Disciplina per il diritto alla rivalutazione della contribuzione previdenziale ex art. 13 c. 8 l. n. 257/1992.
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
Data pubblicazione: 16/10/2015
Fatto
l. Il Tribunale di Genova respingeva il ricorso proposto da C.G. nei confronti dell’INPS, volto a ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della contribuzione previdenziale ex art. 13 c. 8 l. n. 257/1992 per il periodo 1/9/1985-31/12/1986, già oggetto di certificazione INAIL del 23/8/2002, parzialmente revocata con provvedimento 30/6/2010. Il Tribunale disattendeva, in primo luogo, l’assunto del ricorrente concernente l’illegittimità del provvedimento di revoca della certificazione, osservando che il riesame in sede di autotutela delle certificazioni di numerosi dipendenti della A. Energia S.p.A. era intervenuto a seguito di una indagine penale che aveva ipotizzato il compimento di reati consistiti nell’inveritiera ricostruzione dei curricula professionali dei predetti. Nel merito rilevava che, oltre a non essere provata l’esposizione per lavorazioni effettuate in cantieri esterni agli stabilimenti genovesi, i fattori di rischio in relazione alle mansioni di addetto all’assemblaggio delle turbine presso il reparto Mot di Genova Sampierdarena svolte, come individuate dal ctu (utilizzo di guanti e cuscini in amianto e preparazione di guarnizioni in amianto) conducevano a valutare l’esposizione in misura inferiore alla soglia rilevante definita ai sensi degli artt. 24 e 31 D.lgs. n. 277/1991).
2. A seguito di appello proposto dal C.G., la Corte d’Appello di Genova, previa conferma della statuizione che aveva ritenuto legittima la revoca della certificazione da parte dell’INAIL, rinnovata la consulenza tecnica e disattesa l’istanza di sostituzione del consulente ex art. 196 c.p.c., riteneva non provata l’esposizione al rischio nei cantieri esterni nei quali il ricorrente aveva lavorato e inferiore alla soglia di legge l’esposizione a rischio dimostrata, confermando la decisione del giudice di primo grado.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il C.G., affidato a tre motivi. Resiste l’INPS con controricorso. Il ricorrente ha presentato memorie.
Diritto
l. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione della l. 27/3/1992 n. 257 (spec. art. 13), dell’art. 18 c. 8 l. 31/7/2002 n. 179, dell’art. 1 l. 24/12/2007 n. 247, dell’art. 47 l. 24/11/2003 n. 326, della l. 31/7/2002 n. 179 art. 18, dell’art. 2697 c.c., nonché del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 12/3/2008, del D.M. 27/10/2004 e della circolare INAIL direzione generale-direzione centrale prestazioni n. 90 del 29/12/2004: omesso rilievo dell’illegittimità della revoca INAIL per carenza del presupposti ed insufficienza della motivazione dell’atto del 23/1/2009. Osserva il ricorrente che la Corte d’Appello di Genova non ha adeguatamente motivato circa le ragioni che avrebbero giustificato la revoca della certificazione INAIL del 23/8/2002, provvedimento emesso senza alcuna verifica di diritto e di fatto. Rileva che l’indagine penale non lo aveva coinvolto. Osserva che la verifica incidentale della legittimità dell’atto da parte del giudice ordinario avrebbe dovuto condurre alla disapplicazione del medesimo, poiché egli aveva sempre svolto attività di aggiustatore presso il reparto MOT (parti fisse e montaggio), poi incorporato dalla sezione Passaggio Vapore, entrambi previsti dalle griglie delle linee guida ministeriali, senza alcun cambiamento nelle modalità di esecuzione e nell’organizzazione del lavoro sia prima che dopo il 1/1/1985, talché appariva arbitrario l’annullamento dell’atto con riguardo al periodo di attività compreso tra il 1/1/1985 e il 31/12/1986.
2. Con memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente evidenzia che, dopo il deposito del ricorso, è stata promulgata la l. 190 del 23/12/2014, la quale all’art. 1, comma 112, dispone: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione dei rati arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per il conseguimento dei benefici di cui all’alt. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”. Rileva che, essendo egli in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione, quest’ultima deve trovare applicazione al caso di specie, talché non si potrà tenere conto del provvedimento del 30/6/2010 che aveva parzialmente annullato, con riguardo a un determinato periodo, la dichiarazione di esposizione a suo tempo rilasciatagli dall’ente. Chiede, pertanto, poiché la disciplina di cui alla nuova norma è applicabile a tutti i giudizi in corso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio.
3. I rilievi di cui alla memoria assumono rilevanza nel caso di specie. Ed invero lo ius superveniens deve ritenersi rilevante ai fini della decisione alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale “Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens”, che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare applicazione alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i prìncipi generali dell’ordinamento in materia di processo per cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – richiedono che il motivo del ricorso, con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo la disciplina sua propria. Ne consegue che – ove sia invocata l’applicazione dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, legge n. 183 del 2010 con riguardo alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro – è necessario che i motivi del ricorso investano specificamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, non essendo possibile chiedere l’applicazione diretta della norma al di fuori del motivo di impugnazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16642 del 01/10/2012, Rv. 624215).
4. Dalla esposizione della censura si evince, infatti, con chiarezza che la doglianza investe direttamente il provvedimento caducatorio della certificazione rilasciata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per il conseguimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257. Ne consegue che il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, attinente agli effetti dei provvedimenti atti a incidere sulle certificazioni quali quella in argomento, utili ai fini pensionistici, assume rilievo ai fini della decisione del motivo di ricorso sub 1. Pertanto, la questione investita dal novum normativo deve reputarsi rientrare nell’ambito della materia devoluta all’esame di questa Corte con l’impugnazione, secondo i dettami della citata giurisprudenza. Né si ravvisano ragioni per ritenere ii suddetto motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, come prospettato in controricorso, risultando nel ricorso l’esatta indicazione dei documenti richiamati e della fase processuale – giudizio dì primo grado – in cui i medesimi, rilevanti ai fini dello sviluppo della tesi difensiva in relazione alia qualifica rivestita e alle mansioni svolte, risultano prodotti ( cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014, Rv. 633219: “Al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicché, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.”
5.S’impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito che provvederà alla verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della nuova disciplina nel caso in esame e regolerà le spese anche del presente giudizio di cassazione. Le ulteriori censure restano assorbite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma il 12/5/2015