Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 luglio 2016, n. 14028

Ricercatore universitario morto a seguito di incidente stradale: tutela Inail e configurabilità dell’infortunio in itinere.


Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA
Data pubblicazione: 08/07/2016

Fatto

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di M.B. volta ad ottenere dall’Inail la rendita ai superstiti per la morte del figlio G.N., ricercatore universitario presso l’Università di Bologna deceduto il 3/3/1999 in un incidente stradale mentre, alla guida della sua vettura, stava ritornando a San Giovanni in Persiceto, dove era sindaco, dopo una riunione del proprio gruppo di lavoro cui aveva partecipato successivamente allo svolgimento delle ordinarie incombenze relative alla carica di sindaco.
La Corte ha escluso che fosse configurabile un infortunio in itinere risarcibile dall’Inail. Richiamata infatti la giurisprudenza sul punto, ha affermato che il dott G.N. doveva e poteva utilizzare il mezzo pubblico di trasporto per il rientro a casa in San Giovanni in Persiceto e che l’uso della propria vettura aveva rappresentato per il G.N. una condotta improntata a maggiore comodità non giustificata da necessità collegate all’attività lavorativa.
Quanto alla questione se l’attività espletata dal dott G.N. potesse essere sussunta sotto la disciplina prevista dall’art 4, comma 5, del dpr n 1124/1965, la Corte territoriale, richiamati gli art 1 e 4 del dpr citato, ha rilevato che la ricorrente non aveva mai dedotto che il G.N. fosse direttamente adibito alle attività indicate nelle norme citate atteso che l’attività di insegnante espletata dal de cuius di per sé sola non dava titolo alla tutela Inail.
Avverso la sentenza ricorre la M.B. con un motivo. Resiste l’Inail con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc.

Diritto

La ricorrente, senza previamente indicare quale vizio tra quelli denunciabili in cassazione ai sensi dell’art. 360 cpc intenda sottoporre all’esame di questa Corte, si limita genericamente a lamentare che la Corte territoriale ha ritenuto che essendovi collegamenti con i mezzi pubblici la scelta dell’uso dell’auto privata non fosse necessitata senza avvedersi che l’uso dell’autovettura costituiva nel caso di specie “strumento di lavoro” ed era necessitato non solo quel giorno ma sempre a causa della distanza fra le sedi di lavoro e che l’uso dell’auto era diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni lavorative e non in contrasto con una riduzione del conflitto tra il lavoro ed il tempo libero.
Deduce che era sicuramente rischio assicurato dunque rientrante nella disciplina di cui all’art 4, comma 5, dpr, l’utilizzo dello “strumento di lavoro” automobile utilizzato normalmente per il raggiungimento delle diverse sedi di lavoro e dunque era funzionale allo svolgimento del lavoro caratterizzato da sedi diverse.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata ha, da un lato, ritenuto non ravvisabile l’ipotesi dell’infortunio in itinere e dall’altro ha escluso che l’attività di fatto espletata dal defunto G.N. rientrasse tra quelle coperte dalla tutela assicurativa prevista dall’art 4, n 5, del TU n 1124/1965.
Con riferimento a tale secondo aspetto ed alla possibilità di sussumere l’attività espletata dal G.N. nell’ambito di quelle di cui all’art 4, comma 5, dpr 1124/1965 la Corte territoriale ha richiamato i principi giurisprudenziali affermati da questa Corte secondo cui “in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, pur non rientrando l’attività didattica nelle fattispecie previste dall’art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l’assicurazione obbligatoria, deve ritenersi che detta norma vada interpretata nel senso che la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, ove gli stessi siano costretti nell’esercizio delle proprie mansioni – come accade negli istituti di istruzione che svolgano anche esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro – a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer ed altre attrezzature meccaniche o elettriche”. Si è specificato altresì che “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l’art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965 limita la copertura assicurativa alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l’uso eventuale di materiale e/o attrezzature, sicché, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell’attività di insegnamento, che di per sé non dà luogo alla tutela antinfortunistica.” ( cfr Cass 21400/2015, n 19495/2009).
La Corte d’appello ha poi rilevato che la ricorrente non aveva mai dedotto che il G.N. fosse direttamente adibito quale insegnante ad attività rientranti nel campo di applicazione della tutela così come individuato che danno titolo alla copertura assicurativa all’attività di insegnamento espletata dal de cuius che di per sé sola non dava luogo alla tutela Inail. Ha osservato inoltre che la stessa appellante si era limitata alla deduzione della necessità dell’uso del mezzo proprio e che ammesso che il G.N. svolgesse anche compiti tecnico-pratici riconducibili ad attività di esercitazioni pratiche o esperienze scientifiche si doveva ragionevolmente presumere che tale attività fosse meramente accessoria a quella didattica da ritenersi prevalente nell’ambito del rapporto dallo stesso intrattenuto con l’Università .
Tali deduzioni,contenute nella sentenza impugnata, non hanno formato oggetto di specifiche censure nel ricorso in Cassazione nel quale nulla viene aggiunto circa le modalità concrete di svolgimento dell’attività del G.N., che possa consentire di far rientrare l’attività svolta dallo stesso tra quelle previste dalla norma .
Le ratio della sentenza non è dunque oggetto di specifiche censure ed è noto che, secondo il consolidato orientamento ( cfr Cass. SSUU n 7931/2013) di questa Corte, dal momento che il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque, condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr ex plurimis, le sentenze n 389 e 13070 del 2007, 3386 e 22753 del 2011, 2108 del 2012).
In considerazione di quanto prima esposto risulta irrilevante l’esame dell’altra questione sulla quale è fondata la decisione di merito e se cioè sia configurabile un infortunio in itinere. Anche sotto tale profilo il ricorso, peraltro, risulta inammissibile dovendosi richiamare il principio affermato da questa Corte secondo cui “Nella materia degli infortuni sul lavoro la valutazione del giudice di merito circa l’insussistenza del nesso eziologico fra l’occasione di lavoro e l’infortunio è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione” ( cfr Cass n 447/1998). Nella specie non può che confermarsi quanto esposto dalla Corte con ampia ed esauriente motivazione in ordine alla quale le censure della ricorrente non sono idonee a scalfirne la correttezza .
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge .
Roma 21/4/2016

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