Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 aprile 2016, n. 7303

Esposizione ultradecennale alle fibre di amianto.


Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: LORITO MATILDE
Data pubblicazione: 13/04/2016

Fatto

DA.GP. si rivolse al Tribunale di Terni per conseguire l’accertamento nei confronti dell’Inps e dell’Inail, della propria esposizione ultradecennale alle fibre di amianto in misura superiore ai limiti di legge ed il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all’art.13 comma 8 legge n.257/92. Costituitisi i convenuti, con sentenza in data 8/5/2006 il giudice adito accolse parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto del lavoratore alla rivalutazione con il coefficiente 1.25 della anzianità contributiva ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche, senza incidenza sulla maturazione del diritto al pensionamento.
A seguito di gravame interposto dal DA.GP., inteso a conseguire i benefici contributivi previsti dall’art.13 comma 8 1.257/97 nel testo antecedente al d.l. n.269/03, secondo il coefficiente 1,5%, la Corte d’Appello di Perugia con sentenza resa pubblica il 19/3/09, pur dando atto in parte motiva, della fondatezza delle doglianze formulate dal ricorrente con riferimento al coefficiente di rivalutazione contributiva applicabile, in sede di dispositivo accolse esclusivamente la censura formulata in punto spese.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il DA.GP. affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso l’Inps che ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. L’Inail non ha svolto attività difensiva.

Diritto

Con l’unico articolato motivo il ricorrente, deducendo violazione di plurime norme di diritto, nonché nullità della sentenza ex art.360 n.4 c.p.c., denuncia l’insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione.
Lamenta che la Corte territoriale ha pronunciato, in parte dispositiva, esclusivamente sul motivo di gravame attinente alle spese inerenti al giudizio di primo grado, laddove in sede motivazionale ha dato atto di voler accogliere anche il motivo di gravame attinente alla applicazione dell’art.13 comma 8 1.257/92 nella versione di testo anteriore alla novella del 2003.
Il motivo è inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto ex art.366 bis c.p.c.
Preliminarmente va osservato che l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art.58, comma 5, della medesima legge, per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla data del 4 luglio 2009, con la conseguenza che per quelli relativi a provvedimenti anteriormente pubblicati tale norma, quale quello di cui si discute, è da ritenersi ancora applicabile (vedi Cass. 27 settembre 2010 n. 20323).
Inoltre è da ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art.3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella. (Cass. 16 dicembre 2009 n. 26364).
Ciò premesso, non può sottacersi che il motivo non si conclude con la formulazione del quesito di diritto che è previsto, a norma dell’art.366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4) ridondando tale carenza, in termini di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 19 novembre 2014 n.24597).
La mancata osservanza dei dettami di cui alla richiamata disposizione codicistica, induce alla emanazione di una pronuncia, in rito, di inammissibilità del ricorso.
La peculiarità della fattispecie, qualificata dalla enunciazione di una motivazione incompatibile con il dispositivo di cui la Corte territoriale ha dato atto, induce alla compensazione fra il ricorrente e l’Inps, delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
Nessuna statuizione va emessa nei confronti dell’Inail, rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio fra il ricorrente e l’Inps.
Nulla per le spese nei confronti dell’Inail.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2016.

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