Premio aggiuntivo per la silicosi ed asbestosi.
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: BOGHETICH ELENA
Data pubblicazione: 14/04/2016
Fatto
La società A. s.p.a, esercente attività di estrazione mineraria, di ricerca e coltivazini minerali presso lo stabilimento di Riccia, ha proposto opposizione alla cartella esattoriale n. 110.2005.00743839.46 notificata il 23.12.2005 con cui l’Inail intimava il pagamento della somma di euro 23.729,09 per premio supplementare – rischio silicosi con riguardo all’anno 2004. Il Tribunale di Campobasso, previo espletamento di CTU, ha accolto l’opposizione nonché la domanda riconvenzionale proposta dalla società per la ripetizione dei premi versati sin dal 1999.
Con sentenza del 6.12.2011 la Corte d’Appello di Campobasso ha respinto il gravame svolto dall’Inail, osservando, per ciò che qui rileva, quanto segue:
– in base al disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 153, come modificato dalla L. n. 780 del 1975, art. 10, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento del premio aggiuntivo per la silicosi ed asbestosi solo quando vi sia rischio effettivo e, cioè, soltanto se risulti accertato in concreto che, a causa dell’effettuazione delle lavorazioni tabellate, si verifichi nell’ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella normalmente idonea a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi o l’asbestosi;- conformemente a quanto ritenuto dal primo Giudice, doveva ritenersi l’insussistenza nel caso di specie dell’obbligo di pagamento del premio supplementare, attese le risultanze della CTU che ha accertato una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione inferiore a quella normalmente idonea a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi o l’asbestosi.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inail propone ricorso per Cassazione fondato su un motivo. L’intimata società resistite con controricorso.
Diritto
1. – L’Inail denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione di plurime disposizioni di legge (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 12 e 153; D.M. 12.12.2000, art. 17 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe-MAT), deducendo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto necessaria la sussistenza di un rischio concreto di esposizione a sostanze nocive, scaturendo – l’obbligo di pagamento del premio – dalla denuncia obbligatoria delle lavorazioni da cui emerge la classificazione di attività ed essendo imprescindibile, per la modifica dell’ammontare del premio, una nuova denuncia correttiva che esplica i suoi effetti solamente dal mese successivo la presentazione.
2. – Deve anzitutto rilevarsi che la Corte di appello ha ritenuto di superare il profilo di genericità del motivo di appello mediante la lettura complessiva dell’atto ed ha, pertanto, statuito con riguardo sia all’oggetto della cartella esattoriale opposta (obbligo di pagamento del premio supplementare per l’anno 2004) sia alla domanda riconvenzionale della società (obbligo del pagamento del medesimo premio per gli anni 1999 – 2003).
3. Il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 153, comma 1, come sostituito dalla L. n. 780 del 1975, art. 10 (“I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all’incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc.”), non fa espresso richiamo all’ambiente di lavoro, ma la riferìbiiìtà del rischio al contesto spaziale in cui si svolge l’attività lavorativa è elemento da ritenersi insito nel concetto di esposizione alle inalazioni delle sostanze considerate, non potendosi avere esposizione se non in relazione ad un luogo in cui dette sostanze siano presenti.
Proprio in relazione alla disciplina del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 153 la giurisprudenza di questa Corte ha fatto reiteratamente riferimento al “rischio ambientale” (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU. n. 13025/2006; Cass., nn. 15865/2003; 6602/2005; 9078/2013), specificando che il premio supplementare è dovuto qualora risulti accertato in concreto che, a causa dell’effettuazione delle lavorazioni tabéllate, si verifichi nell’ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella normalmente idonea a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi o l’asbestosi (cfr, Cass., n. 8970/1991).
Invero, questa Corte ha statuito che al fine della debenza del premio supplementare di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 153, comma 1, come sostituito dalla L. n. 780 del 1975, art. 10,
Il rischio di esposizione dei lavoratori ad inalazioni di silice libera o di amianto va accertato in concreto con riferimento all’ambiente in cui viene espletata l’attività lavorativa (Cass. n. 9078/2013).
Nei caso di specie è stato accertato, tramite CTU, l’insussistenza di un rischio silicosi per i lavoratori, e ciò a seguito di esame delle campagne di monitoraggio ambientale che sin dal 1999 escludevano il superamento del valore limite di riferimento (0,05 mg/m3) da parte della silice libera cristallina respirabile.
Risulta, pertanto, infondata la prospettazione dell’Inail che ritiene insorto il proprio credito al premio supplementare a fronte della mera denuncia obbligatoria, da parte della società, dell’attività svolta e della constatazione dello svolgimento, da parte dell’azienda, di una di quelle lavorazioni previste nella tabella allegato 8 alla quale l’art. 153 del D.P.R. n. 1124 del 1965 rinvia, richiedendosi altresì la verifica – da parte dell’Istituto – della ricorrenza di un rischio concreto dell’ambiente di lavoro. L’interpretazione siffatta dell’alt. 153 del D.P.R. n. 1124 del 1965, così come assunta da questa Corte, determina la mancata insorgenza – sin dal 1999 – dell’obbligo contributivo, in capo alla società A., concernente il premio supplementare per il rischio silicosi-amianto.
Il motivo all’esame è, quindi, infondato.
Risulta, conseguentemente, assorbito l’ulteriore articolazione dell’unico motivo proposto dall’Inail relativo alla decorrenza degli effetti della domanda correttiva proposta dalla società nell’aprile 2004.
4. Il ricorso va pertanto respinto, con regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna l’Inail al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2016.