Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 agosto 2014, n. 17861

Rendita da inabilità permanente da infortunio sul lavoro.

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Massime precedenti:
N. 12582 del 1997
Gli ordinari rapporti di assicurazione contro gli infortuni sono caratterizzati dalla presenza di tre soggetti (datore di lavoro – assicurante, INAIL – assicuratore, lavoratore – assicurato), mentre nei rapporti attuati col sistema della gestione per conto dello Stato i soggetti si riducono a due, in quanto la singola Amministrazione statale cumula in sè la duplice posizione di assicurante e assicuratore rispetto al lavoratore assicurato. Pertanto, nell’ipotesi di infortunio accorso ad un dipendente dell’Amministrazione postale verificatosi prima della trasformazione di detta Amministrazione in ente pubblico economico disposta con D.L. n. 487 del 1993 (convertito con modifiche in legge n. 71 del 1991), sussiste il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL nella controversia promossa dal lavoratore per ottenere la corresponsione della rendita per invalidità parziale permanente, posto che, ai sensi dell’art. 127 d.P.R. 1124 del 1965, i dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e telecomunicazioni non sono assicurati presso l’INAIL e che la relativa assicurazione è gestita, ai sensi del R.D.L. n. 1757 del 1935 e del R.D. n. 1275 del 1938, dalla stessa Amministrazione datrice di lavoro.

N. 5212 del 2009
Con riferimento ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti dell’Ente Poste Italiane, ove il lavoratore denunci una malattia conseguente ad un evento dannoso (nella specie, una rapina) verificatosi anteriormente al 31 dicembre 1998, legittimato passivo in ordine alla domanda giudiziale di rendita proposta successivamente a tale data (ed eventualmente onerato alla relativa prestazione) è l’INAIL e non l’Ente (o la società) Poste Italiane, trattandosi di evento morboso non ancora definito all’atto della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni e, quindi, posto a carico dell’INAIL ai sensi dell’art. 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997.

N. 7942 del 2008
(rev. 602348) La controversia promossa da un dipendente dell’amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni per conseguire dall’amministrazione medesima, nella sua qualità di gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (art. 127 del d.P.R. n. 1124 del 1965), la corresponsione di una rendita per l’invalidità derivante da infortunio sul lavoro – verificatosi il 13 novembre 1993 e, quindi, in periodo anteriore alla trasformazione dell’amministrazione P.T. in Ente pubblico economico ai sensi del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994 n. 71 – si ricollega a posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale autonomo e distinto da quello di pubblico impiego e spetta pertanto alla cognizione del giudice ordinario.
(rev. 602349) Con riferimento ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti dell’Ente poste italiane, l’art. 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997, come modificato dall’art. 40, comma 5, della legge n. 448 del 1998 – nello stabilire che, a partire dal primo gennaio 1999, è l’INAIL l’unico soggetto obbligato ad erogare ogni prestazione nei confronti del dipendente infortunato – determina una successione “ex lege” a titolo particolare nel diritto controverso, regolata dall’art. 111 cod. proc. civ., sicché legittimato passivo nei giudizi proposti sino al 31 dicembre 1998, ed aventi per oggetto le prestazioni della predetta assicurazione, è l’Ente poste datore di lavoro.

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