Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 ottobre 2015, n. 20718

Nesso causale tra la caduta dalle scale e la caduta: nessun licenziamento per il dipendente comunale nonostante il superamento del periodo di comporto.


 

Presidente Stile
Relatore Maisano

Fatto

Con sentenza del 22 giugno 2009 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento del 20 novembre 2006, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento irrogato dal Comune di Fragneto l’Abate con delibera del 25 febbraio 2003 a B.D. per superamento del periodo di comporto, ed ha condannato il medesimo Comune al pagamento in favore del B., a titolo risarcitorio, della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quello della sentenza. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo l’infortunio subito dal B. in data 7 agosto 2001 allorché, a causa della rottura della scala utilizzata per il prelievo delle pratiche in archivio, era caduto rovinosamente al suolo procurandosi lesioni da cui era derivato un lungo periodo di malattia, era avvenuto in occasione di lavoro per cui, ai sensi dell’art. 21 del CCNL di categoria, al termine del periodo massimo di diciotto mesi di assenza, aveva diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. In particolare la Corte napoletana ha considerato la documentazione sanitaria acquisita in grado di appello da cui emerge l’entità delle lesioni riportate dal B. nell’infortunio subito, e le prove testimoniali assunte dalle quali è emerso il nesso causale fra l’infortunio stesso e l’attività lavorativa.
Il Comune di Fragneto l’Abate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi.
Resiste il B. con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo si lamenta la nullità del procedimento in relazione al disposto di cui all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ.; l’illegittimità dell’ordinanza del 14 ottobre 2008 con la quale ebbe a disporsi il rinnovo della notifica del ricorso in appello perché adottata in violazione di legge; la conseguente nullità di ogni atto del procedimento successivo alla notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, ivi compresa l’impugnata decisione. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente disposto la rinnovazione della notifica dell’atto di appello nonostante l’inesistenza della notifica stessa avvenuta direttamente presso la sede del Comune anziché presso il procuratore costituito.
Con il secondo motivo si assume violazione degli artt. 421, secondo comma e 437 secondo comma cod. proc. civ. in relazione al disposto di cui all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 1n particolare si lamenta che il giudice dell’appello avrebbe fondato la propria decisione in relazione alla malattia in questione sulla base di documentazione sanitaria acquisita solo in appello pur essendo di data anteriore al ricorso di primo grado, per cui l’originario ricorrente avrebbe avuto l’onere di produrla tempestivamente con il medesimo ricorso introduttivo senza la possibilità per il giudice d’appello di valersi dei poteri istruttori d’ufficio.
Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione per l’omesso esame di un documento che, ove esaminato e valutato correttamente in base a criteri di verosimiglianza, avrebbe certamente condotto il Giudice di seconda istanza ad una conclusione diversa da quella alla quale è addivenuto: il tutto in relazione al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si assume che la Corte territoriale, nell’emettere la decisione impugnata, non avrebbe considerato il parere espresso all’esito delle sedute del 3 novembre 2003, n. 177 e del 4 febbraio 2004, n. 40, dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.p.r. 1124/65, in relazione al disposto di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in particolare si deduce che, sulla base delle risultanze istruttorie erroneamente valutate, la Corte territoriale sarebbe pervenuta all’erronea conclusione che l’infortunio in questione è avvenuto in occasione di lavoro senza accertare la mancanza di nesso eziologico dell’infortunio stesso con la prestazione lavorativa svolta.
Il primo motivo è infondato. La notifica eseguita presso la sede dell’ente anziché presso il procuratore costituito è nulla non essendo idonea a produrre gli effetti dell’atto, ma non è inesistente in quanto trattasi pur sempre di atto riconducibile alla categoria delle notifiche. Tale principio è coerente con il criterio distintivo adottato in molte delle decisioni di questa Corte che avevano ritenuto la nullità in fattispecie omologhe a quella in esame, perché detto criterio, improntato alla valorizzazione della esistenza di un qualche “riferimento” o “collegamento” tra il luogo in cui è stata tentata la notifica e la persona cui la copia dell’atto avrebbe dovuto essere consegnata, ben può tradursi, in termini generali, nel rilievo che in quei casi l’atto era comunque individuabile come “notificazione” del ricorso, perché quel determinato “riferimento” o “collegamento” al destinatario consentiva di non escludere a priori che la notificazione potesse raggiungere lo scopo suo proprio, e cioè quello di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto notificato (Cass. Sez. Un. 29 aprile 2008, n. 10817); motivo, questo, sufficiente a ritenere legittima l’assegnazione di un nuovo termine per la notifica come operato dalla Corte d’appello nel caso in esame.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili riguardando il merito della controversia. In particolare la produzione di documentazione in appello è riservata la potere istruttorio d’ufficio del giudice nel rito del lavoro, e l’utilizzo di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità anche considerando che tale documentazione era preesistente e quindi poteva ben essere allegata o propdotta nel giudizio di primo grado, circostanza questa che non incide sulla legittimità della produzione essendo questa comunque disposta, si ripete, dal giudice nel suo insindacabile giudizio di attivazione di mezzi istruttori.
Parimente insindacabile è la considerazione della Corte territoriale relativa al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, essendo motivata logicamente e congruamente la diversa convinzione a cui il medesimo giudice è pervenuto.
Il quarto motivo relativo al giudizio sul nesso causale è pure infondato riguardando sempre la valutazione riservata al giudice del merito. In particolare, nel caso in esame la Corte territoriale ha valutato il rischio improprio.
D’altra parte la valutazione della Corte d’appello al riguardo appare corretta in punto di diritto. Infatti l’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato sussiste anche nell’ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l’eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto Cass. 4 agosto 2005, n. 16417). Conseguentemente l’occasione di lavoro, di cui all’art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante un’operazione strumentale alle mansioni assegnate all’operatore, quale quella di salire su una scala per prelevare documentazione da una scaffalatura.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessive é 100,00 per esborsi, ed E 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

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