Repertorio Salute

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 dicembre 2015, n. 25166

Risarcimento del danno biologico e morale da infortunio sul lavoro. Errore materiale.


Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ROSELLI FEDERICO
Data pubblicazione: 14/12/2015

FattoDiritto

Con sentenza del 25 luglio 2011 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Avellino, pronunciava un dispositivo di condanna della s.n.c. C.D.P. e c. a pagare al dipendente G.P. la somma di euro 361.443,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale da infortunio sul lavoro.
In motivazione la Corte attribuiva al G.P. le somme di euro 356.943,00 per menomazione dell’integrità fisio-psichica a prescindere dalla capacità di produrre reddito, di euro 3.150,00 e 1.350,00 per inabilità temporanea assoluta, e così complessivamente euro 361,433,00 per danno biologico . A tanto aggiungeva euro 50.000,00 per danno morale, spettando così in complesso euro 411.443,00.
Al contrasto fra motivazione e dispositivo la Corte poneva rimedio, su istanza del G.P., attraverso un’ordinanza di correzione d’errore materiale del 27 aprile 2012, con cui il suddetto dispositivo veniva modificato scrivendo la somma complessiva di euro 411.443,00.
Contro la sentenza d’appello così corretta ricorre per cassazione la s.n.c. C.D.P. mentre il G.P. resiste con controricorso. Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 287, 288 e 429 cod. proc. civ., negando la possibilità di rimediare all’errore di cui sopra attraverso un’ordinanza correttiva invece che con l’impugnazione.
Il motivo non è fondato.
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda sia inoltre ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l’ipotesi dell’errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito il procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione ( Cass. 10 maggio 2011 n. 10305, 3 luglio 2008 n. 18202, 27 agosto 2008 n. 18090, 14 maggio 2007 n. 11020, 14 dicembre 2005 n. 27591, 18 giugno 2004 n. 11432).
Non possono essere considerati precedenti contrari Cass. 21 marzo 2008 n. 7698, in cui motivazione e dispositivo divergevano per riguardare diversi capi di sentenza, né Cass. 14 aprile 2010 n. 8894, in cui il dispositivo aveva esteso nel tempo la pronuncia di condanna indicata nella motivazione. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro cento oltre ad euro quattromila per compenso professionale più accessori di legge.

11.11.2015

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