Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 ottobre 2014, n. 21917

Medico gastroenterologo e malattia contratta in servizio: danno “catastrofale”.

pdf
Sentenza in formato .pdf

Massime precedenti:
N. 9240 del 2013
Ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro, domanda di risarcimento danni per lesione dell’integrità psico-fisica, non rileva, ai fini dell’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (artt. 2043 e ss., 2087 cod. civ.), in quanto invece è necessario considerare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso; oppure se la condotta lesiva dell’amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d’impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.), nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale.

N. 14468 del 2013
L’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro, dovendosi verificare, in caso di malattia derivante dall’attività lavorativa, le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per evitare l’insorgenza della malattia. (Nella specie la S.C., in relazione ad azione risarcitoria proposta da tecnico di reparto di radiologia di una struttura ospedaliera per malattia tumorale contratta a causa di guasti ed eccessiva emissione di radiazioni dei macchinari, ha respinto il ricorso del datore di lavoro avverso la decisione di merito che ne aveva affermato la responsabilità, non avendo egli fornito la prova di avere adottato tutte le misure utili a prevenire i rischi legati alla prestazione lavorativa).

N. 18623 del 2008
Ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro, domanda di risarcimento danni per lesione dell’integrità psico-fisica, non rileva, ai fini dell’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (artt. 2043 e ss., 2087 c.c.), indizi di per se non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso; oppure se la condotta lesiva dell’amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d’impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 c.c.), nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo l’ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro. Soltanto nel caso in cui, all’esito dell’indagine condotta secondo gli indicati criteri, non possa pervenirsi all’identificazione dell’azione proposta dal danneggiato, si deve qualificare l’azione come di responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inerente al rapporto di lavoro la domanda di risarcimento del danno, per lesione dell’integrità psico-fisica, proposta dal pubblico dipendente infortunatosi nell’uso di arredo di ufficio difettoso (cattivo funzionamento di una sedia a rotelle impiegata nella postazione per l’uso del computer), e ha risolto la questione di giurisdizione alla stregua della collocazione temporale dell’inadempimento produttivo del danno – illecito istantaneo nel periodo di rapporto di lavoro anteriore al 1° luglio 1998 – a favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

Lascia un commento