Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 maggio 2015, n. 9209

Risarcimento danni a seguito di infortunio durante i lavori di giardinaggio: Il danno va provato.

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Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito un danno – a causa dell’attività svolta – l’onere di provarne l’esistenza, al pari della nocività dell’ambiente di lavoro e del nesso causale tra l’uno e l’altro. Spetta, invece, al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (confermata la decisione dei giudici del merito che, relativamente all’infortunio occorso ad un lavoratore, secondo cui mentre stava svolgendo lavori di giardinaggio con l’ausilio di apposite forbici inciampava e, cadendo, veniva colpito da un oggetto appuntito all’occhio sinistro, avevano eccepito che non risultava provato che l’infortunio si fosse verificato in costanza di attività lavorativa, precondizione per la declaratoria di responsabilità del datore di lavoro).

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