoniale sulla presenza di polveri d’amianto nei luoghi di lavoro del D. e anche tale vizio si riflette sull’iter logico-giuridico della decisione impugnata.
3. Col terzo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e degli artt. 2087, 1218 e 2043 cod. civ. in quanto si sostiene che l’affermazione per la quale qualsiasi misura di protezione sarebbe stata inutile per la prevenzione del mesotelioma è errata per la ragione che il bene protetto dalle disposizioni in esame è la salute dal lavoratore e non la prevenzione dal rischio di contrarre il mesotelioma, tanto più che la norma di cui al citato art. 21 del d.p.r. n. 303/56 è intesa come fonte di un obbligo di diligenza e prudenza nella protezione dei lavoratori dalle polveri, a prevenzione non solo delle tradizionali malattie polmonari, ma di tutte quelle riconducibili a frammenti di pulviscolo aerodispersi. Viene, quindi, posto in evidenza che nessuna prova liberatoria è stata offerta dal datore di lavoro e nulla è stato dedotto circa la impossibilità di eliminazione del rischio di esposizione all’amianto ai fini dello svolgimento delle mansioni di “marcatempo” assolte all’epoca dal D. che, essendo di natura impiegatizia, non imponevano necessariamente che il medesimo le eseguisse negli ambienti di lavoro contaminati dall’amianto. In definitiva, la tesi dei ricorrenti è che le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 303/1956 e le altre in materia di protezione dalle polveri hanno carattere elastico e di conseguenza il loro ambito di applicazione non è circoscritto alle sole polveri genericamente moleste, fastidiose e visibili, ma è esteso a garantire la maggiore riduzione possibile delle esposizioni a sostanze nocive o tossiche secondo i mezzi conosciuti all’epoca dei fatti di causa.
Osserva la Corte che i tre motivi di censura possono essere esaminati unitariamente essendo tra loro connessi per la identica questione logico-giuridica ad essi sottesa, anche se quest’ultima è stata prospettata sotto diversi aspetti. Orbene, si deve al riguardo rilevare che, come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. 3.8 2012 n. 13956 nonché Cass. 8.10.2012 n. 17092 e da ultimo Cass. sez. lav. n. 18626 del 5/8/2013), la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (v. fra le altre Cass. 19-4-2003 n. 6377, Cass. 1-10-2003 n. 16645). In particolare, con riferimento all’inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimità (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni 60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che “la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (v. Cass. 14-1-2005 n. 644). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) questa Corte ha affermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. 1-2-2008 n. 2491 e Cass. 11-7-2011 n. 15156). Inoltre è stata anche ritenuta la irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto (in quel caso) dall’anno 1956 sino al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. 30-6-2005 n. 14010). Infatti si è rimarcato che “la pericolosità della lavorazione dell’amianto era nota da epoca ben anteriore all’inizio del rapporto di lavoro de quo. Già il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all’art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l’applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l’esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l’occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all’osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell’amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D’altro canto l’asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del 900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943 n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all’art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956 n. 648, si. deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all’art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell’amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio; si può, infine, ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all’allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.
D’altro canto l’imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico – scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all’epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l’intrinseca pericolosità delle fibre dell’amianto, tanto che l’uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all’impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro” soggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l’art. 9, che prevede il ricambio d’aria, l’art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell’ambiente mediante aspiratori, l’art. 18, che proibisce l’accumulo delle sostanze nocive, l’art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l’art. 20, che difende l’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l’uso di aspiratori, l’art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione”. Da questa ricostruzione storico-giuridica dell’art. 2087 c.c. in relazione alla fattispecie di cui è causa va tratta la conclusione che l’onere della prova gravava sulla datrice di lavoro che avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme, essendo incontestato il nesso causale tra l’evento (morte per mesotelioma pleurico del dante causa degli odierni ricorrenti) e l’attività svolta dal D. in ambienti a contatto con l’amianto. Non è quindi condivisibile la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in merito alla ritenuta insussistenza dell’elemento psicologico atto a fondare la responsabilità della parte datoriale in base alla considerazione che all’epoca dei fatti di causa non si sapeva che anche singole fibre d’amianto inalate potevano essere letali: invero, per le ragioni sopra esposte, quel che rileva è, piuttosto, il mancato assolvimento della suddetta prova liberatoria da parte della datrice di lavoro, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore nel luogo di lavoro, pur tenendosi conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. È, quindi, irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In definitiva il ricorso è fondato e va accolto.
Ne consegue che l’impugnata sentenza va cassata e che la causa va rimessa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, la quale, nel definire il merito della controversia, si atterrà ai principi sopra illustrati e provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

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